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Regolamento

R.R. Lombardia 4/2009

Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 'Nuovo sistema tariffario'(1)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 4/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia 5/2002 sul nuovo sistema tariffario, introducendo nuove regole per l’adeguamento annuale delle tariffe dal 2009/2010, basate su parametri ISTAT e obiettivi di qualità e quantità del servizio. Disciplina anche il regime transitorio per il 2009 e conferma la validità degli effetti prodotti dagli atti precedenti o modificati.

Modifica del sistema tariffario regionale per il trasporto pubblico

Modifiche al sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale

Il regolamento regionale interviene sul r.r. 23 luglio 2002, n. 5, riformulando in particolare le regole di adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia. La disciplina distingue tra il regime a decorrere dal 2010 e la regolazione transitoria applicabile al solo anno 2009.

Adeguamento ordinario delle tariffe dal 2010

A partire dall’anno 2010 l’adeguamento tariffario è stabilito con provvedimento della Giunta regionale entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1º agosto dello stesso anno. Il meccanismo si fonda su un aggiornamento automatico annuale che tiene conto:

  • della dinamica dei costi generalizzati e di settore ponderati;
  • dell’incremento della quantità e qualità dei servizi, misurato tramite indicatori definiti dalla Giunta.

Il parametro di adeguamento è composto da due elementi:

  • parametro α, calcolato come media aritmetica semplice tra la variazione dell’indice ISTAT del costo della vita per famiglie di operai e impiegati e la variazione del medesimo indice per il settore trasporti, nel periodo tra aprile di ogni anno e il corrispondente mese dell’anno precedente;
  • parametro β, collegato al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta entro il mese di novembre dell’anno precedente, anche su base pluriennale.

Gli indicatori sono scelti tra quelli più idonei a misurare, in particolare:

  • offerta dei servizi;
  • puntualità;
  • velocità commerciale;
  • regolarità;
  • età media del materiale rotabile;
  • integrazione modale;
  • integrazione tariffaria;
  • soddisfazione dell’utenza;
  • sicurezza.

Raccolta dei dati e verifica degli obiettivi

Per verificare il conseguimento degli obiettivi di quantità e qualità, gli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi autometrofilotranviari e le aziende di trasporto ferroviario devono trasmettere i dati alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. I dati sono considerati accettabili ai fini della verifica se coprono complessivamente almeno il 95% delle vetture*chilometro effettivamente svolte.

Misura dell’adeguamento a regime

L’adeguamento tariffario a regime è determinato tramite l’algoritmo dell’Allegato A2 e può variare da 0% a 150% del parametro α, in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità. La valutazione tiene conto del valore di riferimento e del valore obiettivo da raggiungere per l’anno successivo.

Le tariffe sono calcolate applicando la percentuale di incremento ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli previsti dal regolamento originario. Gli importi vanno espressi in euro con due decimali al massimo e arrotondati:

  • ai 5 centesimi più prossimi per i titoli di corsa semplice;
  • ai 10 centesimi più prossimi per gli abbonamenti settimanali;
  • ai 50 centesimi più prossimi per gli abbonamenti mensili.

Le tariffe si intendono al lordo di imposte e tasse in vigore.

Regime transitorio per l’anno 2009

Per il solo anno 2009 l’adeguamento è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente sul modello di adeguamento, e decorre dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

In questo regime l’adeguamento si compone di:

  • parametro α pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita per famiglie di operai e impiegati, calcolata tra aprile dell’anno e il corrispondente mese dell’anno precedente;
  • parametro β, dato dalla somma delle percentuali di adeguamento collegate a specifici obiettivi di qualità.

Gli obiettivi 2009 sono tre:

  • avvio concreto dell’integrazione tariffaria, con commercializzazione entro il 30 giugno 2009 di titoli integrati nell’area metropolitana milanese servita dalle Linee S e sperimentazione di almeno un altro titolo mensile integrato tra servizi ferroviari e TPL urbano dei comuni capoluogo di provincia, escluso Milano;
  • miglioramento della qualità, comfort e performance del materiale rotabile, mediante entrata in servizio di nuovi mezzi tra il 1º luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
  • miglioramento e riduzione delle criticità del servizio ferroviario regionale, valutato in base agli indicatori di puntualità e regolarità nel primo semestre 2009.

Percentuali collegate agli obiettivi del 2009

Le percentuali di adeguamento del parametro β per il 2009 sono determinate come segue:

  • per l’integrazione tariffaria: 0,90% per l’area milanese e 0,1% per i titoli ferroviari integrati con l’urbano;
  • per il rinnovo del materiale rotabile:
    • 0,5% con almeno 75 nuove vetture ferroviarie e 100 nuovi autobus;
    • 0,75% con almeno 100 nuove vetture ferroviarie e 150 nuovi autobus;
    • 1% con almeno 150 nuove vetture ferroviarie e 200 nuovi autobus;
  • per il miglioramento di puntualità e regolarità:
    • 0,5% se la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro 15 minuti supera il 98%;
    • 1% se la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro 15 minuti supera il 99%.

Algoritmo dell’Allegato A2

L’Allegato A2 sostituito definisce l’algoritmo di calcolo dell’adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. La formula prevede:

  • % adeguamento = α × (1/2 + β);
  • α come media aritmetica semplice delle variazioni degli indici ISTAT del costo della vita ordinario e del settore trasporti;
  • β come somma degli indicatori di qualità individuati.

Per ciascun indicatore di qualità, l’algoritmo attribuisce:

  • un valore negativo pari a -0,5/n degli obiettivi individuati se il parametro è inferiore al valore di riferimento;
  • un valore pari a 0 se il parametro è sostanzialmente invariato rispetto all’obiettivo;
  • un valore positivo pari a +1/n degli obiettivi individuati se il parametro è superiore al valore obiettivo.

L’intervallo entro cui un parametro è considerato “sostanzialmente invariato” è definito nella deliberazione della Giunta che individua gli indicatori.

Clausola di salvaguardia

Il regolamento stabilisce che restano validi ed efficaci i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate o modificate, nonché gli atti adottati sulla loro base. Questa previsione conserva gli effetti già maturati prima della modifica.

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