Messaggio numero 18089 del 10-07-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che le imprese industriali dello Stato e degli enti pubblici trasformate in società di capitali con capitale anche parzialmente privatizzato, inclusi ENEL S.p.A. e il Gruppo, devono versare CIG, CIGS e mobilità dal periodo di paga di maggio 2005. Vengono indicate le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi con i codici DM10/2 M212, M213 e M214, nonché le condizioni per evitare somme aggiuntive e interessi. Sono inoltre disciplinate la conferma dei contributi già versati e la gestione dei ricorsi pendenti.
Obblighi contributivi CIG, CIGS e mobilità per imprese statali privatizzate
Obblighi contributivi CIG, CIGS e mobilità per imprese statali privatizzate
Il messaggio scioglie la riserva già formulata con il messaggio n. 012027 del 20 aprile 2006 in materia di assoggettamento alla contribuzione per CIG, CIGS e mobilità delle imprese industriali dello Stato e degli enti pubblici trasformate in società di capitali con capitale, anche in parte, privatizzato. Viene precisato l’ambito temporale di decorrenza dell’obbligo, le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi e la sorte dei contributi già versati.
Quadro normativo e chiarimento interpretativo
La circolare n. 63 del 6 maggio 2005 aveva già disposto l’assoggettamento al versamento della contribuzione CIG, CIGS e mobilità con effetto retroattivo dalla data di privatizzazione del capitale. Successivamente, a seguito della richiesta di ulteriori approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, era stato acquisito il parere del Consiglio di Stato in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo, con conseguente sospensione delle procedure di riscossione da parte dell’Istituto.
Preso atto del parere reso l’8 febbraio 2006 e dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, condiviso dai Ministeri vigilanti, l’INPS stabilisce che il nuovo regime contributivo non ha efficacia retroattiva.
Soggetti interessati e decorrenza dell’obbligo
L’obbligo contributivo riguarda:
- le aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici con capitale, anche solo in parte, privatizzato;
- ENEL S.p.A.;
- tutte le società del Gruppo, comprese quelle costituite in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Tali soggetti sono tenuti al versamento della contribuzione per CIG, CIGS e mobilità, quest’ultima solo ove dovuta in relazione all’obbligo contributivo per la disoccupazione, con effetto dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare n. 63/2005, cioè da maggio 2005.
Aggiornamento delle istruzioni precedenti
Le disposizioni contenute nella circolare n. 63/2005 devono considerarsi aggiornate in conformità a quanto chiarito nel messaggio. Inoltre, eventuali contributi già versati per i medesimi titoli restano acquisiti alle rispettive gestioni, poiché le società interessate hanno comunque beneficiato della possibilità di accedere agli interventi di CIG e CIGS.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i periodi di paga da maggio 2005 fino a quello in corso alla data del messaggio, le aziende devono procedere alla regolarizzazione tramite modello DM10/2, utilizzando uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" e indicando le seguenti diciture e codici:
- per la contribuzione CIGS: dicitura "Vers. CIGS" e codice "M212";
- per la contribuzione di mobilità: dicitura "Vers. Mob" e codice "M213";
- per la contribuzione CIG: dicitura "Vers. CIG" e codice "M214".
Non devono essere compilate le colonne relative a:
- numero dipendenti;
- numero giornate;
- retribuzioni.
Regolarizzazione e assenza di somme aggiuntive
Per la regolarizzazione si richiama l’applicazione della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio non sono soggette né a somme aggiuntive né a interessi.
Definizione del contenzioso
I ricorsi ancora pendenti presso l’Area Monitoraggio e gestione del contenzioso della direzione saranno restituiti alle competenti direzioni provinciali, che dovranno definirli secondo le indicazioni contenute nel messaggio.
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