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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26354/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: lamentava che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio ai fini dell'impugnazione erano intervenute prima della decisione della Corte di appello e che quindi risultava certa la reperibilità dell'imputato per la notificazione; tuttavia, dagli atti risultava che al momento della proposizione dell'appello (15/11/2023) il difensore non era munito del specifico mandato ad impugnare, il quale è stato depositato solo successivamente (19/04/2024). Il ricorso in Cassazione censurava l'inammissibilità dell'appello per mancata allegazione del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di appello

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, sia la dichiarazione/elezione di domicilio sia il mandato specifico ad impugnare devono essere depositati contestualmente all'atto di appello; la loro successiva allegazione, anche se anteriore all'inizio del giudizio di impugnazione ma successiva al termine per proporre appello, determina l'inammissibilità del gravame. È stato inoltre escluso il richiamo al principio delle Sezioni Unite (sent. n. 13808/2024) perché l'atto di appello non richiamava alcuna precedente dichiarazione/elezione di domicilio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico ad impugnare deve avvenire contestualmente all'atto di appello; la successiva allegazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso (ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per disporre la condanna del ricorrente

  • Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024 (De Renzis)

    Giurisprudenza che afferma l'obbligo del deposito contestuale della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di appello; la successiva allegazione rende inammissibile l'appello

  • Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024 (Hassan)

    Giurisprudenza che stabilisce l'obbligo del deposito contestuale del mandato specifico ad impugnare; la sua allegazione successiva produce inammissibilità, anche se il termine per impugnare non sia ancora decorso

  • Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    Principio di diritto richiamato dal ricorrente ma ritenuto non applicabile nel caso concreto perché l'atto di appello non richiamava alcuna precedente dichiarazione/elezione di domicilio

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte da imputato assente è obbligatorio depositare contestualmente all'atto di appello sia il mandato specifico ad impugnare sia la dichiarazione/elezione di domicilio; la mancata allegazione rende l'appello inammissibile
  • La successiva integrazione documentale (deposito del mandato o della dichiarazione di domicilio dopo la proposizione dell'appello) non sanifica l'inadempimento e determina inammissibilità, anche se effettuata prima dell'inizio del giudizio di appello o prima della decisione di quest'ultima
  • La mera nomina o presenza di un difensore non sostituisce il requisito del mandato specifico ad impugnare: è necessario che il mandato sia effettivamente depositato con l'atto di appello
  • Se l'atto di appello contiene un espresso richiamo a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio validamente depositata, possono valere regole diverse a seconda dell'applicazione dei principi delle Sezioni Unite; in mancanza di tale richiamo, le regole di deposito contestuale restano operative
  • Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità sono la condanna alle spese processuali e, spesso, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: il difensore deve verificare formalmente la completezza dei requisiti prima della proposizione dell'impugnazione

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