L.R. Lombardia 22/2009
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il CAL lombardo come organo permanente di consultazione tra Regione ed enti locali: composizione, elezione, organi interni, funzioni consultive e di iniziativa legislativa, regole di funzionamento, rimborsi spese e copertura finanziaria. Sono previsti pareri obbligatori su varie leggi regionali, anche di bilancio, e su iniziative ex art. 116, co. 3, Cost. Molte disposizioni sono state modificate nel 2018-2020; restano operative le regole vigenti nel testo consolidato.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia (CAL)
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia
La legge regionale disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia (CAL) quale organo permanente di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali lombarde. Il testo consolidato recepisce le modifiche successive, in particolare quelle del 2018 e del 2020, e definisce composizione, funzionamento, funzioni consultive, rimborsi e norme transitorie applicabili nel territorio lombardo.
Costituzione, composizione e durata in carica
Il CAL è costituito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura, entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 10 giorni dalla deliberazione di costituzione.
La composizione ordinaria comprende:
- i presidenti di ogni provincia;
- il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano;
- il presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde;
- il presidente di ANCI Lombardia;
- il presidente di UNCEM Lombardia;
- due sindaci per i comuni della Città metropolitana di Milano, di cui uno di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- un sindaco per ogni provincia, oppure due per le province con popolazione superiore a 750.000 abitanti, di cui uno di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Quando il CAL si riunisce per l’analisi e valutazione delle politiche regionali, la composizione è integrata da:
- il presidente del Comitato lombardo di coordinamento universitario;
- il presidente di Unioncamere Lombardia;
- un rappresentante del Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore;
- un rappresentante dell’organizzazione sindacale regionale con il maggior numero di iscritti in Lombardia.
Il CAL dura per l’intera legislatura regionale e i componenti restano in carica fino alla vigilia dell’insediamento del nuovo CAL. In caso di cessazione anticipata del mandato dei componenti, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale integra la composizione entro 30 giorni; per i rappresentanti comunali si procede a nuova convocazione delle assemblee dei sindaci interessate.
Elezione dei rappresentanti comunali
I rappresentanti comunali del CAL sono eletti dalle assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e di ogni provincia lombarda. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza per votazione.
Sono eletti i sindaci che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il sindaco più giovane. I risultati sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.
Se l’assemblea dei sindaci non provvede entro i termini fissati, il sindaco metropolitano o il presidente della provincia convoca entro 30 giorni il rispettivo consiglio per l’elezione sostitutiva dei rappresentanti, con le medesime regole di voto e con eventuali candidature presentate dai sindaci interessati.
Organi interni e presidenza
Gli organi del CAL sono il presidente, l’ufficio di presidenza e l’assemblea. L’assemblea è composta dai membri ordinari del CAL, salvo i casi di composizione integrata previsti per la valutazione delle politiche regionali.
Il presidente del CAL è scelto tra i componenti indicati dalla legge e viene eletto dall’assemblea, nella seduta di insediamento, a maggioranza dei due terzi. La candidatura deve essere sostenuta da almeno dieci componenti; in prima votazione, se non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due più votati. In caso di parità vale l’anzianità di età. Se il presidente decade o si dimette, si procede a nuova elezione entro 30 giorni.
L’ufficio di presidenza è costituito nella seduta di insediamento subito dopo l’elezione del presidente ed è composto da sette membri, incluso il presidente. Deve essere assicurata, ove possibile, la rappresentanza delle diverse tipologie di enti e di entrambi i generi. L’ufficio elegge al proprio interno il vicepresidente e, per le istruttorie relative al parere sulle politiche regionali, è integrato da due rappresentanti dei soggetti di cui alla composizione integrata.
Sede, struttura di supporto e deleghe
Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce locali e risorse strumentali. Anche la struttura di supporto è collocata presso il Consiglio regionale ed è funzionalmente dipendente dall’ufficio di presidenza del CAL.
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l’ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica; questa può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Le funzioni di componente del CAL sono delegabili:
- per province e Città metropolitana di Milano, a un consigliere provinciale o metropolitano delegato;
- per comuni e associazioni, a un componente dell’organo esecutivo di provenienza.
La delega deve essere conferita espressamente, di volta in volta, anche in relazione agli argomenti trattati.
Regolamento interno e modalità telematiche
L’organizzazione e il funzionamento del CAL e della sua articolazione interna sono disciplinati dal regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all’articolazione ordinaria e integrata.
Il regolamento deve prevedere la possibilità di convocazione e svolgimento delle assemblee con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici territoriali regionali.
Rimborso spese
Ai componenti del CAL è riconosciuto, per ogni giornata di seduta, compresa quella dell’ufficio di presidenza, un rimborso delle spese di viaggio dalla sede dell’ente di appartenenza:
- costo del biglietto, se è utilizzato il trasporto pubblico;
- un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, se sono utilizzati mezzi propri.
Funzioni consultive e di iniziativa
Il CAL esprime parere obbligatorio sui progetti di legge indicati dallo Statuto, compresi quelli relativi all’assestamento di bilancio, alla legge di stabilità regionale e al collegato alla manovra finanziaria. Su richiesta, può esprimere anche pareri sui regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi già sottoposte al suo parere obbligatorio.
Può inoltre:
- segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato;
- esercitare l’iniziativa legislativa sul conferimento generale delle funzioni amministrative agli enti locali;
- eleggere un componente della commissione garante dello Statuto;
- richiedere alla commissione garante il parere sulla conformità allo Statuto di determinati progetti di legge;
- formulare osservazioni e proposte sugli atti in esame.
Il parere negativo richiede la maggioranza assoluta dei componenti ed una decisione motivata. La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei membri del CAL. Se il CAL non si pronuncia nei termini, si applicano gli effetti previsti dallo Statuto.
Tempi di espressione dei pareri e sessioni di lavoro
Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro l’anno e almeno due volte l’anno in composizione integrata per la sessione prevista dallo Statuto.
Una sessione, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata al bilancio di previsione e ai progetti di legge su legge di stabilità e collegato finanziario; i relativi pareri sono resi entro 20 giorni dalla richiesta e comunque non oltre il 30 novembre. Il parere sull’assestamento di bilancio è reso entro 20 giorni e comunque non oltre il 15 luglio.
I pareri sono, in linea generale, resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi previsti dalla legge o dal regolamento del Consiglio regionale. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri relatori e il Presidente della Regione o un suo delegato. In caso di parità di voti in assemblea prevale il voto del presidente.
Parere sulle iniziative per ulteriore autonomia ex art. 116, comma 3, Cost.
Il CAL esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle iniziative regionali volte a ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost. Il parere deve essere chiesto prima della conclusione dell’intesa con lo Stato; può essere richiesto anche al momento della presentazione dell’iniziativa. I pareri sono chiesti dal Presidente del Consiglio regionale ed espressi nei termini indicati nella richiesta. In caso di decorrenza dei termini si applicano gli effetti previsti dallo Statuto.
Norme finanziarie e disposizioni finali
La copertura degli oneri del funzionamento del CAL e del rimborso spese è assicurata dal bilancio regionale, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale, per l’esercizio 2019 e successivi, per quanto previsto dal testo consolidato originario in materia finanziaria.
Dal primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, si intende riferito al CAL, se compatibile con lo Statuto e con la presente legge.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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