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Legge

L.R. Sardegna 15/2008

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008

Normativa regionaleL.R. Sardegna 15/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stanzia 20 milioni di euro per fronteggiare gli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna tra settembre e novembre 2008 nei comuni individuati dalla Giunta. Finanzia emergenze comunali, ripristino di infrastrutture pubbliche, contributi a privati e imprese, studi per la messa in sicurezza di aree a rischio e un contributo ai familiari delle vittime del 22 ottobre 2008. Le misure operano entro il quadro emergenziale e con direttive regionali attuative.

Interventi urgenti per alluvioni e dissesto idrogeologico in Sardegna (2008)

Interventi urgenti per alluvioni e dissesto idrogeologico in Sardegna

La legge disciplina un pacchetto straordinario di interventi per fronteggiare gli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2008. Le misure sono limitate ai comuni individuati dalla Giunta regionale e si collocano nel quadro dell’emergenza dichiarata dallo Stato.

Ambito di applicazione e finalità

Lo stanziamento regionale è destinato a integrare i finanziamenti statali disposti per le medesime finalità in relazione allo stato di emergenza. Gli interventi mirano a:

  • sostenere il primo fronteggiamento dell’emergenza;
  • ripristinare infrastrutture e servizi pubblici danneggiati;
  • ristorare i danni subiti da privati e imprese;
  • finanziare studi tecnici per la sistemazione idrogeologica di alcune aree costiere particolarmente esposte.

Risorse stanziate e riparto

È autorizzato uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2008. Le somme sono iscritte in un fondo apposito della spesa dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e poi ripartite tra le unità previsionali di base degli assessorati competenti all’attuazione. Il Presidente della Regione approva un programma complessivo degli interventi, coordinando le risorse della legge con eventuali fondi comunitari, nazionali, regionali e locali comunque destinati al superamento dell’emergenza. In caso di squilibri tra fabbisogni e disponibilità, possono essere disposte variazioni compensative tra stanziamenti, con decreto dell’assessore competente in materia di bilancio previa deliberazione della Giunta.

Tipologie di intervento finanziabili

Le risorse sono destinate a tre grandi categorie:

  • finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza previste dalla legge regionale n. 28 del 1985;
  • finanziamenti a comuni, province ed enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi per riparare i danni alle infrastrutture destinate a tali servizi;
  • contributi a privati e imprese per il ristoro dei danni derivanti dalla calamità naturale a abitazioni e infrastrutture.

Contributi a privati e imprese

La Giunta regionale definisce le direttive attuative, su proposta del Presidente della Regione e sentiti gli assessori competenti. Per i contributi ai privati e per il sostegno alle attività economiche, le direttive devono rispettare i parametri fissati dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri richiamata dalla legge. Sono previsti, entro i limiti indicati dalla legge:

  • contributi a fondo perduto ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate, fino a 25.000 euro;
  • contributi a fondo perduto ai privati per il ristoro del danno a beni mobili indispensabili, comprese le autovetture, fino a 15.000 euro, con determinazione basata su autocertificazione delle perdite;
  • finanziamenti a fondo perduto per la ripresa delle attività di imprese produttive, commerciali, artigianali, professionali e di servizi, incluse le associazioni culturali dilettantistiche sportive e le onlus, nonché per la riparazione di strutture, macchinari e attrezzature, fino a 30.000 euro. I contributi per i privati sono erogati cumulativamente per ciascun comune entro cinque giorni dall’entrata in vigore della legge, mediante mandati di pagamento collettivi intestati ai creditori presso la tesoreria regionale. Gli interventi del comma relativo ai ristori non sono cumulabili con benefici derivanti da garanzia assicurativa.

Studi idrogeologici e messa in sicurezza

Una quota non superiore a 500.000 euro può essere destinata alla realizzazione di studi di maggior dettaglio sulle aree dei bacini fluviali costieri compresi tra i rii Masoni Ollastu-San Girolamo e il rio Is Cungiaus, interessati dagli eventi alluvionali. Gli studi servono a individuare gli interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico da attuare con risorse FAS 2007-2013, anche valutando piani di delocalizzazione degli immobili a maggior rischio. L’obiettivo è la definitiva messa in sicurezza delle aree più esposte a inondazione, soprattutto nelle zone limitrofe ai corsi d’acqua con urbanizzazione diffusa e consistente.

Contributo di solidarietà per i familiari delle vittime

Ai familiari delle vittime dell’alluvione del 22 ottobre 2008 è riconosciuto, a valere sullo stanziamento della legge, il contributo di solidarietà istituzionale già previsto dalla legge regionale n. 8 del 2008.

Tempistiche e attuazione

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Sono previsti termini brevi per l’attuazione iniziale:

  • entro 10 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta individua i comuni interessati;
  • entro 30 giorni, la Giunta individua gli assessorati competenti tramite le UPB da utilizzare;
  • entro 5 giorni dall’entrata in vigore, la Regione dispone l’erogazione cumulativa dei contributi ai privati per ciascun comune.

Regime emergenziale e deroghe

Gli interventi si inseriscono nel quadro dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, alla legge si applicano le eventuali deroghe disposte dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Aspetti finanziari

L’onere complessivo di 20 milioni di euro è coperto mediante una variazione di bilancio per il 2008, con:

  • diminuzione dell’UPB S08.01.004, “Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare”;
  • aumento dell’UPB S04.03.002, “Emergenza idrica ed eventi alluvionali - Investimenti”.

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