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Ordinanza

Ordinanza n. 64/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'attuazione delle sentenze di questo Tribunale Amministrativo Regionale del 30 giugno 2020, n. 1168, e del 18 aprile 2023, n. 611.

Giustizia amministrativa202000564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta nominato per l’attuazione delle sentenze del TAR Calabria n. 1168/2020 e n. 611/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo all’attuazione delle sentenze del TAR Calabria del 30 giugno 2020, n. 1168, e del 18 aprile 2023, n. 611, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti circa l’estensione dei propri compiti. La controversia sostanziale riguardava la mancata definizione dei rapporti contrattuali con una rete di imprese operante nel settore sanitario per l’erogazione di prestazioni relative alle annualità 2019 e 2020. Il testo non riporta nuovi motivi di ricorso, ma esclusivamente la richiesta dell’organo commissariale di precisare le modalità di esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha chiarito che il Commissario ad acta deve innanzitutto adottare un provvedimento espresso e motivato, con cui stabilisca se debbano essere stipulati con la rete di imprese, nella composizione risultante dalla fase di attuazione della sentenza n. 1168/2020, gli accordi contrattuali relativi alle annualità 2019 e 2020. La decisione deve essere assunta, per quanto possibile, ora per allora, cioè considerando le condizioni fattuali e normative esistenti al momento dell’inerzia originariamente contestata, in applicazione del principio secondo cui la durata del processo non può pregiudicare la parte vittoriosa. Se la determinazione è sfavorevole a causa di un successivo mutamento dei presupposti fattuali o normativi intervenuto dopo la notificazione della sentenza n. 1168/2020, tale mutamento deve essere specificamente indicato e adeguatamente motivato nel provvedimento. Se invece la determinazione è favorevole, il compito commissariale comprende anche la concreta stipula degli accordi contrattuali e l’acquisto, ora per allora, delle prestazioni rese all’utenza, nei limiti della quota di budget che avrebbe dovuto essere assegnata alla parte ricorrente. L’ordinanza si limita a fornire chiarimenti, senza definire ulteriori domande di merito; non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza costituisce il quadro processuale nel quale il TAR fornisce chiarimenti al Commissario ad acta sull’attuazione delle sentenze; l’articolo non è espressamente citato nel testo, ma il riferimento all’attuazione del giudicato e alla richiesta di chiarimenti rende individuabile tale disciplina.

  • art. 99 c.p.a.

    Non è direttamente applicato nel dispositivo; il testo richiama, quale precedente interpretativo, il principio espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2016.

Massime di principio

  • Nell’esecuzione del giudicato amministrativo, il commissario ad acta deve adottare un provvedimento espresso e motivato che definisca puntualmente le attività necessarie a dare attuazione alla sentenza, non potendo limitarsi a un comportamento meramente interlocutorio o omissivo.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede una determinazione amministrativa riferita a un momento passato, essa deve essere assunta, per quanto possibile, ora per allora, sulla base delle condizioni fattuali e normative esistenti al momento in cui si è verificata l’inerzia accertata nel giudizio di cognizione.
  • Il successivo mutamento dei presupposti fattuali o normativi può impedire l’adozione della determinazione favorevole richiesta dalla parte vittoriosa soltanto se viene specificamente individuato e adeguatamente motivato nel provvedimento commissariale.
  • Se la determinazione commissariale è favorevole alla stipulazione di accordi contrattuali sanitari, l’attuazione del giudicato comprende anche la loro effettiva stipula e l’acquisto retroattivo delle prestazioni rese, entro il limite della quota di budget che avrebbe dovuto essere assegnata alla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

Testo integrale

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