Ordinanza ingiunzione o revoca n. 85 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accerta l’illiceità del trattamento svolto da un esercizio commerciale mediante impianto di videosorveglianza che riprendeva anche la pubblica via e conservava le immagini per otto giorni senza adeguata giustificazione, in assenza di idonea cartellonistica informativa. È stata inoltre ritenuta illecita la comunicazione a terzi di immagini relative a un sinistro stradale, poiché riferite a dati raccolti in violazione del GDPR e quindi inutilizzabili. Viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro e ordinato l’adeguamento del sistema, con orientamento delle telecamere entro i limiti di pertinenza e apposizione dell’informativa.
Impresa individuale titolare di videosorveglianza presso un ristorante di Rossano: sanzione e ordine di adeguamento per riprese di spazi pubblici, omessa informativa, conservazione eccedente e comunicazione illecita di immagini
Impresa individuale titolare di videosorveglianza presso un esercizio commerciale: sanzione per riprese eccedenti, omessa informativa e comunicazione illecita di immagini
Il provvedimento riguarda il titolare di un impianto di videosorveglianza installato presso un ristorante pizzeria di Rossano, nei cui confronti il Garante ha accertato plurime violazioni della disciplina privacy in relazione alla captazione di immagini anche della pubblica via, alla mancanza di adeguata informativa e alla successiva comunicazione a terzi di immagini relative a un sinistro stradale.
Origine della segnalazione e svolgimento dell’istruttoria
Il procedimento trae origine da una segnalazione integrata nel gennaio 2025, presentata dal reclamante, che lamentava sia la ripresa della strada pubblica e delle abitazioni vicine, sia la diffusione a terzi di immagini che lo ritraevano in occasione di un sinistro stradale avvenuto davanti all’esercizio commerciale. Le verifiche ispettive della Guardia di finanza, effettuate il 2 luglio 2025 e trasmesse all’Ufficio l’11 luglio successivo, hanno accertato la presenza di un impianto funzionante composto da 5 telecamere, di cui 3 esterne e 2 interne, con accesso remoto tramite app e registrazione continuativa delle immagini dal 24 giugno 2025.
Nel corso degli accertamenti è stata rilevata l’assenza di cartelli informativi sia all’interno sia all’esterno del locale. Il titolare ha dichiarato che la cartellonistica sarebbe stata rimossa a seguito di lavori di ristrutturazione e tinteggiatura, impegnandosi a ripristinarla. È emerso inoltre che, per le riprese relative agli spazi di lavoro, l’Ispettorato del lavoro aveva già contestato violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori, con pagamento della sanzione in misura ridotta e successiva autorizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 4 della l. n. 300/1970.
Trattamento di dati personali mediante videosorveglianza
Il Garante ribadisce che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR. Nel caso concreto, il trattamento era finalizzato anche a chiarire la dinamica del sinistro stradale che aveva coinvolto il reclamante e un terzo a cui le immagini sono state successivamente trasmesse.
Violazioni accertate: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e progettazione
L’Autorità ha ritenuto violate diverse disposizioni del GDPR:
- art. 5, par. 1, lett. a), e art. 6 GDPR: la ripresa sistematica di spazi pubblici da parte di un soggetto privato non può essere svolta autonomamente, trattandosi di attività riservata ai soggetti pubblici nell’ambito delle competenze di sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati. Non è stata dimostrata alcuna idonea base giuridica del trattamento.
- art. 13 GDPR: mancava un’informativa adeguata agli interessati, da rendere mediante cartelli di primo e secondo livello, posizionati prima del raggio d’azione delle telecamere e chiaramente visibili.
- art. 5, par. 1, lett. c), e art. 25 GDPR: le riprese erano eccedenti rispetto alla sola area di pertinenza del titolare, in quanto includevano la pubblica via; inoltre, l’angolo visuale avrebbe dovuto essere limitato alla sola area effettivamente da proteggere.
- art. 5, par. 1, lett. c), e art. 25 GDPR, anche sotto il profilo della conservazione: le immagini risultavano conservate per otto giorni, senza che fosse dimostrata una specifica esigenza tale da giustificarne la durata, considerata superiore alle indicazioni generali richiamate dal Garante.
Comunicazione a terzi delle immagini e inutilizzabilità dei dati illecitamente trattati
Un ulteriore profilo di illiceità è stato individuato nella comunicazione delle immagini del sinistro a un terzo coinvolto nello stesso evento, che le aveva richieste per far valere il proprio diritto di difesa nei confronti della compagnia assicurativa. Il Garante ha rilevato che i dati erano stati raccolti in violazione della normativa e, come tali, erano inutilizzabili ai sensi dell’art. 2-decies del Codice privacy; pertanto, non potevano essere oggetto di un trattamento ulteriore, compresa la comunicazione a terzi.
Valutazione complessiva e decisione sanzionatoria
L’Autorità ha ritenuto confermati i profili di illecito contestati con l’atto di avvio del procedimento del 4 novembre 2025, rilevando che le operazioni di trattamento poste in essere mediante l’impianto di videosorveglianza e la successiva comunicazione delle immagini avvenivano in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13, 6 e 25 GDPR.
Le violazioni sono state considerate non minori, poiché la videosorveglianza riguardava sia spazi pubblici sia ambienti in cui operavano avventori e lavoratori. Il Garante ha quindi applicato l’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR, disponendo un’ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria.
Criteri di quantificazione della sanzione
Ai fini della determinazione dell’importo, il Garante ha richiamato l’art. 83, parr. 1 e 2, GDPR, valorizzando:
- la natura, gravità e durata della violazione, anche alla luce della condotta colposa e dell’orientamento consolidato del Garante e della giurisprudenza in materia di videosorveglianza;
- l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare;
- la cooperazione prestata in sede ispettiva e il riconoscimento delle responsabilità;
- il fatto che, al momento delle verifiche, all’interno del locale non fosse in corso un trattamento attuale di dati personali per via della chiusura stagionale.
Tenuto conto di tali elementi, la sanzione è stata determinata in euro 1.500.
Ordini e prescrizioni impartiti
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13, 6 e 25 GDPR;
- ordinato il pagamento di euro 1.500 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- ingiunto al titolare di pagare la somma entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con avvertenza sugli ulteriori atti esecutivi ai sensi dell’art. 27 l. n. 689/1981;
- imposto, sempre entro 30 giorni, l’adeguamento del trattamento mediante:
- apposizione dell’informativa con idonea cartellonistica;
- orientamento delle telecamere in modo da non riprendere spazi pubblici.
È stata inoltre richiamata la facoltà di definire la controversia con il pagamento della metà della sanzione entro i termini di legge.
Pubblicazione e impugnazione
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante, con omissione del nominativo del contravventore, e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine della segnalazione e accertamenti ispettivi
Il procedimento nasce da una segnalazione del reclamante, integrata nel gennaio 2025, relativa a un impianto di videosorveglianza installato presso il ristorante pizzeria indicato in atti. Le verifiche della Guardia di finanza hanno accertato la presenza di 5 telecamere, di cui 3 esterne, accessibili da remoto tramite app e con registrazione continua delle immagini. È stata constatata anche l’assenza di cartelli informativi sia all’interno sia all’esterno del locale.
Profili di illecito: riprese di spazi pubblici e assenza di base giuridica
Il Garante ritiene che la ripresa sistematica della pubblica via da parte di un soggetto privato non sia lecita in autonomia, richiamando gli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR e i precedenti provvedimenti generali in materia di videosorveglianza. Le riprese eccedevano l’area di diretta pertinenza del titolare e avrebbero dovuto essere limitate alla sola area effettivamente da proteggere, evitando la captazione di luoghi circostanti e pubblici.
Violazione dell’obbligo di informativa e della minimizzazione
È stata rilevata la violazione dell’art. 13 GDPR per l’assenza di idonea informativa tramite cartelli di videosorveglianza ben visibili e posizionati prima del raggio d’azione delle telecamere. È stata inoltre contestata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), e dell’art. 25 GDPR per la ripresa di aree eccedenti e per la conservazione delle immagini per otto giorni, ritenuta non adeguatamente giustificata e superiore alle indicazioni generali richiamate dall’Autorità.
Comunicazione a terzi delle immagini del sinistro
Il titolare ha confermato di avere messo a disposizione di un terzo coinvolto nel medesimo sinistro stradale le immagini registrate, su richiesta di quest’ultimo, per finalità difensive verso la compagnia assicurativa. Il Garante reputa illecito anche tale ulteriore trattamento, poiché le immagini erano state acquisite in violazione della disciplina e quindi risultavano inutilizzabili ai sensi dell’art. 2-decies del Codice privacy, con conseguente impossibilità di comunicarle a terzi.
Sanzione, criteri di quantificazione e ordini impartiti
L’Autorità qualifica le violazioni come non minori, anche perché la videosorveglianza incideva su spazi pubblici e su luoghi in cui transitavano sia avventori sia lavoratori. Applicando gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, il Garante irroga una sanzione di 1.500 euro, valorizzando la colpa, la gravità della condotta e l’orientamento consolidato in materia, ma anche l’assenza di precedenti specifici, la cooperazione in sede ispettiva e la chiusura stagionale del locale. Ordina inoltre, entro 30 giorni, l’apposizione dell’informativa e l’orientamento delle telecamere in modo da non riprendere spazi pubblici, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge.
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