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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15967/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta da una società cessionaria del credito per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da due coniugi, nonché del successivo atto integrativo. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate, asseritamente nulle per contrasto con la disciplina antitrust italiana ed europea, e che il giudice d'appello non aveva affrontato né la questione di merito né il vizio motivazionale del primo giudice; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 111 e 117 Cost., 6 CEDU, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di motivare adeguatamente sui motivi di appello e sulla pretesa carenza motivazionale della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che le censure fossero formulate in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., perché i ricorrenti non avevano riportato in modo puntuale i passaggi degli atti di appello rilevanti né la loro precisa collocazione; dall'altro, che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non sussistesse, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione della nullità delle fideiussioni e aveva spiegato che, anche ove singole clausole fossero invalide per contrasto con la disciplina antitrust, non poteva comunque essere accolta la domanda di nullità integrale del contratto, in mancanza di prova dell'interdipendenza tra clausole nulle e restante assetto negoziale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, e al pagamento della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Base dell'azione revocatoria esercitata per rendere inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione; non è sufficiente lamentare un generico difetto di sufficienza o un dissenso sulla valutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto rilevante e non ne indica con precisione la collocazione processuale e nel fascicolo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della dedotta carenza motivazionale, ma la Corte esclude la violazione perché la sentenza impugnata era motivata.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione autonoma alla luce della motivazione resa dal giudice d'appello.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per censurare la motivazione della decisione, ma ritenuto non violato perché la motivazione esiste ed è comprensibile.

  • art. 132, comma 4 e 5 c.p.c.

    La Corte rileva che non ricorre un vizio di motivazione apparente o mancante nel provvedimento d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione, ma la censura è respinta perché la motivazione del giudice di merito è stata giudicata adeguata.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990

    Richiamato congiuntamente alla disciplina europea della concorrenza come parametro di invalidità parziale delle clausole fideiussorie riproducenti lo schema ABI.

  • art. 101 TFUE

    Le clausole fideiussorie contrastanti con la normativa antitrust possono essere nulle solo nei limiti della parte che riproduce l'intesa vietata.

  • art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990

    La nullità colpisce le sole clausole illecite, salvo prova dell'interdipendenza dell'intero contratto dalla clausola nulla.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità, di regola parziale, si estende all'intero contratto solo se la parte che la invoca dimostra che il resto del negozio non avrebbe avuto vita autonoma.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore, ritenuti sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su atti o documenti del giudizio di merito, è necessario trascriverne o quantomeno riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione processuale; il mero richiamo non basta e determina inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo in presenza di anomalia motivazionale che integri violazione costituzionalmente rilevante, non già per contestare la sufficienza o la condivisibilità della motivazione.
  • La nullità delle fideiussioni predisposte in conformità a uno schema antitrust vietato è, di regola, parziale e colpisce soltanto le clausole che riproducono il contenuto illecito; l'estensione all'intero contratto richiede la prova, a carico di chi la invoca, dell'interdipendenza tra clausole nulle e restante regolamento negoziale.
  • Se il ricorrente deduce la nullità integrale del contratto ma non allega e prova che il negozio residuo non possa sopravvivere alla caducazione delle clausole illecite, la domanda di nullità totale non può essere accolta.
  • Non integra vizio di motivazione il fatto che il giudice di merito aderisca, anche per relationem, a un precedente giurisprudenziale, purché la decisione consenta di comprendere la ratio decidendi e affronti le questioni decisive dedotte in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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