Risposta n. 218 del 6/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che i dipendenti dovrebbero poter beneficiare di entrambe le agevolazioni: la detrazione del 19% per la quota individuale dei premi e, al contempo, la non concorrenza alla formazione del reddito entro i limiti temporaneamente innalzati per 2023/2024.
Regime fiscale dei premi versati per le polizze a tutela del rischio morte (polizze vita) – articoli 15, comma 1, lettera f) e 51 del TUIR
Il quesito
L'Istante, datore di lavoro sostituto d'imposta, chiede se i premi pagati per polizze vita collettive in favore dei dipendenti possano concorrere contemporaneamente: 1) alla detrazione d'imposta del 19% ai sensi dell'art.15, co.1, lett. f) TUIR per la quota riferibile al singolo dipendente; e 2) alla non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi dell'art.51, co.3 TUIR entro i limiti previsti (compresi i limiti maggiorati per 2023/2024).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che i premi pagati dal datore costituiscono principio componente del reddito di lavoro ai sensi dell'art.51, salvo l'esclusione prevista dal comma 3 entro i limiti (euro 258,23; eccezionalmente 3.000 per il 2023 per lavoratori con figli; per il 2024: 1.000 o 2.000 con figli). Tuttavia la detrazione dell'art.15, co.1, lett. f) spetta solo per oneri effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente: pertanto, se i premi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art.51, comma 3, non possono essere detratti. In sintesi: i due benefici non sono cumulabili per la stessa quota non imponibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 6 nov 2024Risposta n. 219 del 6/11/2024
- Interpello · 5 nov 2024Risposta n. 216 del 5/11/2024
- Interpello · 5 nov 2024Risposta n. 217 del 5/11/2024
- Interpello · 7 nov 2024Risposta n. 220 del 7/11/2024
- Interpello · 4 nov 2024Risposta n. 215 del 4/11/2024
- Interpello · 31 ott 2024Risposta n. 214 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →