Risposta n. 12 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene di possedere i requisiti di elevata qualificazione richiamando l'elenco ISTAT e ritiene che l'attività svolta da "frontaliero" durante la residenza estera non precluda l'accesso al regime, in quanto la norma non limita il luogo di lavoro precedente al rientro.
Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati - Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero dove aveva lavorato come frontaliero - art. 5, D.lgs. 27/12/2023, n. 209
Il quesito
Se l'Istante, residente all'estero iscritto AIRE dal 2018 che ha lavorato come "frontaliero" recandosi quotidianamente in Italia e intende rientrare trasferendo la residenza, possa accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama i requisiti dell'art. 5 D.lgs. n. 209/2023 (residenza in Italia, periodo minimo di non residenza, attività svolta principalmente in Italia, requisito di elevata qualificazione). Dichiara inammissibile l'istanza nella parte che richiede la verifica tecnica del possesso dei titoli di elevata qualificazione (accertamento di natura tecnico-amministrativa non competente in sede di interpello). Conferma invece che lo svolgimento dell'attività come "frontaliero" non esclude l'accesso al regime e precisa che, trattandosi del medesimo datore di lavoro per cui l'Istante era impiegato prima dell'espatrio, il periodo minimo di pregressa residenza all'estero da considerare è di sette periodi d'imposta. L'agevolazione potrà essere applicata se tutti i requisiti normativi risultano rispettati, fatti salvi eventuali controlli dell'Amministrazione.
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