Risoluzione n. 92 del 13/10/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce, per gli enti di previdenza obbligatoria, quando si considera effettuato l'investimento ai fini del credito d'imposta, come applicare il vincolo di detenzione quinquennale con eventuale reinvestimento in caso di rimborsi parziali di OICR e quando verificare il requisito della prevalenza negli investimenti in società start-up.
Criteri per il credito d'imposta per investimenti a medio-lungo termine degli enti di previdenza
Criteri per la determinazione del credito d'imposta per enti di previdenza e forme complementari
La risoluzione affronta l'interpretazione dei commi 91, 92 e 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e degli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015. Il documento prende le mosse da un interpello presentato da una Cassa di previdenza obbligatoria e chiarisce tre profili applicativi del credito d'imposta legato a investimenti finanziari di medio-lungo termine.
Quadro normativo di riferimento
L'Agenzia ricorda che il credito d'imposta è stato introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, a favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Il beneficio consiste nella differenza tra:
- l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria;
- l'ammontare delle stesse ritenute e imposte sostitutive calcolate nella misura del 20 per cento.
La fruizione del credito è subordinata alla condizione che i proventi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva siano investiti in attività finanziarie a medio e lungo termine individuate dal decreto ministeriale 19 giugno 2015.
Fattispecie rappresentata dalla Cassa istante
La Cassa istante, ente di diritto privato a base associativa ex decreto legislativo n. 509 del 1994, ha indicato tre investimenti rilevanti effettuati nel 2015:
- sottoscrizione richiamata nel fondo "X Infrastrutture" per euro 1.183.895,40;
- sottoscrizione richiamata nel fondo "Y Infrastrutture" per euro 501.121,78;
- partecipazione del 33,33 per cento nel capitale di Beta S.p.A. in fase di start-up, con versamento dei decimi dell'aumento di capitale per euro 3.410.637,40.
La Cassa ha presentato istanza telematica di attribuzione del credito il 29 aprile 2016, indicando:
- importo massimo agevolabile: euro 2.969.476;
- quota investita in attività finanziarie a medio/lungo termine: euro 1.685.017;
- credito richiesto: euro 101.101.
Primo chiarimento: momento di effettuazione dell'investimento
In relazione agli investimenti in quote di OICR e, più in generale, alle fattispecie in cui la sottoscrizione dell'impegno precede il versamento effettivo, la risoluzione precisa che rileva il momento in cui le somme sono effettivamente versate alla società partecipata o finanziata oppure, in caso di investimento indiretto, all'OICR che partecipa nella società interessata.
L'Agenzia esclude che ai fini agevolativi assuma rilievo l'intero ammontare dell'impegno sottoscritto, comprensivo delle somme non ancora richiamate, perché ciò produrrebbe un vantaggio fiscale non coerente con la finalità della norma.
Viene richiamato anche il principio di effettività desumibile dalla circolare n. 14/E del 27 aprile 2016, secondo cui un investimento effettuato negli ultimi giorni del periodo d'imposta può rilevare anche se il regolamento dell'operazione avviene nel periodo successivo per ragioni tecniche di pagamento.
Secondo chiarimento: detenzione quinquennale, rimborsi parziali e reinvestimento
L'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale stabilisce che le attività finanziarie agevolabili devono essere detenute per almeno cinque anni e che, in caso di cessione o scadenza prima del quinquennio, il corrispettivo deve essere reinvestito entro 90 giorni in altre attività agevolabili.
La risoluzione osserva che, nei fondi chiusi, il rimborso parziale del capitale prima della scadenza non coincide formalmente con una "cessione" o con una "scadenza". Tuttavia, tali rimborsi anticipati, quando previsti dal regolamento del fondo, costituiscono comunque un disinvestimento rilevante ai fini del vincolo quinquennale e dell'eventuale obbligo di reinvestimento.
Per determinare quale capitale rimborsato debba essere considerato rilevante, l'Agenzia ritiene corretto applicare un criterio cronologico di tipo "first in first out". In base a tale criterio:
- i rimborsi si imputano ai versamenti più risalenti;
- la differenza tra i versamenti effettuati al 31 dicembre 2014 e i rimborsi percepiti fino a tale data costituisce lo stock iniziale non rilevante ai fini del credito;
- finché il rimborso trova capienza nello stock ante 2015, non sorge l'obbligo di reinvestimento entro 90 giorni;
- solo quando lo stock ante 2015 è esaurito e il rimborso supera i nuovi investimenti effettuati nell'anno, occorre reinvestire in altre attività agevolate la differenza.
Terzo chiarimento: verifica della prevalenza nelle start-up
Per gli investimenti in società start-up, la risoluzione esclude che la verifica della prevalenza possa essere fissata in modo automatico alla fine del terzo esercizio sociale. Tale criterio è ritenuto troppo generico e non coerente con le diverse durate della fase di avvio nei vari settori.
L'Agenzia richiama la circolare n. 14/E del 2016, secondo cui, per le start-up ancora in fase di raccolta e non ancora operative a regime, il requisito della prevalenza non può essere verificato sulla base delle sole risultanze dell'attività già svolta, ma può essere accertato solo in un momento successivo, quando le risorse siano effettivamente impiegate in prevalenza nelle attività infrastrutturali richieste.
Ne deriva che:
- l'investimento può acquisire rilevanza ai fini del credito solo nel periodo in cui risultino verificati i requisiti formale e sostanziale della prevalenza;
- non è escluso che l'investimento rilevi già dal primo esercizio, se i dati della società consentono di verificare la prevalenza;
- nei casi di società che investono in altre società, la verifica va compiuta sia con riferimento alla società partecipata sia alle società da questa partecipate.
Esito interpretativo complessivo
La risoluzione conclude che la spettanza del credito dipende dalla reale effettuazione dell'investimento e dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dalla circolare n. 14/E del 2016. In particolare, il beneficio si consolida quando le risorse conferite sono effettivamente investite in attività finanziarie ammissibili e quando, nelle start-up, risulta concretamente verificato il requisito della prevalenza nei settori infrastrutturali indicati dal decreto.
Indicazioni operative richiamate nel documento
Il documento precisa inoltre che la verifica della rispondenza degli investimenti ai requisiti di legge è una valutazione fattuale non trattabile in sede di interpello, e che le Direzioni regionali devono vigilare sull'applicazione uniforme dei principi enunciati.
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