Sentenza del 27/06/2016 n. 4161 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni - Notifica a mezzo del servizio postale - Effetti - Decorrenza - Scissione soggettiva - Principio - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non contiene lo svolgimento del processo né il dispositivo della sentenza, pertanto non è possibile stabilire concretamente se il ricorso sia stato accolto o respinto. È però enunciato il principio secondo cui, ai fini della tempestività dell'attività del notificante, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non quella, successiva, di esecuzione della notificazione da parte dell'agente postale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il momento in cui si producono gli effetti della notificazione eseguita tramite il servizio postale. Il principio richiamato stabilisce che, per il notificante, la notificazione si perfeziona quando l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, poiché le successive attività dell'ufficiale giudiziario e dell'agente postale non sono sotto il controllo né nella disponibilità del notificante. Si applica quindi la scissione soggettiva degli effetti della notificazione: il notificante beneficia del perfezionamento al momento della consegna dell'atto all'organo notificatore, mentre il destinatario è interessato dagli effetti dal momento in cui la notificazione si perfeziona nei suoi confronti.
Norme richiamate
Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione
Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati al solo compimento delle formalità da parte del notificante direttamente imposte dalla legge.
La notificazione si perfeziona, per il notificante, quando egli compie l'attività necessaria prevista dalla legge, normalmente consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario. Gli eventi successivi, dipendenti dall'ufficiale giudiziario o dall'agente postale, non possono pregiudicare il notificante.
Notificazione a mezzo del servizio postale
La successiva attività dell'ufficiale giudiziario e dei suoi ausiliari, nel caso di specie l'agente postale, è sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante.
Il notificante non è responsabile dei tempi tecnici necessari per la trasmissione e la consegna dell'atto dopo che lo stesso è stato affidato all'organo notificatore.
Massime di principio
- Nelle notificazioni eseguite tramite soggetti terzi, occorre distinguere il momento di perfezionamento per il notificante da quello per il destinatario.
- Per verificare la tempestività dell'atto del notificante, deve essere considerata la data in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario o all'organo previsto dalla legge, non la data della successiva consegna al destinatario.
- I ritardi dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale, quando intervengono dopo la consegna dell'atto, non dovrebbero ricadere sul notificante, perché non rientrano nella sua sfera di controllo.
- La regola opera solo se il notificante ha correttamente adempiuto alle formalità direttamente imposte dalla legge e può dimostrare la data di consegna dell'atto all'organo notificatore.
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