Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna pronunciata in giudizio abbreviato per i reati contestati nei capi 1) e 2) (minacce e molestie): 1) violazione dell'art. 494 c.p.p. per presunto impedimento a rendere dichiarazioni spontanee subito dopo l'escussione della persona offesa; 2) mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di esame dell'imputato; 3) errata valutazione delle risultanze e travisamento della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; 4) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 5) errata qualificazione della condotta nel capo 1) come reato di cui all'art. 392 c.p.; 6) errata qualificazione della condotta come reato permanente/continuato e, in memoria, eccezione di estinzione per prescrizione.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto: sul primo motivo, infondata la censura perché il giudice aveva differito le dichiarazioni spontanee e l'imputato ha poi scelto di non partecipare alle udienze fissate senza giustificato impedimento, determinando una rinuncia; sul secondo motivo, inammissibile: in sede di appello abbreviato la richiesta di integrazione trova limiti nella necessità assoluta e la corte di merito non ha mostrato lacune o illogicità tali da rendere necessaria nuova assunzione di prove; sul terzo motivo, inammissibile per divieto di rinnovata valutazione del merito in Cassazione e per mancata autosufficienza del ricorso circa atti richiamati; sul quarto motivo, corretto il rigetto della causa di non punibilità per tenuità in presenza di condotte reiterate e minacciose; sul quinto motivo, generico e infondato: la fattispecie non integra la violenza sulle cose (art. 392), né si dimostra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) poiché l'imputato non era titolare del diritto né ha agito su mandato; sul sesto motivo, inammissibile perché introdotto per la prima volta in Cassazione e privo di interesse concreto; eccezione di prescrizione infondata per mancata valutazione corretta dei termini e delle sospensioni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.167,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.p.

    Riconosce la facoltà all'imputato di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento, purché riferite all'oggetto dell'imputazione e non ostacolino l'istruttoria; il giudice può determinarne il momento più opportuno e la mancata presenza dell'imputato può valere come rinuncia.

  • art. 523 c.p.p.

    Prevede che l'interruzione della discussione è giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove; le dichiarazioni spontanee non sono assimilabili a nuove prove e non giustificano interruzioni se non necessarie.

  • art. 178 c.p.p.

    Rilevato solo per distinguere la natura relativa della nullità: la mancata resa di dichiarazioni spontanee non configura nullità assoluta concernente assistenza o rappresentanza.

  • art. 603 c.p.p.

    Nel giudizio d'appello abbreviato l'integrazione istruttoria può essere disposta dal giudice solo nei limiti dell'assoluta necessità.

  • art. 606 c.p.p.

    Regola l'inammissibilità di motivi proposti per la prima volta in Cassazione; qui richiamato per escludere ragioni novative sulla qualificazione del reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Limita la cognizione della Cassazione in materia di travisamento del fatto; la Corte non può sovrapporre la propria valutazione del merito a quella dei giudici di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; richiamato per precisare che, pur non applicandosi integralmente, le dichiarazioni devono essere soggette a verifica motivata di credibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva degli elementi (modalità, colpevolezza, entità del danno) e non è stata ritenuta applicabile per la reiterazione e gravità delle condotte.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena rilevanti anche per il giudizio di tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo.

  • art. 392 c.p.

    Delitto di violenza sulle cose; la Corte ha escluso che la condotta contestata integrasse la violenza sulle cose, ritenendo più pertinenti minacce e getto d'acqua configuranti violenza/minaccia alla persona piuttosto che sulle cose.

  • art. 393 c.p.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: richiede che l'agente agisca nella ragionevole opinione di un proprio diritto o su mandato; nel caso non dimostrato, il reato non si configura.

  • art. 165-bis d.lgs. 271/1989

    Richiamato in riferimento all'onere di allegazione degli atti nel ricorso per cassazione; il ricorrente deve indicare e allegare gli atti che assume travisati perché il ricorso sia autosufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 494 c.p.p. può essere differita dal giudice; se l'imputato non si presenta all'udienza fissata senza giustificato motivo ciò può essere considerato rinuncia e la mancata resa non costituisce violazione.
  • Nel giudizio d'appello abbreviato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è limitata: il giudice può disporla solo per assoluta necessità; la mancata acquisizione di prove è censurabile in Cassazione solo se emergono manifeste lacune o illogicità nella motivazione di merito.
  • La Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito; i motivi che consistono in una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede valutazione complessiva e motivata; condotte reiterate o protratte nel tempo difficilmente si qualificano come tenui.
  • Per la riqualificazione in reati come l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario dimostrare che l'agente agisse nella ragionevole convinzione di un proprio diritto o su mandato; l'assenza di titolarità o di mandato esclude tale reato.
  • Motivi sollevati per la prima volta in Cassazione (nuove qualificazioni o argomentazioni sostanziali) sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere precise e corredate del calcolo dei termini e delle eventuali sospensioni; argomentazioni generiche o tardive rischiano di essere rigettate.
  • Il ricorrente deve rendere il ricorso 'autosufficiente' allegando o trascrivendo gli atti essenziali richiamati; altrimenti le doglianze relative a specifici atti possono essere dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.