Cassazione Penale, Sentenza n. 26354/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: lamentava che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio ai fini dell'impugnazione erano intervenute prima della decisione della Corte di appello e che quindi risultava certa la reperibilità dell'imputato per la notificazione; tuttavia, dagli atti risultava che al momento della proposizione dell'appello (15/11/2023) il difensore non era munito del specifico mandato ad impugnare, il quale è stato depositato solo successivamente (19/04/2024). Il ricorso in Cassazione censurava l'inammissibilità dell'appello per mancata allegazione del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di appello
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, sia la dichiarazione/elezione di domicilio sia il mandato specifico ad impugnare devono essere depositati contestualmente all'atto di appello; la loro successiva allegazione, anche se anteriore all'inizio del giudizio di impugnazione ma successiva al termine per proporre appello, determina l'inammissibilità del gravame. È stato inoltre escluso il richiamo al principio delle Sezioni Unite (sent. n. 13808/2024) perché l'atto di appello non richiamava alcuna precedente dichiarazione/elezione di domicilio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico ad impugnare deve avvenire contestualmente all'atto di appello; la successiva allegazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso (ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per disporre la condanna del ricorrente
Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024 (De Renzis)
Giurisprudenza che afferma l'obbligo del deposito contestuale della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di appello; la successiva allegazione rende inammissibile l'appello
Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024 (Hassan)
Giurisprudenza che stabilisce l'obbligo del deposito contestuale del mandato specifico ad impugnare; la sua allegazione successiva produce inammissibilità, anche se il termine per impugnare non sia ancora decorso
Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Principio di diritto richiamato dal ricorrente ma ritenuto non applicabile nel caso concreto perché l'atto di appello non richiamava alcuna precedente dichiarazione/elezione di domicilio
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte da imputato assente è obbligatorio depositare contestualmente all'atto di appello sia il mandato specifico ad impugnare sia la dichiarazione/elezione di domicilio; la mancata allegazione rende l'appello inammissibile
- La successiva integrazione documentale (deposito del mandato o della dichiarazione di domicilio dopo la proposizione dell'appello) non sanifica l'inadempimento e determina inammissibilità, anche se effettuata prima dell'inizio del giudizio di appello o prima della decisione di quest'ultima
- La mera nomina o presenza di un difensore non sostituisce il requisito del mandato specifico ad impugnare: è necessario che il mandato sia effettivamente depositato con l'atto di appello
- Se l'atto di appello contiene un espresso richiamo a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio validamente depositata, possono valere regole diverse a seconda dell'applicazione dei principi delle Sezioni Unite; in mancanza di tale richiamo, le regole di deposito contestuale restano operative
- Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità sono la condanna alle spese processuali e, spesso, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: il difensore deve verificare formalmente la completezza dei requisiti prima della proposizione dell'impugnazione
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