Sentenza del 13/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la revoca delle agevolazioni fiscali previste per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, applicate all'acquisto di un fondo agricolo effettuato il 20 febbraio 2009. Al momento della registrazione aveva prodotto un certificato provvisorio, ma non aveva depositato entro il termine triennale del 5 marzo 2012 il certificato definitivo, già rilasciato dal Comune il 17 febbraio 2011 e ricevuto il 3 marzo 2011. Sosteneva che la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 99/2004 per gli imprenditori agricoli professionali avesse sostituito l'obbligo di deposito del certificato e, in subordine, chiedeva il rimborso delle maggiori imposte sulla base dell'art. 5 della legge n. 604/1954.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la revoca delle agevolazioni e la richiesta delle imposte ordinarie, pari complessivamente a euro 12.654,69, comprensive di maggiori imposte e interessi. Ha stabilito che, per i coltivatori diretti che abbiano fruito provvisoriamente dell'agevolazione mediante certificazione provvisoria, il certificato definitivo deve essere presentato all'Ufficio entro tre anni dalla registrazione dell'atto. L'omissione è stata imputata esclusivamente al contribuente, poiché il certificato era stato predisposto e consegnato in tempo utile. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 604/1954, riguardante il diverso caso di chi non abbia prodotto né il certificato provvisorio né quello definitivo e abbia pagato sin dall'inizio le imposte ordinarie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per le spese del grado d'appello.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 3
Per conseguire le agevolazioni tributarie (...) l'acquirente (...) deve produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, (...) un certificato dell'ispettorato provinciale agrario (...) che attesti la sussistenza dei requisiti.
La norma richiede la produzione della certificazione definitiva attestante i requisiti per beneficiare delle agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4
In luogo del certificato dell'ispettorato agrario (...) può essere prodotta un'attestazione provvisoria (...) dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti. In tal caso (...) entro tre anni (...) deve presentare (...) il certificato definitivo.
La certificazione provvisoria consente di ottenere temporaneamente l'agevolazione, ma impone al contribuente di depositare il certificato definitivo entro tre anni dalla registrazione. Il mancato deposito comporta la decadenza, salvo che il ritardo sia imputabile all'amministrazione competente.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 5
Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni (...) e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio (...) né quello definitivo (...), sono dovute le normali imposte (...), ma non è precluso il diritto al rimborso.
È una norma di chiusura applicabile a chi non abbia prodotto alcuna certificazione al momento dell'atto e abbia pagato le imposte ordinarie. Non si applica a chi abbia ottenuto l'agevolazione provvisoria e sia poi decaduto per non aver depositato il certificato definitivo.
Decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-ter
La disciplina riguarda gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e non è stata ritenuta estensibile ai coltivatori diretti che fruiscono delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina previste dalla legge n. 604/1954.
Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101
Richiamato quale modifica della disciplina degli imprenditori agricoli professionali, senza incidere, secondo la decisione, sugli obblighi documentali previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 604/1954 per i coltivatori diretti.
Cassazione civile, ordinanze n. 26190/2015 e n. 21980/2014; sentenze n. 5349/2013, n. 9159/2010 e n. 10406/2011
La giurisprudenza richiamata afferma che la presentazione tardiva del certificato definitivo determina la decadenza dall'agevolazione, salvo prova che il ritardo sia stato causato colpevolmente dall'amministrazione incaricata del rilascio.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è concessa provvisoriamente sulla base di una certificazione provvisoria, il contribuente deve rispettare rigorosamente il termine previsto per il deposito della certificazione definitiva.
- Se il certificato definitivo è già stato rilasciato e consegnato al contribuente in tempo utile, la mancata trasmissione all'ufficio fiscale è normalmente imputabile al contribuente e comporta la decadenza dall'agevolazione.
- La decadenza può essere evitata quando il contribuente dimostra che il ritardo o l'impossibilità di depositare la certificazione dipende dalla pubblica amministrazione competente al rilascio.
- Le discipline agevolative riferite a categorie soggettive diverse, come coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, non sono automaticamente intercambiabili: occorre verificare la qualifica posseduta e la specifica normativa applicabile.
- Il rimborso previsto da una norma che consente di regolarizzare l'assenza originaria di certificazioni non può essere utilizzato per eludere la decadenza derivante dal mancato deposito tempestivo del certificato definitivo dopo il riconoscimento provvisorio dell'agevolazione.
- È opportuno conservare la documentazione, le date di rilascio e di ricezione dei certificati e presentare la certificazione definitiva con modalità che consentano di provare la tempestività dell'adempimento.
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