Sentenza del 20/01/2016 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRPEF - reddito dei fabbricati - convalida di sfratto - imponibilità - art. 23, D.P.R. n. 917/86
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini IRPEF dei canoni di locazione immobiliare non effettivamente percepiti a causa della morosità del conduttore. Il ricorrente riteneva che tali somme non dovessero concorrere alla formazione del reddito, mentre l’Amministrazione finanziaria sosteneva che, per i periodi anteriori alla convalida giudiziale dello sfratto, il reddito fondiario derivasse dall’esistenza del contratto e fosse quindi imponibile anche in assenza di incasso.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata disattesa. È stato affermato che, fino alla data della convalida dello sfratto, i canoni previsti dal contratto di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, anche se non sono stati effettivamente riscossi. Solo a partire dalla convalida dello sfratto opera la disciplina che consente di escludere dalla tassazione i canoni non percepiti, secondo i presupposti previsti dalla normativa applicabile.
Norme richiamate
Art. 23 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per i periodi anteriori alla data della convalida di sfratto, i canoni derivanti da contratto di locazione immobiliare concorrono alla formazione del reddito, ancorché non effettivamente percepiti.
La norma è interpretata nel senso che, per gli immobili locati, il reddito imponibile è collegato alla validità e all’esistenza del contratto di locazione. La mera morosità del conduttore non esclude quindi l’imponibilità dei canoni maturati prima della convalida dello sfratto.
Massime di principio
- In materia di locazione immobiliare soggetta a IRPEF, la mancata riscossione dei canoni non elimina automaticamente l’obbligo fiscale.
- Prima della convalida giudiziale dello sfratto, i canoni contrattualmente maturati devono normalmente essere dichiarati e concorrono alla formazione del reddito, anche se il conduttore è moroso.
- La sola intimazione di sfratto, la morosità o l’avvio della procedura giudiziaria non equivalgono necessariamente alla convalida dello sfratto ai fini dell’esclusione dei canoni non percepiti.
- Per valutare l’imponibilità occorre individuare con precisione la data della convalida dello sfratto e distinguere i canoni maturati prima da quelli maturati dopo tale data.
- Eventuali regole speciali, modifiche legislative o regimi fiscali applicabili al caso concreto devono essere verificati in base al periodo d’imposta interessato.
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