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Ordinanza

Ordinanza n. 268/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025, nella parte in cui non è ststo inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dallo stesso candidato alla prova preselettiva, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorchè non conosciuti, - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta;

Giustizia amministrativa202516008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e successivo elenco integrativo del concorso per 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui non include la ricorrente, nonché punteggio della prova preselettiva e quesiti di logica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'elenco degli ammessi alla prova scritta, il punteggio conseguito nella prova preselettiva, i quesiti di logica e, ove occorrente, gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz. Ha chiesto l'annullamento degli atti e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio o altra misura idonea a consentirle l'ammissione alla prova scritta. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità della prova preselettiva, evidenziando la peculiarità dei quesiti, prevalentemente logici, e la prossimità del proprio punteggio alla soglia di ammissione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta, fissata per il 19 e 20 gennaio 2026. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto favorevolmente apprezzabile l'istanza in ragione della peculiarità dei quesiti contestati, aventi funzione preselettiva e prevalentemente vertenti sulla logica, nonché dell'assenza, allo stato, di puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato la necessità di evitare il consolidamento di situazioni non facilmente reversibili, rilevando che l'ammissione con riserva non avrebbe arrecato all'Amministrazione un pregiudizio prevalente nel bilanciamento degli interessi. La decisione non definisce il merito, rinviato all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "Visto l'art. 55 cod. proc. amm."

    La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare richiesta e concessa.

  • art. 30 c.p.a.

    "condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero ... al risarcimento del danno in forma specifica"

    La ricorrente ha formulato una domanda risarcitoria in forma specifica, ma l'ordinanza cautelare non la decide nel merito.

Massime di principio

  • In una controversia relativa all'ammissione a una prova concorsuale, la prossimità del punteggio del candidato alla soglia di selezione può concorrere alla valutazione cautelare del fumus e dell'interesse a evitare l'esclusione dalla fase successiva.
  • La peculiarità e la contestazione dei quesiti di una prova preselettiva, unitamente all'assenza di puntuali controdeduzioni dell'amministrazione nella fase cautelare, possono giustificare un apprezzamento favorevole del fumus boni iuris senza anticipare la decisione di merito.
  • L'imminenza della prova scritta e il rischio di creare per il candidato una situazione non facilmente reversibile integrano il periculum in mora ai fini dell'ammissione con riserva.
  • L'ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi, essa non determini per l'amministrazione un pregiudizio prevalente e consenta di preservare l'utilità della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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