L.R. Campania 19/2023
Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Campania n. 14/2016 istituendo l’Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra, rafforzando il monitoraggio dell’aria presso i siti di trattamento rifiuti e fissando termini per gli EdA sulla scelta della forma di gestione e sugli affidamenti dei servizi. Prevede anche poteri sostitutivi regionali e clausola di invarianza finanziaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Modifiche alla disciplina campana sui rifiuti e sull'economia circolare, con osservatori e monitoraggi ambientali e nuove regole sulla governance del ciclo integrato
Modifiche alla disciplina campana dei rifiuti e dell’economia circolare
La legge regionale Campania 7 agosto 2023, n. 19 interviene sulla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, rafforzando il sistema di monitoraggio ambientale e la governance del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio campano. Le novità riguardano in particolare il termovalorizzatore di Acerra, i Comuni sedi di impianti di trattamento rifiuti e i termini procedurali per gli Enti d’Ambito (EdA).
Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra
Viene istituito presso la competente struttura regionale l’Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra. L’organismo acquisisce e analizza dati tecnici e scientifici sulle caratteristiche e sul funzionamento dell’impianto, oltre ai dati del monitoraggio ambientale e sanitario, e cura la divulgazione trasparente e documentata delle informazioni.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:
- composizione dell’Osservatorio;
- competenze;
- modalità di funzionamento.
La partecipazione è gratuita. L’Osservatorio deve trasmettere annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte; la stessa relazione va inviata anche al Comune di Acerra per la pubblicazione nella sezione informazioni ambientali del sito istituzionale.
Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico nei Comuni sede di impianti di trattamento rifiuti
Presso l’Unità di Coordinamento Ambientale (UCA), già costituita nel 2020, sono implementate azioni di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti di termovalorizzazione, trattamento meccanico biologico e compostaggio. Il monitoraggio avviene tramite campagne di misurazione finalizzate a ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente e a individuare misure di prevenzione, contrasto e mitigazione degli effetti dell’inquinamento.
L’UCA:
- acquisisce analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici derivanti dal monitoraggio ambientale e sanitario;
- promuove la divulgazione trasparente e documentata delle informazioni sul funzionamento degli impianti;
- predispone annualmente un rapporto sulla matrice ambientale aria da trasmettere alla Giunta regionale e ai Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve definire gli adeguamenti della struttura e delle azioni dell’UCA per dare attuazione alla disciplina.
Rafforzamento della governance del ciclo integrato dei rifiuti
La legge introduce un nuovo articolo sulla governance del ciclo integrato dei rifiuti, dettando una scansione temporale stringente per gli EdA in relazione alla scelta della forma di gestione e all’affidamento dei servizi, con riferimento al bacino dell’ATO o di ciascun SAD e anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni, gli EdA devono individuare:
- le forme di gestione dei servizi;
- le dotazioni essenziali per la gestione;
- il perimetro di riferimento, che può essere l’ATO o il singolo SAD, anche per segmenti del ciclo.
Entro i successivi 150 giorni, gli EdA devono deliberare l’affidamento dei servizi in conformità alla forma di gestione prescelta e stipulare i contratti di servizio, nel rispetto dei termini vigenti per l’in house.
Per i Comuni costituiti in SAD che si avvalgano della facoltà di convenzione unanime:
- gli adempimenti sulla forma di gestione sono approvati dal SAD entro 90 giorni;
- l’affidamento è espletato dal Comune designato in convenzione entro i successivi 150 giorni.
I Comuni del SAD che non si avvalgono di tale facoltà possono proporre all’EdA la forma di gestione sulla base di un’apposita relazione. Se la proposta proviene da Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD, l’EdA deve valutarla e, se non la accoglie, motivare il mancato accoglimento con riferimento a esigenze di migliore organizzazione del servizio.
La disciplina prevede poi diversi scenari operativi:
- affidamento a terzi mediante gara: l’EdA indice la procedura entro 60 giorni dalla deliberazione che individua tale forma di gestione;
- società mista pubblico-privata: gli EdA trasmettono le delibere ai Comuni, che entro 60 giorni approvano gli atti di costituzione o acquisizione della partecipazione; il socio privato è selezionato con gara pubblica indetta entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine;
- società in house di nuova costituzione o già esistenti: gli EdA trasmettono le delibere ai Comuni, che entro 90 giorni approvano gli atti di costituzione o di acquisizione della partecipazione;
- subentro nelle quote delle società provinciali: gli EdA trasmettono le delibere alla Città metropolitana o alle Province, che entro 30 giorni dispongono l’eventuale cessione delle quote richieste; entro i 60 giorni successivi i Comuni approvano gli atti di acquisizione della partecipazione.
Negli stessi termini previsti per l’individuazione della forma di gestione, gli EdA devono approvare gli schemi di statuto delle nuove società, prevedendo modalità di ripartizione e acquisizione delle quote da parte dei Comuni, anche in modo progressivo, in base alla popolazione degli enti partecipanti. Inoltre, entro i termini stabiliti dagli EdA, la Città metropolitana e le Province devono assicurare gli adempimenti previsti dalla legge regionale.
Poteri sostitutivi regionali
La disciplina dei poteri sostitutivi regionali viene estesa anche agli adempimenti relativi al nuovo articolo 26bis. In caso di inosservanza dei termini previsti, la Regione può esercitare i poteri sostitutivi nei confronti di EdA, Comuni convenzionati in SAD, Città metropolitana, Province e Comuni inadempienti.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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