Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2025: - del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 30645/25 ricevuto il 6 ottobre 2025 e del verbale del provvedimento disciplinare n. 0101813/25 ricevuto data 20 ottobre 2025; - della Delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2025 dell'Università Studi di Milano e degli atti conseguenti, connessi e conseguenziali in cui è stato sospeso per tre anni da attività universitaria presso Unimi e per sei mesi presso altre università; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2025, per ottenere l’accesso ai documenti.

Giustizia amministrativa202504707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per tre anni e di allontanamento da tutte le sedi universitarie per sei mesi, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale, il verbale del provvedimento disciplinare, la deliberazione del Senato Accademico e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La sanzione, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento Generale di Ateneo, consiste nella sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per tre anni, estesa alle richieste di ammissione ad altri corsi dell’Ateneo, e nell’allontanamento da tutte le sedi universitarie per sei mesi, dal 24 settembre 2025 al 24 marzo 2026. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha inoltre chiesto l’accesso ai documenti. Il testo non espone analiticamente le singole censure di merito, ma dà conto della contestazione della sanzione disciplinare e delle richieste cautelari e processuali. Il ricorrente ha chiesto anche la rimessione in termini o l’autorizzazione al deposito tardivo di memorie, sostenendo la necessità di replicare a memorie e documenti depositati dall’Amministrazione a ridosso della scadenza. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5 gennaio 2026, non è stato esaminato per il mancato rispetto dei termini a difesa; le relative censure sono state rinviate alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha limitato l’esame cautelare al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti, rinviando l’esame delle censure del secondo ricorso per motivi aggiunti alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026. Non ha pronunciato sull’istanza di revoca del decreto cautelare monocratico riferita al secondo ricorso per motivi aggiunti, sia perché la questione sarà esaminata nella successiva camera di consiglio, sia perché l’istanza era stata formulata a verbale e non nelle forme previste dall’art. 56, comma 4, c.p.a. Ha respinto la richiesta di rimessione in termini e di autorizzazione al deposito tardivo: la rimessione per errore scusabile ha carattere eccezionale e presuppone obiettive incertezze normative o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; il deposito tardivo è autorizzabile solo quando la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile, nel rispetto del contraddittorio. La mera esigenza di replicare a depositi dell’Amministrazione effettuati a ridosso della scadenza non integra tali presupposti, anche considerando che il ricorrente ha potuto replicare oralmente in camera di consiglio e potrà svolgere ulteriori deduzioni nella successiva udienza camerale. Nel merito cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Il provvedimento disciplinare appariva adeguatamente motivato, anche mediante richiamo al verbale della Commissione disciplinare del 10 settembre 2025, quanto ai presupposti fattuali e giuridici della sanzione. Il verbale appariva inoltre idoneo a dar conto dell’istruttoria svolta, in particolare delle convergenti dichiarazioni dei professori sentiti. La valutazione dei fatti e della gravità delle infrazioni disciplinari rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto in presenza di gravi vizi procedimentali, palese travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza, che non risultavano prima facie ravvisabili. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per l’insussistenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 56, comma 4, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato che l’istanza di revoca del decreto cautelare monocratico era stata formulata a verbale anziché nelle forme previste dalla disposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    riveste carattere eccezionale, nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali… il beneficio dell’errore scusabile va…riconosciuto solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi dell’art.37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte

    La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa eccezionalmente e richiede obiettive incertezze normative o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile

    Il deposito tardivo di memorie o documenti è autorizzabile soltanto in presenza di estrema difficoltà della produzione tempestiva e nel rispetto del contraddittorio; la mera necessità di replicare a depositi avversari tardivi non è sufficiente.

  • art. 52, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento Generale di Ateneo

    Costituisce la base regolamentare indicata nel provvedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari universitarie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per errore scusabile costituisce un rimedio eccezionale, derogatorio rispetto alla perentorietà dei termini processuali, ammissibile soltanto in presenza di obiettive incertezze normative o di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte.
  • L’autorizzazione al deposito tardivo di memorie o documenti richiede la dimostrazione che la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile e deve comunque assicurare il pieno contraddittorio; non è sufficiente la mera esigenza di replicare a depositi della controparte effettuati a ridosso della scadenza.
  • Nella fase cautelare, la valutazione dei fatti e della gravità delle infrazioni disciplinari rientra nella discrezionalità amministrativa e può essere sindacata solo in presenza di gravi vizi procedimentali, palese travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza.
  • Ai fini del fumus boni iuris, un provvedimento disciplinare appare adeguatamente motivato quando espone le ragioni fattuali e giuridiche della sanzione anche mediante richiamo puntuale al verbale dell’organo disciplinare, purché tale verbale dia conto dell’istruttoria e degli elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.