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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IRPEF - reddito dei fabbricati - convalida di sfratto - imponibilità - art. 23, D.P.R. n. 917/86

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini IRPEF dei canoni di locazione immobiliare non effettivamente percepiti a causa della morosità del conduttore. Il ricorrente riteneva che tali somme non dovessero concorrere alla formazione del reddito, mentre l’Amministrazione finanziaria sosteneva che, per i periodi anteriori alla convalida giudiziale dello sfratto, il reddito fondiario derivasse dall’esistenza del contratto e fosse quindi imponibile anche in assenza di incasso.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata disattesa. È stato affermato che, fino alla data della convalida dello sfratto, i canoni previsti dal contratto di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, anche se non sono stati effettivamente riscossi. Solo a partire dalla convalida dello sfratto opera la disciplina che consente di escludere dalla tassazione i canoni non percepiti, secondo i presupposti previsti dalla normativa applicabile.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Per i periodi anteriori alla data della convalida di sfratto, i canoni derivanti da contratto di locazione immobiliare concorrono alla formazione del reddito, ancorché non effettivamente percepiti.

    La norma è interpretata nel senso che, per gli immobili locati, il reddito imponibile è collegato alla validità e all’esistenza del contratto di locazione. La mera morosità del conduttore non esclude quindi l’imponibilità dei canoni maturati prima della convalida dello sfratto.

Massime di principio

  • In materia di locazione immobiliare soggetta a IRPEF, la mancata riscossione dei canoni non elimina automaticamente l’obbligo fiscale.
  • Prima della convalida giudiziale dello sfratto, i canoni contrattualmente maturati devono normalmente essere dichiarati e concorrono alla formazione del reddito, anche se il conduttore è moroso.
  • La sola intimazione di sfratto, la morosità o l’avvio della procedura giudiziaria non equivalgono necessariamente alla convalida dello sfratto ai fini dell’esclusione dei canoni non percepiti.
  • Per valutare l’imponibilità occorre individuare con precisione la data della convalida dello sfratto e distinguere i canoni maturati prima da quelli maturati dopo tale data.
  • Eventuali regole speciali, modifiche legislative o regimi fiscali applicabili al caso concreto devono essere verificati in base al periodo d’imposta interessato.

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