L.R. Piemonte 23/2021
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Piemonte adegua l’importo complessivo e la ripartizione della quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-2020, in relazione al periodo transitorio 2021-2022 previsto dal regolamento UE 2020/2220, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. È dichiarata urgente ed entra in vigore con la pubblicazione sul BUR Piemonte.
Aggiornamento del cofinanziamento regionale al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il periodo transitorio 2021-2023
Aggiornamento del cofinanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina finanziaria già contenuta nella legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1, aggiornando le risorse destinate al Programma di sviluppo rurale 2014/2020 in funzione del periodo di transizione 2021/2022 previsto dalla normativa europea.
Contenuto dell’aggiornamento finanziario
La modifica riguarda l’articolo 9 della legge finanziaria regionale 2014 e comporta:
- l’aumento della cifra complessiva indicata al comma 2 da euro 52.602.844,20 a euro 56.185.378,52;
- la sostituzione dell’allegato B richiamato dal comma 3 con l’allegato A della legge regionale 23/2021;
- la nuova formulazione del comma 4, che quantifica la quota di compartecipazione a carico della Regione per le annualità 2021, 2022 e 2023.
Ripartizione della quota regionale
La legge stabilisce che la quota di compartecipazione regionale, riferita all’importo complessivo del comma 2, è pari a:
- euro 26.301.422,05 per l’annualità 2021;
- euro 26.301.422,05 per l’annualità 2022;
- euro 3.582.534,42 per l’annualità 2023.
Tali somme sono coperte con le risorse già iscritte e disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nell’ambito della Missione 16, Programma 16.01, relativo allo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Finalità e quadro europeo di riferimento
L’intervento è espressamente qualificato come aggiornamento del finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 per il periodo di transizione 2021/2022, ai sensi del regolamento (UE) 2020/2220, che disciplina il sostegno FEASR e FEAGA negli anni 2021 e 2022 e modifica i regolamenti europei di settore richiamati dalla legge.
Regime finanziario e assenza di nuovi oneri
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, poiché si tratta di una mera rimodulazione/aggiornamento di risorse già previste.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 ago 2021L.R. Piemonte 24/2021
- Legge · 29 lug 2021L.R. Piemonte 22/2021
- Legge · 29 lug 2021L.R. Piemonte 21/2021
- Legge · 28 lug 2021L.R. Piemonte 20/2021
- Legge · 15 lug 2021L.R. Piemonte 19/2021
- Legge · 23 giu 2021L.R. Piemonte 17/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →