Circolare numero 12 del 10-1-2002
Premessa Soggetti tenuti ad accettare l’autocertificazione e soggetti che vi possono consentire Cittadini extracomunitari: ampliamento della possibilità di avvalersi delle d. s .n. Documenti di riconoscimento e di identità Documenti non in corso di validità Dichiarazioni sostitutive: di certificazione e di atto notorio Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione Responsabilità dei funzionari per violazione dei doveri d’ufficio Assenza di responsabilità dell’Istituto e degli operatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali innovazioni del Testo unico sulla documentazione amministrativa per l’Istituto, richiamando il quadro già disciplinato dalla circolare n. 182/1999 per le parti non modificate. Vengono chiariti i soggetti tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive, l’estensione ai cittadini extracomunitari, l’uso dei documenti di identità e dei documenti scaduti, l’ampliamento delle ipotesi di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché le regole sull’autenticazione delle firme. La circolare segnala inoltre le ipotesi di responsabilità disciplinare per i funzionari che rifiutino l’autocertificazione e, al contrario, i casi in cui Istituto e operatori sono esenti da responsabilità se le dichiarazioni risultano false.
Testo unico sulla documentazione amministrativa: autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive e responsabilità
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
La circolare esamina le innovazioni introdotte dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, con particolare riguardo agli effetti per l’Istituto e ai rapporti con gli utenti. Per la parte non innovativa viene richiamata la circolare n. 182 del 29 settembre 1999.
Finalità e metodo espositivo
Il Testo unico mira a riordinare organicamente la materia della documentazione amministrativa, superando norme non più attuali e introducendo strumenti di semplificazione. La circolare sceglie un esame per argomenti, anziché seguire l’ordine degli articoli, per fornire alle strutture uno strumento pratico e uniforme. Eventuali dubbi interpretativi possono essere sottoposti alla Direzione Generale.
Soggetti tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive
Le norme sulle dichiarazioni sostitutive si applicano:
- a tutte le amministrazioni pubbliche;
- ai gestori di servizi pubblici nei rapporti reciproci e con l’utenza;
- ai privati che vi consentano.
Per i privati non vi è obbligo di accettazione, ma solo facoltà, in coerenza con la salvaguardia della loro autonomia. La circolare richiama il recepimento dell’innovazione introdotta dalla legge n. 340 del 24 novembre 2000, art. 2.
Cittadini extracomunitari e documentazione estera
Per i cittadini extracomunitari l’uso delle dichiarazioni sostitutive non è più subordinato alla residenza in Italia, ma richiede il possesso di un regolare permesso di soggiorno. Tuttavia la possibilità resta limitata a status, qualità personali e fatti che siano certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani; anche lo stato civile è autocertificabile solo se verificabile presso l’anagrafe o l’ufficio di stato civile italiano.
La circolare introduce una rilevante eccezione: quando i cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia si avvalgono delle dichiarazioni sostitutive degli artt. 46 e 47 per materie oggetto di convenzioni internazionali tra l’Italia e il loro Paese di provenienza, non si richiede più la certificabilità da parte di soggetti pubblici italiani.
Nei casi diversi da quelli indicati, per attestare status, qualità personali e fatti occorre produrre certificati o attestazioni dell’autorità estera competente, con traduzione italiana autenticata dalla autorità consolare italiana e previa ammonizione sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere. Per i cittadini extracomunitari residenti all’estero si rinvia a quanto già stabilito dalla circolare n. 182/1999.
Documenti di riconoscimento e documenti scaduti
Quando il Testo unico richiede un documento di identità, esso può essere sostituito da documenti di riconoscimento equipollenti. La circolare elenca tra questi:
- passaporto;
- patente di guida;
- patente nautica;
- libretto di pensione con fotografia;
- patente di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- porto d’armi;
- tessere di riconoscimento con fotografia e timbro o altra segnatura equipollente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.
Inoltre, il Testo unico consente di comprovare stati, qualità personali e fatti risultanti da un documento scaduto, purché l’interessato dichiari in calce alla fotocopia che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Il Testo unico amplia il ricorso all’autocertificazione. La circolare ricorda che l’Istituto, come pubblica amministrazione, non può richiedere certificati quando è possibile l’autocertificazione, né documenti già in possesso di un’altra pubblica amministrazione.
Possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato civile;
- stato di famiglia ed esistenza in vita;
- nascita del figlio e decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale, specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche per benefici previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di dati presenti nell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante, tutore, curatore e simili;
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
- situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
- assenza di condanne penali, misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di conoscenza di procedimenti penali a carico;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- assenza di liquidazione, fallimento o domanda di concordato.
La circolare precisa che la voce sugli iscritti in albi, registri o elenchi comprende anche registri ed elenchi speciali, come quelli per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Tra i benefici autocertificabili rientrano anche le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto. Quanto agli obblighi contributivi, se l’Istituto ha già notificato un addebito per mancato o inesatto versamento, la contestazione non può basarsi su autocertificazione ma richiede l’esibizione della ricevuta originale.
L’autocertificazione delle situazioni risultanti dal foglio matricolare o dallo stato di servizio può essere utilizzata per l’accreditamento di contributi figurativi, per il ripristino o la concessione di prestazioni di disoccupazione e per il riconoscimento di benefici.
Forma, sottoscrizione e limiti dell’autocertificazione
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione:
- devono essere sottoscritte dall’interessato;
- possono essere prodotte anche contestualmente all’istanza;
- possono essere presentate da persona diversa dal dichiarante, inviate via fax senza fotocopia del documento di identità, o trasmesse per via telematica;
- hanno il medesimo valore del certificato sostituito.
Resta esclusa l’autenticazione della firma e non è dovuta l’imposta di bollo. Continua invece il divieto di ricorrere all’autocertificazione per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguarda stati, qualità personali e fatti conosciuti direttamente dall’interessato e non compresi nell’elenco dell’art. 46. La circolare evidenzia che il Testo unico ne amplia il campo di applicazione consentendo di attestare la conformità all’originale di:
- atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
- pubblicazioni, titoli di studio o titoli di servizio;
- documenti fiscali che i contribuenti privati devono conservare obbligatoriamente.
Può inoltre essere utilizzata per dichiarare lo smarrimento di documenti di riconoscimento o di documenti attestanti stati e qualità personali, ai fini del rilascio del duplicato, salvo i casi in cui la denuncia all’autorità giudiziaria sia espressamente obbligatoria.
Autenticazione della firma e presentazione delle istanze
La circolare segnala la generalizzazione dell’esonero dall’autenticazione della firma per tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e per le istanze rivolte alla pubblica amministrazione. La firma si considera regolarmente autenticata quando:
- la dichiarazione è sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento o del dipendente addetto;
- l’atto è inoltrato o trasmesso anche via fax, con fotocopia non autenticata del documento di identità allegata al fascicolo;
- l’atto è trasmesso per via telematica con firma digitale oppure con identificazione tramite carta di identità elettronica.
Per le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte all’Istituto e inoltrate tramite ente di patronato, la circolare precisa che deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità.
Le stesse modalità di sostituzione dell’autentica valgono in tutti i casi in cui sia necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla pubblica amministrazione, anche se non collegata a una specifica istanza. Rimane inoltre l’esenzione dall’autenticazione per le domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione presso tutte le pubbliche amministrazioni.
Benefici economici e deleghe alla riscossione
L’art. 21, comma 2, del Testo unico mantiene l’obbligo di autenticazione per le istanze o dichiarazioni sostitutive di notorietà presentate agli organi della pubblica amministrazione al fine della riscossione, da parte di terzi, di benefici economici. Di conseguenza, le deleghe alla riscossione da parte dei titolari continuano ad essere autenticate secondo le modalità vigenti, dal dipendente INPS ricevente o da altro pubblico ufficiale abilitato.
Gare di appalto e dichiarazioni dei datori di lavoro
Poiché le disposizioni di semplificazione si applicano anche alle procedure di gara, la circolare chiarisce che i datori di lavoro possono autocertificare, ai sensi dell’art. 46:
- l’iscrizione alla camera di commercio;
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’assenza di condanne penali e di provvedimenti di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- l’assenza di procedimenti penali a proprio carico e di cause ostative ai sensi della normativa richiamata;
- la non sussistenza di stati di liquidazione, fallimento o concordato.
Con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47, possono inoltre essere indicati:
- i dati relativi ai bilanci e al fatturato d’impresa;
- il numero dei dipendenti, quando inferiore a quindici, ai fini della non applicabilità della normativa sulla tutela dei disabili.
Per la certificazione dell’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili, non rientrante nell’art. 46, resta ferma la disciplina dell’art. 17 della legge n. 68/1999.
Impedimento alla sottoscrizione o alla dichiarazione
Il Testo unico introduce due rilevanti innovazioni: oltre al caso di chi non sa o non può firmare, è previsto l’impedimento temporaneo alla dichiarazione per motivi di salute. Per ragioni di riservatezza, non deve più essere indicata la causa dell’impedimento alla sottoscrizione.
In caso di impedimento temporaneo per motivi di salute, l’interessato può essere sostituito da un familiare stretto, la cui identità deve essere verificata dal funzionario. L’ordine degli abilitati è rigoroso:
- coniuge;
- figli;
- altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
La circolare precisa che sono esclusi gli affini.
Responsabilità dei funzionari e tutela dell’Istituto
Il Testo unico rafforza la responsabilità disciplinare dei pubblici funzionari in caso di violazione dei doveri d’ufficio. Costituiscono fattispecie rilevanti:
- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive;
- la richiesta di certificati nei casi in cui sia ammessa l’autocertificazione o quando i dati siano già nella disponibilità di una pubblica amministrazione;
- il rifiuto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante documenti di riconoscimento, che hanno lo stesso valore dei certificati.
In questi casi l’amministrazione procedente deve acquisire d’ufficio le informazioni o accettare la dichiarazione sostitutiva. Se il rifiuto comporta, oltre i termini di legge, l’omissione dell’atto richiesto, può configurarsi anche la responsabilità penale di cui all’art. 328 c.p.
Assenza di responsabilità in caso di falsità delle dichiarazioni
Salvo dolo o colpa grave, l’Istituto, i singoli operatori che ricevono le dichiarazioni, i responsabili dei procedimenti e dei provvedimenti sono esenti da responsabilità disciplinari, patrimoniali e penali se l’atto è adottato sulla base di dichiarazioni o documenti successivamente rivelatisi falsi o non veritieri. In tali ipotesi la responsabilità ricade esclusivamente sul cittadino dichiarante, che decade dai benefici ottenuti e può essere denunciato all’autorità giudiziaria.
Richiami finali
Restano confermate le istruzioni già impartite con la circolare n. 182/1999 per le disposizioni non modificate. I criteri e le modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di una successiva circolare dedicata.
Punti principali
Ambito soggettivo di applicazione delle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti reciproci e con l’utenza, nonché ai privati che vi consentano. Per i soggetti privati non esiste un obbligo, ma solo la facoltà di accettarle, a tutela della loro autonomia.
Cittadini extracomunitari e documenti esteri
Per i cittadini extracomunitari non è più richiesta la residenza in Italia, essendo sufficiente il permesso di soggiorno regolare. L’autocertificazione resta limitata a status, qualità personali e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani, salvo il caso di convenzioni internazionali tra Italia e Paese di provenienza. Negli altri casi occorrono certificati esteri con traduzione italiana autenticata dal consolato italiano.
Documenti di riconoscimento e documenti scaduti
Quando il Testo unico richiede un documento di identità, questo può essere sostituito da documenti equipollenti, tra cui passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione con fotografia, patente per impianti termici, porto d’armi e tessere di riconoscimento con foto e timbro. Inoltre, è possibile comprovare stati, qualità e fatti risultanti da un documento scaduto, se l’interessato dichiara in calce alla fotocopia che i dati non sono variati dal rilascio.
Dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46)
La circolare elenca in modo tassativo i dati e gli stati autocertificabili e richiama che l’Istituto non può chiedere certificati nei casi in cui è ammessa l’autocertificazione, né documenti già in possesso della pubblica amministrazione. Tra le innovazioni vengono richiamati, tra gli altri, il possesso del codice fiscale e della partita IVA, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato o di studente, la rappresentanza legale, l’iscrizione ad associazioni, le situazioni militari, l’assenza di condanne o procedimenti penali, i dati dei registri di stato civile e lo stato di liquidazione o fallimento.
Chiarimenti applicativi sulle autocertificazioni
La circolare specifica che i registri e gli elenchi speciali rientrano nella voce relativa all’iscrizione in albi o registri; che tra i benefici autocertificabili sono comprese le prestazioni previdenziali e assistenziali dell’Istituto; e che l’assolvimento degli obblighi contributivi può essere autocertificato, salvo il caso in cui sia stato notificato un addebito per mancato o inesatto versamento, nel qual caso occorre esibire la ricevuta originale. L’autocertificazione delle situazioni del foglio matricolare o dello stato di servizio è rilevante per contributi figurativi, prestazioni di disoccupazione e benefici.
Forma e valore delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere sottoscritte dall’interessato, possono essere presentate anche contestualmente all’istanza, tramite terzi, via fax o per via telematica, e hanno lo stesso valore del certificato sostituito. Non è richiesta autenticazione della firma né imposta di bollo. Restano esclusi dall’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e copie conformi
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguarda stati, qualità personali e fatti conosciuti direttamente dall’interessato non compresi nell’art. 46. Il Testo unico ne amplia l’uso consentendo di attestare la conformità all’originale di atti o documenti della pubblica amministrazione, pubblicazioni e titoli di studio o di servizio, nonché documenti fiscali conservati obbligatoriamente dai privati. Può anche essere usata per dichiarare lo smarrimento di documenti, salvo i casi in cui la denuncia all’autorità giudiziaria sia espressamente prevista.
Autenticazione della firma e modalità di presentazione
Viene generalizzata la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio e istanze alla pubblica amministrazione senza autenticazione della firma. L’autenticità si considera soddisfatta se la sottoscrizione avviene in presenza del funzionario, oppure se l’atto è inviato con fax o per via telematica corredato da fotocopia non autenticata del documento di identità; per la trasmissione telematica è ammessa la firma digitale o l’identificazione con carta di identità elettronica. Le istanze e dichiarazioni trasmesse tramite patronato devono essere accompagnate da copia del documento di identità.
Eccezioni all’esonero dall’autenticazione
Resta fermo l’obbligo di autenticazione per le istanze o dichiarazioni sostitutive di notorietà presentate per la riscossione, da parte di terzi, di benefici economici. Pertanto le deleghe alla riscossione continuano a richiedere l’autenticazione della sottoscrizione da parte del dipendente INPS ricevente o di altro pubblico ufficiale abilitato. È inoltre confermata l’esenzione dall’autenticazione per le domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni.
Gare di appalto e certificazioni per i datori di lavoro
Nelle procedure di gara i datori di lavoro possono autocertificare l’iscrizione alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi contributivi, l’assenza di condanne o procedimenti penali, e la non sussistenza di stati di liquidazione, fallimento o concordato. Con dichiarazione sostitutiva di atto notorio possono indicare bilanci, fatturato e, se inferiore a quindici, il numero dei dipendenti ai fini della disciplina sui disabili. Per la certificazione sull’ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili resta ferma la disciplina specifica dell’art. 17 della legge n. 68/1999.
Impedimento alla sottoscrizione e dichiarazione per motivi di salute
Il Testo unico disciplina anche l’impedimento temporaneo per motivi di salute, oltre al caso di chi non sa o non può firmare. In caso di impedimento per salute, la dichiarazione può essere resa da un familiare stretto, previa identificazione da parte del funzionario. L’ordine degli abilitati è rigoroso: prima il coniuge, poi i figli, quindi altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado; sono esclusi gli affini.
Responsabilità dei funzionari e dell’Istituto
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive e la richiesta di certificati in casi coperti da autocertificazione costituiscono violazione dei doveri d’ufficio e possono comportare sanzioni disciplinari. Il rifiuto di accettare l’attestazione dei dati mediante documenti di riconoscimento è anch’esso sanzionabile. Se il rifiuto determina, oltre i termini di legge, una mancata adozione dell’atto richiesto, può profilarsi anche la responsabilità penale per rifiuto o omissione di atti d’ufficio.
Esenzione da responsabilità in caso di dichiarazioni false
Salvo dolo o colpa grave, l’Istituto, gli operatori che ricevono le dichiarazioni, i responsabili del procedimento e dei provvedimenti non rispondono disciplinarmente, patrimonialmente o penalmente se l’atto è stato adottato sulla base di dichiarazioni o documenti poi risultati falsi. In tal caso la responsabilità ricade sul cittadino dichiarante, che decade dai benefici ottenuti ed è esposto alla denuncia all’autorità giudiziaria.
Richiamo alla circolare n. 182/1999 e controlli
Restano ferme le istruzioni già impartite con la circolare n. 182/1999 per le disposizioni non modificate. I criteri e le modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive saranno disciplinati con apposita successiva circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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