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Messaggio

Messaggio numero 8381 del 15-05-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della riforma pensionistica introdotta dall’art. 24 del D.L. 201/2011 sui dipendenti pubblici, con particolare attenzione ai limiti di età ordinamentali, al trattenimento in servizio, al calcolo pensionistico per alcune casse ex Inpdap e ai termini di pagamento di Tfs e Tfr. Precisa inoltre quando si applica la media ponderata, quando non è più utilizzabile il criterio della massima anzianità contributiva e quali termini di pagamento valgono per le cessazioni per limite di età o per risoluzione unilaterale del rapporto.

Indicazioni su pensioni, cessazione dal servizio e Tfs/Tfr per dipendenti pubblici dopo la riforma del 2011

Effetti della riforma pensionistica sui dipendenti pubblici

La circolare esamina gli effetti della nuova disciplina dei trattamenti pensionistici introdotta dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Viene ribadito che chi aveva maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 resta soggetto al regime previgente, sia per l’accesso sia per la decorrenza della pensione.

Limiti ordinamentali e cessazione dal servizio

La circolare conferma che i limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza restano vigenti e non sono soggetti agli incrementi collegati alla speranza di vita. Il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto quando il dipendente raggiunge tale limite, se in quel momento possiede i requisiti per la pensione, anche se acquisiti dopo il 31 dicembre 2011. Restano salvi:

  • il trattenimento in servizio concesso secondo le procedure di legge;
  • il mantenimento in servizio fino all’apertura della c.d. finestra, quando la decorrenza della pensione non sia immediata.

Media ponderata per il calcolo della quota A

Per il personale iscritto alla CPDEL e alla CPI, il superamento del limite di età ordinamentale, nei casi in cui il rapporto prosegua senza legittimo trattenimento o senza che sia ancora aperta la finestra, può comportare l’applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come modificato dall’art. 29 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, cioè la c.d. media ponderata.

La disciplina opera nei casi di continuazione di iscrizione per periodi inferiori a cinque anni quando, alla cessazione effettiva, la retribuzione annua contributiva è superiore a quella riferibile alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età. In tal caso, ai fini della quota A della pensione:

  • si assume come ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell’ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti considerati;
  • le due retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, una per l’intero periodo con continuazione di iscrizione e l’altra per il restante periodo del quinquennio.

Per il personale iscritto alla CPS, la media ponderata si applica solo se non ricorrono le condizioni previste dall’art. 22, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Essa non si applica invece agli iscritti alla CTPS e alla CPUG.

Dirigenti medici e ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

Per i dirigenti medici e per il ruolo sanitario del SSN, l’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2010 ha modificato l’art. 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilendo un limite massimo di età articolato in due ipotesi alternative:

  • collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età;
  • collocamento a riposo, su istanza dell’interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo, comunque entro il limite massimo di 70 anni.

Se l’interessato chiede il trattenimento fino al 40° anno di servizio effettivo, le amministrazioni possono collocarlo a riposo d’ufficio solo al raggiungimento di tale anzianità e comunque entro i 70 anni. In tali casi non si applica la media ponderata.

Cessazioni dal 1° gennaio 2012 e anzianità contributiva superiore a 40 anni

Prima della riforma del 2011, per gli iscritti alle casse ex Inpdap il sistema retributivo calcolava la pensione sommando quota A e quota B fino al raggiungimento dell’aliquota massima corrispondente a 40 anni di anzianità contributiva. Gli anni eccedenti non incidevano ulteriormente sulla percentuale di rendimento della quota B.

Con l’introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva, perché le anzianità successive a tale data sono comunque valorizzate ai fini pensionistici. Di conseguenza, per le cessazioni successive al 31 dicembre 2011 non può più applicarsi il criterio di calcolo previsto dalla nota operativa INPDAP n. 26 del 13 giugno 2008.

Termini di pagamento del Tfs e del Tfr per cessazione per limite ordinamentale

Le cessazioni per risoluzione del rapporto di lavoro dovuta al raggiungimento del limite di età ordinamentale sono trattate, quanto alla causa, come cessazioni per raggiunto limite di età. Si applica quindi il termine ordinario di pagamento di 6 mesi dal collocamento a riposo, previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come modificato dall’art. 1, comma 22, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.

Resta inoltre fermo che, ai sensi dell’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011, il termine è di 105 giorni se l’interessato ha maturato il requisito della massima anzianità contributiva entro il 12 agosto 2011, oppure entro il 31 dicembre 2011 per il personale della scuola o delle istituzioni del comparto AFAM.

Gli stessi termini si applicano anche a chi, dopo aver ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, si dimetta prima della scadenza del periodo di trattenimento.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Per la risoluzione unilaterale del rapporto ai sensi dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per coloro che avevano maturato i requisiti per il pensionamento entro il 2011, il presupposto resta il compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

Per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale deve tener conto della nuova disciplina dell’art. 24 della legge n. 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti per la pensione anticipata nell’anno di riferimento, secondo quanto indicato nella circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 e nella circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012.

Ai fini del Tfs e del Tfr, tali cessazioni sono trattate come cessazioni per limiti di servizio, con applicazione del termine di pagamento non prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.

Enti in dissesto finanziario

Ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, gli enti in dissesto finanziario possono esercitare il recesso unilaterale anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva. Anche in questo caso le cessazioni sono trattate come limiti di servizio e si applicano i medesimi termini di pagamento previsti per il Tfs e il Tfr.

Rinvio a schema riepilogativo

La circolare richiama infine una tabella allegata con lo schema sintetico dei nuovi termini di pagamento del Tfs e del Tfr ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. n. 138/2011 e dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, come già illustrato nella circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 e integrato dal presente atto.

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