Deliberazione n. 432 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 2 luglio 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme Tinder e Instagram, a seguito di una segnalazione relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso. Le misure hanno imposto l’immediata adozione di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in via cautelare, la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a fini probatori e con tecniche idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy e sulla disciplina interna che consente interventi d’urgenza del dirigente competente, poi sottoposti a ratifica del Garante.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di MTCH Technology Services Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Tinder e Instagram
Ratifica di misure urgenti per presunta diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 4 luglio 2024, due misure d’urgenza adottate il 2 luglio 2024 nei confronti di MTCH Technology Services Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti su Tinder e Instagram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in presenza di segnalazioni relative al c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 317 e 318 del 2 luglio 2024. Tali determinazioni hanno imposto:
- a MTCH Technology Services Limited;
- a Facebook Italy;
- a Meta Platforms Ireland Limited;
l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Tinder e Instagram, trasmesso in formato hash.
Conservazione cautelare del materiale
Le determinazioni hanno inoltre prescritto ai gestori delle piattaforme la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Decisione finale
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 317/2024 e 318/2024, confermandone gli effetti nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
Punti principali
Origine della decisione e contesto normativo
La decisione deriva da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alla possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il proprio regolamento interno n. 1/2019, art. 33-bis, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti salva successiva ratifica.
Provvedimenti urgenti adottati il 2 luglio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 317 e 318/2024. Con esse ha ingiunto a MTCH Technology Services Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Tinder e Instagram, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Le stesse determinazioni hanno prescritto ai gestori delle piattaforme la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminati gli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 317/2024 e 318/2024 nei confronti delle società indicate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 4 lug 2024Deliberazione n. 474 del 04/07/2024
- Provvedimento · 4 lug 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 411 del 04/07/2024
- Provvedimento · 4 lug 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 405 del 04/07/2024
- Provvedimento · 4 lug 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 413 del 04/07/2024
- Provvedimento · 4 lug 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 406 del 04/07/2024
- Provvedimento · 4 lug 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 404 del 04/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →