Messaggio numero 8447 del 16-05-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che solo la denuncia del lavoratore o dei superstiti, presentata all’Istituto entro 5 anni dalla scadenza del contributo, consente il passaggio della prescrizione da 5 a 10 anni. Precisa inoltre i contenuti obbligatori dell’atto interruttivo da inviare al datore di lavoro e dispone la revisione delle pratiche pendenti e dei crediti da verbali ispettivi non conformi.
Chiarimenti sulla prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali e sulla denuncia del lavoratore
Chiarimenti sulla prescrizione dei contributi e sulla denuncia del lavoratore
Il documento fornisce chiarimenti applicativi in merito alla circolare n. 31 del 2 marzo 2012, relativa alla prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali e alla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. L’obiettivo è precisare il corretto computo del termine prescrizionale e i requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro.
Presupposto per l’allungamento del termine prescrizionale
Viene ribadito che la disciplina recepisce orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati: la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve essere presentata prima della maturazione della prescrizione quinquennale. Solo in tale caso si applica il meccanismo di estensione del termine da cinque a dieci anni previsto dall’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo, della legge 335/1995.
In conseguenza di ciò:
- una denuncia presentata dopo il decorso dei 5 anni dalla scadenza del contributo non è idonea ad attivare l’allungamento del termine;
- non possono in alcun caso essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata la prescrizione ordinaria quinquennale.
Computo del termine: esempi forniti
Il documento chiarisce il criterio di calcolo con esempi pratici:
- per contributi scaduti a gennaio 2009, la prescrizione quinquennale matura a gennaio 2014;
- se la denuncia interviene entro 5 anni dalla scadenza, ad esempio a gennaio 2012, la prescrizione maturerà a gennaio 2019, cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo.
Atto interruttivo della prescrizione
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei superstiti, è necessario che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.
Tale atto, secondo quanto richiamato nel messaggio del 24 ottobre 1996, n. 10922 e nella circolare dell’1 marzo 2000, n. 55, deve contenere:
- l’importo dei contributi omessi e il periodo cui l’omissione si riferisce;
- il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante, anche se la denuncia è presentata dai superstiti;
- il regime sanzionatorio applicabile;
- gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
Soggetti e atti idonei ad attivare il meccanismo dei 10 anni
Il documento precisa che l’unica denuncia idonea ad attivare l’estensione del termine prescrizionale da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto.
Non producono lo stesso effetto:
- le denunce presentate ad altri Enti;
- gli atti di iniziativa di soggetti diversi dal lavoratore o dai superstiti, come ad esempio verbali di altri Enti contenenti contestazioni di omissione contributiva.
Indicazioni operative per le Sedi
Le Sedi devono trattare tutte le denunce già in carico, indipendentemente dalla data di presentazione, secondo la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 e i presenti chiarimenti. Ciò vale anche per le pratiche in cui pende un procedimento giudiziario, per le quali devono essere fornite all’Avvocatura le indicazioni necessarie per stabilire se proseguire o meno i giudizi.
Revisione in autotutela dei crediti da verbali ispettivi
È inoltre disposto che, prima dell’iscrizione a ruolo, vadano rivisti in autotutela tutti i crediti derivanti da verbali ispettivi qualora non siano conformi ai criteri sopra indicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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