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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22679/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di assuntoria avente ad oggetto il deposito e la custodia di alcool proveniente da distillazione del vino. L'agenzia committente contestava che parte dell'alcool detenuto nei depositi della società fosse contaminato e non conforme alla qualifica di alcool da uva, chiedendone il controvalore e il rimborso di spese di magazzinaggio e di entrata. La società, a sua volta, chiedeva il ritiro del prodotto, i compensi di magazzinaggio e il risarcimento dei danni derivati dal mancato ritiro, dai controlli analitici e dai conseguenti sviluppi penali e cautelari. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della società e accolto in parte quella dell'agenzia, riconoscendo alla stessa un credito per il danno da vendita di prodotto non conforme e per le spese connesse. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con undici motivi, violazioni degli artt. 112 e 345 c.p.c., delle regole sui limiti del giudizio di appello e sull'omessa pronuncia, nonché violazioni della disciplina eurounitaria e civilistica applicata al rapporto, sostenendo tra l'altro che: il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare specifiche censure; la controparte avrebbe mutato la causa petendi; i controlli isotopici sarebbero stati illegittimi o ritorsivi; il rapporto non sarebbe stato regolato dalle norme codicistiche su vendita e garanzia; il danno dell'agenzia sarebbe stato solo astratto e non concreto. Ha inoltre contestato la statuizione sulle spese di magazzinaggio e l'accoglimento dell'appello incidentale dell'agenzia per pretesa novità delle domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità, oppure in deduzioni di omessa pronuncia in realtà insussistenti perché la Corte d'appello si era comunque espressa sui motivi di gravame. Ha anche rilevato difetti di specificità ex art. 366 c.p.c. per la mancata riproduzione adeguata delle domande e delle allegazioni originarie necessarie a verificare l'asserita novità delle difese avversarie. Sul piano sostanziale ha confermato l'impostazione della sentenza impugnata: nel rapporto di assuntoria, per i profili non disciplinati dalla normativa speciale, trovano applicazione i principi civilistici generali, incluso l'onere del debitore di provare l'esatto adempimento quando il creditore alleghi l'inadempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda, un capo autonomamente apprezzabile o un'eccezione; non basta il mancato accoglimento delle tesi difensive o l'insufficiente esame delle argomentazioni.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura di novità delle domande o delle allegazioni va scrutinata solo se il ricorso consente di verificare con specificità il contenuto originario delle domande e il preteso mutamento in appello.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specifiche argomentazioni e la necessaria riproduzione essenziale degli atti e delle domande rilevanti; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge o di errori processuali non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti di merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i doveri di correttezza dell'ente pubblico, ma senza che la Corte ne ricavi una regola decisiva autonoma rispetto all'inammissibilità dei motivi.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei doveri di buona fede, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per il rigetto delle censure.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte ribadisce il principio generale secondo cui, allegato l'inadempimento dal creditore, il debitore convenuto deve provare l'esatto adempimento.

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata e contestato in cassazione; la Corte osserva che la disciplina codicistica non è esclusa in via generale dal solo richiamo alla normativa speciale eurounitaria.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata e contestato in cassazione; il ricorso non dimostra perché la disciplina della vendita e della garanzia per vizi sarebbe inconferente nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte riafferma che chi agisce per adempimento, risoluzione o risarcimento deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché mira a contestare l'accertamento in fatto del pregiudizio.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno, ma la censura è stata considerata una contestazione di merito e non una vera violazione di legge.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno, senza che la Corte ne faccia un'applicazione autonoma nel decidere l'inammissibilità.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare i doveri di imparzialità e buon andamento dell'ente pubblico; non incide sulla ratio decidendi della pronuncia.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un dovere di lealtà processuale dell'ente, ma la Corte non ritiene decisiva la censura.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Base processuale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Reg. CEE n. 822/87

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto sarebbe integralmente assoggettato alla disciplina speciale eurounitaria; la Corte osserva che ciò non esclude l'applicazione delle norme codicistiche compatibili.

  • Reg. CE n. 2149/2006

    Richiamato nel contraddittorio sui controlli sull'alcool; la Corte non affronta nel merito la sua applicabilità perché il motivo è inammissibile.

  • Reg. CE n. 1623/2006

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti speciali invocate, senza specifica ratio decisiva accolta dalla Corte.

  • Reg. CE n. 2148/1996

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti speciali invocate, senza specifica ratio decisiva accolta dalla Corte.

  • Reg. CE n. 3597/1990

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti speciali invocate, senza specifica ratio decisiva accolta dalla Corte.

  • D.Lgs. n. 165/1999

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti speciali invocate, senza specifica ratio decisiva accolta dalla Corte.

  • D.M. 14 giugno 2002 (Statuto AGEA)

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti regolatorie dell'ente, senza specifica incidenza sulla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda, un capo autonomo o un'eccezione; non ricorre quando il giudice respinga implicitamente o espressamente la pretesa con una decisione incompatibile.
  • Per dedurre utilmente la novità di domande o allegazioni in appello, il ricorso deve riprodurre con specificità il contenuto delle domande originarie e di quelle asseritamente nuove.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento, il debitore convenuto deve provare l'esatto adempimento; la disciplina speciale del rapporto non esclude l'applicazione dei principi codicistici compatibili.
  • La censura sulla sussistenza e quantificazione del danno è inammissibile se si risolve nella contestazione dell'accertamento di merito compiuto dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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