Circolare numero 23 del 09-02-2022
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La misura spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione dell'assegno unico e universale istituito dal D.lgs. 230/2021 (decorrenza 1° marzo 2022): destinatari, requisiti (cittadinanza, obbligo fiscale, residenza/soggiorno), criteri di calcolo basati sull'ISEE, maggiorazioni, procedura di domanda e modalità di pagamento, compatibilità con altre prestazioni, effetti sulle detrazioni fiscali e istruzioni contabili e di monitoraggio della spesa.
Assegno unico e universale per i figli a carico - istruzioni operative
Punti principali
Ambito e decorrenza
Assegno mensile su domanda per figli minorenni e maggiorenni fino ai 21 anni (senza limiti per i disabili). Entrata in vigore 1° marzo 2022; domanda annuale presentabile dal 1° gennaio; decorrenza dal mese di marzo se domanda entro il 30 giugno, al mese successivo se presentata dal 1° luglio.
Requisiti soggettivi
Richiedente deve soddisfare requisiti di cittadinanza/soggiorno (cittadini UE, titolari permessi specifici, rifugiati, apolidi ecc.), essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia e avere residenza/domicilio secondo quanto previsto dal D.lgs. 230/2021.
Determinazione importo e ruolo dell'ISEE
Importo mensile determinato dall'art.4 e dalla tabella allegata in base all'ISEE del nucleo del figlio beneficiario. In assenza di ISEE si eroga l'importo minimo previsto dall'art.4; ISEE minorenni o ordinario a seconda del caso; conguagli annuali in gennaio/febbraio.
Valori base degli assegni
Figlio minorenne: importo pieno 175 euro/mese per ISEE ≤15.000, ridotto fino a 50 euro per ISEE ≥40.000. Figlio maggiorenne (fino a 21 anni): 85 euro pieno per ISEE ≤15.000, ridotto fino a 25 euro per ISEE ≥40.000.
Maggiorazioni (art.4)
Previste cumulabilità di maggiorazioni: per ogni figlio successivo al secondo +85 euro (riduzione fino a 15 euro con ISEE ≥40k); per disabilità incrementi (minorenni: 105/95/85 euro a seconda del grado; maggiorenni fino 21 anni: +80 euro; disabili ≥21 anni assegno dedicato); madri <21 anni +20 euro per figlio; genitori entrambi lavoratori +30 euro per figlio; nucleo con ≥4 figli maggiorazione forfettaria +100 euro.
Maggiorazione transitoria (art.5)
Per gli anni 2022-2024 (con riduzioni 2023=2/3, 2024=1/3 e azzeramento dal 1/3/2025) è prevista una maggiorazione per nuclei con ISEE ≤25.000 e percezione ANF nel 2021; calcolo basato sulla somma di “componente familiare” e “componente fiscale” meno assegno art.4.
Presentazione domanda e soggetti legittimati
Domanda online, via Contact Center o patronati; può essere presentata da uno dei genitori, dal figlio maggiorenne per sé o in alternativa al genitore, dall'affidatario o tutore. In presenza di figli con genitore unico/ricongiunto ogni coppia presenta domanda separata.
Ripartizione e modalità di erogazione
Pagamento al richiedente in misura intera o ripartito al 50% tra genitori (scelta modificabile). Modalità: accredito su IBAN SEPA intestato al beneficiario, contanti presso uffici postali o accreditamento sulla carta Reddito di Cittadinanza per percettori. Verifica titolarità IBAN tramite procedure con banche/Poste; possibile Financial Identification per istituti non convenzionati.
Compatibilità e integrazioni
Compatibile con misure regionali/locali. In presenza di Reddito di Cittadinanza l'assegno è erogato d'ufficio con le modalità del RdC; ulteriori dettagli operativi saranno forniti con successivi messaggi.
Abrogazioni e conseguenze fiscali
Dal 1° marzo 2022 abrogate alcune misure precedenti (es. assegni familiari storici, premio nascita, alcune detrazioni). Le detrazioni per figli a carico restano solo per figli ≥21 anni; INPS, in veste di sostituto d'imposta, revoca d'ufficio le detrazioni e maggiorazioni per figli <21 anni e mantiene quelle per ≥21 anni. Figli disabili ≥21 possono cumulare detrazioni e assegno.
ISEE difforme/omissioni e conguagli
Domande istruite anche con ISEE contenente omissioni/difformità; l'utente deve regolarizzare entro l'anno o subirà recupero dell'eccedenza rispetto al minimo. I conguagli si riferiscono all'ISEE valido al 31/12 dell'anno precedente o a quello presentato entro il 30/6 per decorrenze retroattive.
Adempimenti contabili e monitoraggio della spesa
Istituiti conti GAT specifici per erogazione e recupero indebiti (GAT30215, GAT30216, GAT30219, GAT30220 e conti di debito/recupero GAT10215, GAT24215 ecc.). Spesa stimata per il 2022: 15.122,50 milioni di euro. Procedure di pagamento centralizzate e codici bilancio dedicati per recuperi e somme non riscosse.
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