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Messaggio

Messaggio numero 18271 del 12-07-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, per i lavoratori di cooperative ex DPR 602/1970, la quattordicesima mensilità erogata nel luglio 2007 è soggetta a contribuzione solo per la quota riferibile ai ratei maturati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2007, in coerenza con il regime transitorio richiamato dalla circolare n. 34/2007.

Imponibilità contributiva della quattordicesima mensilità 2007 per cooperative ex DPR 602/1970

Lavoratori di cooperative ex DPR 602/1970 e quattordicesima mensilità 2007

Il messaggio dell’INPS fornisce chiarimenti sull’assolvimento degli obblighi contributivi relativi alla quattordicesima mensilità corrisposta nel 2007 ai soci di società e organismi cooperativi disciplinati dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa e siano destinatari di contratti collettivi che prevedono tale emolumento aggiuntivo.

Quesito interpretativo

È stato chiesto se, in base a quanto indicato nel punto 3 della circolare n. 34 del 6 febbraio 2007, la quattordicesima mensilità debba essere assoggettata a contribuzione soltanto con riferimento ai ratei maturati nell’anno 2007. Il dubbio nasceva dal passaggio al nuovo regime contributivo per tali lavoratori.

Regime contributivo applicabile dal 1° gennaio 2007

L’Istituto richiama quanto già precisato nella circolare n. 34/2007: dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori in questione, è determinata secondo le regole ordinarie valide per la generalità dei lavoratori dipendenti, in base all’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e all’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989.

Regola transitoria per i compensi del 2007

Pur essendo superato il precedente sistema fondato sulle retribuzioni convenzionali, l’INPS precisa che, per la particolare fase di passaggio prevista per i lavoratori delle cooperative ex DPR n. 602/70, il criterio di imponibilità di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 trova applicazione esclusivamente con riferimento ai compensi di competenza dell’anno 2007.

Trattamento della quattordicesima mensilità

Poiché la quattordicesima mensilità, secondo la contrattazione collettiva, è normalmente riferita al periodo 1° luglio dell’anno precedente - 30 giugno dell’anno di corresponsione, l’INPS stabilisce che, per l’anno 2007, le cooperative ex DPR n. 602/70 debbano assoggettare a contribuzione previdenziale e assistenziale la quattordicesima mensilità in proporzione ai dodicesimi maturati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2007.

Criterio di calcolo

Ai fini pratici, la contribuzione sulla quattordicesima 2007 deve quindi essere calcolata limitatamente alla quota corrispondente ai mesi di maturazione compresi nel primo semestre 2007, secondo il criterio dei "tanti dodicesimi" quanti sono i mesi ricompresi nel periodo considerato.

Conclusione operativa

Il messaggio chiarisce dunque che, per la quattordicesima mensilità erogata nel luglio 2007 dalle cooperative ex DPR 602/1970, l’obbligo contributivo non riguarda l’intera mensilità, ma solo la parte maturata dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, in attuazione del regime transitorio richiamato dall’INPS.

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