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Ordinanza

Ordinanza n. 16336/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000795 del 22.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AS2C per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AS2C (scuola secondaria di II grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AM2C (scuola secondaria di I grado).

Giustizia amministrativa202610071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AS2C in cui è stato attribuito a candidati un punteggio di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario nella classe AM2C

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del 22 giugno 2026 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva per la classe di concorso AS2C, contestando l’attribuzione a candidati di 12,50 punti secondo il criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, benché avessero dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la diversa classe AM2C, relativa alla scuola secondaria di primo grado. Il testo dell’ordinanza non espone più specificamente i motivi di illegittimità dedotti, poiché le questioni di rito e di merito sono state riservate.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, depositando la prova delle notifiche nei cinque giorni successivi. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell’ordinanza TAR Lazio n. 836/2019. Ogni questione processuale e di merito è stata riservata alla prossima udienza, fissata al 18 dicembre 2026; nessuna decisione è stata adottata sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. 108/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La controversia relativa a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR è assoggettata al rito previsto dall’art. 12-bis; nel caso concreto il TAR ha quindi disposto la conversione del rito e gli adempimenti conseguenti.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nel giudizio soggetto al rito speciale, le amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a esse.

Massime di principio

  • Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e può disporre la conversione del rito.
  • Nei giudizi soggetti all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione, secondo termini e modalità da esso stabiliti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiPartecipazione procedimentale

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