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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24241/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda concerne un soggetto condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per più episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con applicazione in fase cautelare della custodia in carcere. Il difensore aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, ma la Corte d'appello prima e il Tribunale del riesame poi avevano respinto la richiesta ritenendo ancora attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato. Nel ricorso per cassazione si deducevano vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i giudici della cautela avessero trascurato: il tempo trascorso dall'applicazione della misura, la conclusione del giudizio di primo grado con assoluzione dal reato associativo e condanna per altri episodi non costituenti titolo cautelare, il ruolo di secondo piano nella vicenda e l'ammissione degli addebiti. La difesa contestava, inoltre, l'adeguatezza della sola custodia in carcere rispetto alle esigenze cautelari, prospettando la sufficienza dei domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'appello cautelare, investito di impugnazione contro il rigetto di istanza di sostituzione o revoca di misura, non debba riesaminare integralmente i presupposti della misura, ma solo verificare la correttezza giuridica e la congruità motivazionale del provvedimento rispetto a eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a incidere sul quadro probatorio o sulle esigenze cautelari. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo e non illogico sul permanere del pericolo di recidiva e sull'inidoneità dei domiciliari, anche con braccialetto elettronico, valorizzando la reiterazione di condotte analoghe fino al 2024, il ruolo di corriere della droga e il contesto delinquenziale di contiguità mafiosa. È stato inoltre escluso che potesse essere nuovamente riproposta, in questa fase, la questione della gravità indiziaria per il delitto associativo, per il formarsi del giudicato cautelare sul punto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata come titolo delle condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestate e oggetto di condanna di primo grado.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato solo come delitto associativo non costituente titolo cautelare; la sua gravità indiziaria era già stata valutata in sede di riesame e non poteva essere nuovamente rimessa in discussione nella fase dell'appello cautelare.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    È evocato quale sede del riesame in cui si era formato il giudizio sulla idoneità e adeguatezza della custodia in carcere, con conseguente formazione del c.d. giudicato cautelare su quel punto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare avverso il rigetto di un'istanza di revoca o sostituzione della misura, il giudice non deve riesaminare ex novo i presupposti originari della cautela, ma solo controllare la correttezza giuridica e la congruità motivazionale dell'ordinanza rispetto a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, potenzialmente idonei a incidere sul quadro probatorio o sulle esigenze cautelari.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari personali è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando sulla valutazione di un determinato presupposto cautelare si è già formato il c.d. giudicato cautelare, quella questione non può essere nuovamente riproposta nella successiva fase dell'impugnazione cautelare, salvo l'allegazione di un effettivo quid novi.
  • Il decorso del tempo dall'applicazione della misura, da solo, non è sufficiente a elidere le esigenze cautelari se il quadro fattuale evidenzia la reiterazione di reati della stessa indole e la permanenza di elementi sintomatici di pericolosità.
  • La sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva richiede la dimostrazione della concreta idoneità della misura alternativa a neutralizzare il pericolo di reiterazione; in assenza di elementi nuovi o di effettiva attenuazione del rischio, il giudice può ritenere necessaria la misura più grave.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCarcere
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

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