Ordinanza n. 29/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento quanto al ricorso introduttivo del giudizio e previa concessione di misura cautelare, del silenzio-inadempimento della Questura di Pisa sulla richiesta di permesso di soggiorno del 6.8.2025 e sulla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, modello temporaneo e cartaceo, del 6.8.2025, trasmessa il 7 e 21.8.2025, con conseguente declaratoria dell'obbligo della Questura di Pisa di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso; nonché per l’annullamento, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 novembre 2025: - del diniego della Questura di Pisa di cui alla pec del 22.11.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 dicembre 2025: - del provvedimento d’inammissibilità del 24.11.2025, circa la domanda del ricorrente del permesso di soggiorno per lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Pisa di inammissibilità del 24 novembre 2025 relativo alla domanda di permesso di soggiorno per lavoro, nonché la precedente comunicazione PEC del 22 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento della Questura di Pisa sulle domande di permesso di soggiorno presentate il 6 agosto 2025, trasmesse il 7 e il 21 agosto 2025, con conseguente ordine di provvedere espressamente. Con motivi aggiunti ha impugnato dapprima la comunicazione PEC del 22 novembre 2025 e poi il decreto di inammissibilità del 24 novembre 2025 relativo alla domanda di permesso di soggiorno per lavoro. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti e l'ordine alla Questura di rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro temporaneo e cartaceo, della durata di 60 giorni e rinnovabile fino alla conclusione del giudizio, per consentirgli di recarsi nel Paese d'origine e rientrare in Italia. Il ricorrente ha dedotto censure ritenute meritevoli di approfondimento nel merito. Il decreto impugnato lo esponeva, secondo il TAR, al rischio di espulsione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la PEC del 22 novembre 2025 fosse assorbita dal successivo decreto di inammissibilità del 24 novembre 2025, concentrando quindi la valutazione cautelare su quest'ultimo. Ha rilevato che il ricorrente, già presente in Italia, era esposto al rischio di espulsione e ha ritenuto che le censure richiedessero un approfondimento nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito priorità all'esigenza di assicurare la regolare permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, anche ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. Ha invece escluso di poter accogliere la richiesta di rilascio di uno specifico permesso temporaneo e cartaceo, rilevando che la normativa di riferimento non contempla un tipo di permesso di soggiorno corrispondente a quello richiesto in sede cautelare. La domanda cautelare è stata pertanto accolta limitatamente alla sospensione del decreto di inammissibilità, che ha assorbito la PEC precedente. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 7 luglio 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato la richiesta di sospensione degli atti impugnati e di adozione di una misura cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando un atto successivo assorbe integralmente una precedente comunicazione amministrativa, la domanda cautelare deve concentrarsi sull'atto successivo, mentre la precedente comunicazione non conserva autonoma rilevanza cautelare.
- Il rischio di espulsione derivante da un provvedimento di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno può integrare un interesse cautelare prioritario, idoneo a giustificare la sospensione dell'atto quando le censure richiedano un approfondimento nel merito.
- Il giudice amministrativo può sospendere l'atto ostativo alla regolare permanenza dello straniero e allo svolgimento dell'attività lavorativa senza essere tenuto a ordinare il rilascio di un titolo di soggiorno atipico non previsto dalla normativa di riferimento.
- Nel bilanciamento cautelare, la tutela della regolare permanenza sul territorio nazionale può prevalere sulla richiesta di rilascio di uno specifico titolo temporaneo quando quest'ultimo non corrisponda a una figura di permesso prevista dall'ordinamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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