Messaggio numero 18311 del 12-07-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS rettifica il criterio di calcolo del periodo di congedo di maternità ante partum: la data presunta del parto non va inclusa nel computo a ritroso. Di conseguenza, il congedo ordinario complessivo, se data presunta ed effettiva coincidono, è di 5 mesi e 1 giorno; lo stesso criterio vale per le lavoratrici autonome e gli iscritti alla Gestione Separata.
rettifica del criterio di computo del congedo di maternità ante partum
Rettifica del criterio di computo del congedo di maternità ante partum
Il documento, emanato dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS il 12 luglio 2007, interviene per rettificare le istruzioni sul calcolo del periodo di congedo di maternità ante partum. La rettifica deriva dal confronto con il Ministero vigilante e recepisce l’interpretazione ritenuta consolidata della Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001.
Quadro normativo di riferimento
Il messaggio richiama l’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, corrispondente al previgente art. 4, comma 1, lettera a), della L. 1204/1971. Richiama inoltre la precedente circolare INPS n. 134382 del 26 gennaio 1982, che aveva fornito un criterio di computo diverso.
Indicazioni precedenti e criterio rettificato
Secondo l’interpretazione precedente dell’Istituto, i due mesi anteriori alla data presunta del parto venivano conteggiati a ritroso secondo il calendario comune, includendo nel computo anche il giorno della data presunta. In tale impostazione, ad esempio, con data presunta del 15 agosto, il congedo ante partum andava dal 16 giugno al 15 agosto.
Con il presente messaggio, tale criterio viene corretto: la data presunta del parto non deve essere inclusa nel periodo ante partum. Essa resta oggetto di tutela, ma costituisce il dies a quo dal quale calcolare a ritroso i due mesi di astensione. Nell’esempio richiamato, con data presunta del 15 agosto, il congedo ante partum decorre dal 15 giugno al 14 agosto.
Effetti sul congedo ordinario di maternità
In caso di coincidenza tra data presunta e data effettiva del parto, il periodo complessivo ordinario di congedo di maternità non è più pari a 5 mesi esatti, ma a 5 mesi e 1 giorno. Il documento precisa che ciò deriva dalla combinazione di:
- due mesi antecedenti la data presunta del parto, computati senza includere la data presunta;
- tre mesi successivi al parto, decorrenti dal giorno successivo alla data dell’evento.
Estensione del criterio alle altre categorie di lavoratrici e lavoratori
Lo stesso criterio di calcolo deve essere applicato anche per determinare il periodo di maternità indennizzabile previsto per le lavoratrici autonome e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui alla L. 335/1995, ai sensi degli artt. 68 e 70 del D.Lgs. 151/2001. Anche per tali categorie, pertanto, il periodo indennizzabile risulta pari a 5 mesi e 1 giorno.
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