Cassazione Penale, Sentenza n. 11484/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo per vizio di violazione di legge con riferimento alla qualificazione del fatto come danneggiamento aggravato (capo 4). Il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'aggravante consistente nell'esposizione del bene alla pubblica fede (vetrina/porta a vetri), perché la porta infranta si trovava sotto il costante controllo della persona offesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo infondato sul piano sostanziale, ma ha annullato senza rinvio la pronuncia quanto al reato di danneggiamento aggravato (capo 4) per sopravvenuta improcedibilità dovuta all'assenza di una valida querela dopo la modifica legislativa (d.lgs. n.31/2024) che ha reso procedibile a querela l'aggravante relativa alle cose esposte alla pubblica fede. Per effetto dell'annullamento è stata eliminata la corrispondente maggiorazione di pena (tre mesi) calcolata sulla pena base inflitta per il più grave reato di lesioni aggravate (capo 2). La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo 4; per il resto la pronuncia è confermata.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen. (danneggiamento e aggravanti)
La Corte discute la nozione di 'cose esposte alla pubblica fede' ai fini dell'aggravante: essa sussiste quando il titolare non può esercitare una vigilanza continuativa sul bene; la sola presenza del titolare non esclude l'aggravante se, in concreto, non è possibile una vigilanza continua e l'agente ha fatto affidamento su tale impossibilità.
decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)
Ha modificato l'art. 635 cod. pen. rendendo la fattispecie di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede procedibile a querela dell'offeso: ciò ha introdotto una condizione di procedibilità che, se mancante, rende il procedimento improcedibile per quella specifica aggravante.
decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1
"per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
Prevede la disciplina transitoria applicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.31/2024, stabilendo che i termini per la querela decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (4 aprile 2024), rilevando quindi per la valutazione della validità della querela.
art. 129 e art. 609 cod. proc. pen.
Consentono e impongono alla Corte la rilevazione d'ufficio di una sopravvenuta causa di improcedibilità (mancanza della condizione di procedibilità a querela) quando il ricorso non è manifestamente inammissibile.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Stabilisce l'effetto dell'annullamento senza rinvio: elimina la relativa sanzione già irrogata con la sentenza impugnata quando ricorrono le condizioni previste, come avvenuto per la maggiorazione di tre mesi dovuta al capo 4.
Massime di principio
- La qualificazione dell'aggravante 'sulle cose esposte alla pubblica fede' non dipende automaticamente dalla mera presenza del titolare sul luogo: occorre valutare la concreta possibilità di vigilanza continuativa sulla cosa; se il titolare non può sorvegliare costantemente (es. impegnato a servire clienti), l'aggravante può sussistere.
- Quando l'agente si è comportato come se il bene fosse privo di vigilanza (ossia ha fatto affidamento sull'impossibilità di sorveglianza), ciò è indice favorevole alla configurabilità dell'aggravante.
- A seguito di modifiche legislative che introducono la procedibilità a querela per specifiche aggravanti, è fondamentale verificare tempestivamente la presenza di una querela valida nei termini: la sua assenza può rendere improcedibile il capo di accusa aggravato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice se il ricorso non è manifestamente inammissibile.
- In presenza di annullamento senza rinvio di una specifica contestazione aggravata, le maggiorazioni di pena connesse a quella contestazione devono essere eliminate e la pena ricalcolata di conseguenza.
- Nelle controversie sorte attorno alla sussistenza dell'aggravante, la giurisprudenza adotta un approccio funzionale: valutare la reale possibilità di controllo sul bene e l'affidamento dell'agente alla mancanza di tale controllo, più che la sola qualificazione formale del luogo (pubblico/privato).
- Attenzione alle norme transitorie: i termini per proporre la querela possono decorrere dalla data di entrata in vigore della norma correttiva; questo può prorogare o modificare i termini rispetto alla data del fatto.
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