Sentenza del 13/01/2016 n. 375 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Roma. L'Ufficio sosteneva che la notifica della sentenza di primo grado effettuata dalla società contribuente fosse invalida, perché indirizzata a un ufficio dell'Agenzia diverso da quello che aveva partecipato al giudizio. Di conseguenza, secondo l'Agenzia, non sarebbe decorso il termine breve per proporre appello e l'impugnazione del 27 agosto 2008 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'inammissibilità dell'appello. Ha precisato che la motivazione della CTR era parzialmente errata: non si trattava di una notifica semplicemente invalida, ma di omessa notifica della sentenza di primo grado, poiché l'atto non era stato consegnato all'ufficio destinatario. Tuttavia, anche applicando il termine lungo di impugnazione, tenuto conto della data di deposito della sentenza e della sospensione feriale dei termini, l'appello notificato il 27 agosto 2008 era comunque tardivo. Non sono state liquidate spese, poiché la società resistente non si è difesa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Norma richiamata come base per la liquidazione dell'IVA dovuta dalla società per gli anni 2000 e 2001.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25
Disposizioni relative ai termini per la riscossione mediante cartella di pagamento; la CTP le aveva applicate ritenendo l'Amministrazione decaduta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 17, 38 e 51
Norme sul processo tributario, sulla parte processuale, sulle modalità di notificazione e sui termini per proporre appello. La controversia riguardava in particolare l'individuazione dell'ufficio destinatario della notifica e la decorrenza dei termini.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Richiamato dalla CTR per il termine breve di impugnazione; la Cassazione ha corretto tale riferimento, ritenendo che nel caso concreto la sentenza non fosse stata validamente notificata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3
Prevede l'applicazione del termine lungo di impugnazione nel processo tributario, in collegamento con l'art. 327 c.p.c., quando la sentenza non sia stata notificata.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate. Anche applicando tale termine, l'appello dell'Agenzia risultava tardivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Norma invocata dall'Agenzia per denunciare la nullità della sentenza d'appello per violazione di norme processuali.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Ha consentito alla Cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica di una sentenza deve essere indirizzata all'ufficio dell'Amministrazione che è effettivamente parte del giudizio; la consegna a un diverso ufficio non fa necessariamente decorrere il termine breve di impugnazione.
- Se la sentenza non è validamente notificata, si applica il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con computo della sospensione feriale quando applicabile.
- Un'impugnazione può essere dichiarata tardiva anche quando la motivazione della decisione impugnata individua erroneamente il tipo di termine applicabile, se il dispositivo è comunque corretto sulla base del termine effettivamente applicabile.
- La parte che intende notificare una sentenza o un atto processuale a un ente pubblico deve verificare con precisione l'ufficio competente e l'indirizzo corretto, perché l'errore può impedire la decorrenza dei termini brevi o generare contestazioni sulla validità della notifica.
- Per valutare la tempestività di un appello occorre sempre distinguere tra sentenza validamente notificata e sentenza non notificata, verificando inoltre la data di pubblicazione, la sospensione feriale e la scadenza effettiva del termine.
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