Cassazione Penale, Sentenza n. 20169/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione congiunta dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare per la pena di 1 anno, 8 mesi e 20 giorni inflitta con sentenza del Tribunale di Oristano (22/07/2020) divenuta irrevocabile il 16/11/2023. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che il reato di cui era stato dichiarato colpevole rientrasse tra i 'reati ostativi' di cui all'art. 4‑bis, comma 1‑ter, Ord. pen., e che il condannato si fosse sottratto volontariamente all'esecuzione della pena (era irreperibile); la difesa ha censurato la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del Procuratore della Repubblica, invocando l'art. 71‑ter Ord. pen. e l'art. 656, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto manifestamente infondati i motivi proposti. Ha confermato che la verifica sulla possibilità di concedere misure alternative per reati ostativi e l'eventuale sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo spettano in via esclusiva al tribunale di sorveglianza, non al pubblico ministero. Inoltre ha richiamato che, nel caso concreto, l'ordine di esecuzione non era stato eseguito perché il condannato risultava irreperibile al momento dell'emissione; quindi non poteva essere richiesta e disposta la sospensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 26 giugno 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 12, commi 3, lett. a) e 3‑ter, lett. b)
art. 12, commi 3, lett. a), 3‑ter, lett. b), d.lgs. 26 giugno 1998, n. 286
Il reato contestato rientra tra le fattispecie indicate, e tale qualificazione è stata ritenuta idonea a configurare un 'reato ostativo' rilevante ai fini dell'art. 4‑bis Ord. pen.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 4‑bis, comma 1‑ter
art. 4‑bis, comma 1‑ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
La norma disciplina i reati ostativi e la necessità, per l'accesso a benefici o misure alternative, che il condannato abbia reciso ogni collegamento con l'ambiente criminale; la verifica è riservata al tribunale di sorveglianza.
Ordinamento penitenziario, art. 71‑ter (richiamato dalla difesa)
art. 71‑ter Ord. pen. (citato dalla difesa)
La difesa invocava la sospensione dell'esecuzione ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che, di fronte a reati ostativi ex art. 4‑bis, la competenza a valutare e sospendere l'esecuzione spetti al tribunale di sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 656, comma 5
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La difesa sosteneva che, essendo il titolo esecutivo entro i limiti edittali, il PM dovesse sospenderne l'esecuzione; la Corte ha escluso un obbligo in tal senso, richiamando la competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza per le questioni connesse ai reati ostativi.
Cass. Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020 (Malagrinò, Rv. 279931‑01)
Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Malagrinò, Rv. 279931‑01
Principio richiamato: illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che sospenda l'esecuzione per reato ostativo sulla base di elementi che spettano invece al tribunale di sorveglianza; la materia è riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Per i reati qualificati come 'ostativi' ai sensi dell'art. 4‑bis Ord. pen., la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per misure alternative e l'eventuale sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo spettano esclusivamente al tribunale di sorveglianza, che deve accertare la reale recisione dei legami con l'ambiente criminale.
- Il pubblico ministero non ha un potere discrezionale di sospendere l'esecuzione della sentenza per reati ostativi una volta attivato il titolo esecutivo; il suo ruolo è meramente dichiarativo/attuativo dell'ordine di esecuzione.
- Se il condannato è irreperibile al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, non può chiedere la sospensione dell'esecuzione fino a quando non sia effettivamente reperibile e possa sottoporsi alla verifica del tribunale di sorveglianza.
- In vicende difensive analoghe, per aumentare le possibilità di accesso a misure alternative è fondamentale documentare concretamente la recisione dei legami con l'ambiente criminale (atti di ravvedimento, attività lavorative/riabilitative, testimonianze, percorsi di integrazione) e garantire la reperibilità processuale del richiedente.
- La mera invocazione dei limiti edittali o di norme procedurali (es. art. 656 c.p.p.) non impone al PM un obbligo automatico di sospendere l'esecuzione quando ricorrono ragioni ostative regolate dall'art. 4‑bis; la via corretta è l'istanza al tribunale di sorveglianza con prove concrete.
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