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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, lamentando la violazione dell'art. 60 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione alla ritenuta inammissibilità di un secondo appello proposto contro la medesima sentenza di primo grado, avente a oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno 2002. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché il motivo, fondato sull'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito la questione relativa alla proponibilità di un secondo appello. Ha ritenuto che il quesito di diritto mancasse completamente, anche sotto il profilo grafico, e che non fosse possibile ricavarlo autonomamente dal testo del motivo. La società ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.130 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, la società ha utilizzato tale motivo per contestare l'interpretazione delle norme sull'appello tributario.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "I vizi riconducibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, devono essere corredati da un quesito di diritto"

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, imponeva che i motivi relativi a violazioni di legge fossero accompagnati da un quesito di diritto specifico, contenente i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e la diversa regola ritenuta corretta. La mancanza del quesito determinava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 60 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stato indicato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla proposizione di un secondo appello contro la stessa sentenza. La Corte, però, non ha esaminato la questione sostanziale, fermandosi all'inammissibilità processuale del ricorso.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5

    La disposizione è stata richiamata per individuare la disciplina transitoria applicabile all'art. 366-bis c.p.c., in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: se la legge applicabile ratione temporis richiede un quesito di diritto, la sua omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Il quesito di diritto deve essere autonomo, chiaro e specifico; non è sufficiente una generica domanda conclusiva o una formulazione desumibile solo indirettamente dal corpo del motivo.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire d'ufficio il quesito mancante né a individuare una possibile formulazione implicita all'interno dell'argomentazione del ricorso.
  • Quando una controversia presenta sia una questione processuale sia una questione sostanziale, l'accertamento di un vizio preliminare di ammissibilità può impedire completamente l'esame della questione di merito.
  • La proposizione di un'ulteriore impugnazione contro la stessa sentenza può essere soggetta a limiti derivanti dalla consumazione del potere di impugnazione; tuttavia, tale principio deve essere valutato nel merito solo se il ricorso supera previamente i requisiti di ammissibilità.

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