Risoluzione n. 93 del 17/10/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina se l'assegnazione agevolata di immobili ai soci, seguita dalla loro successiva vendita a terzi, integri abuso del diritto. L'Agenzia delle Entrate conclude che, trattandosi di operazione coerente con la finalità della norma agevolativa e non emergendo un vantaggio fiscale indebito, non vi è abuso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Assegnazione agevolata ai soci e successiva vendita: esclusione dell'abuso del diritto
Assegnazione agevolata ai soci e successiva vendita di immobili
La risoluzione n. 93/E del 17 ottobre 2016 chiarisce il trattamento antiabusivo di un'operazione in cui una società intende assegnare ai soci immobili non più funzionali all'attività, per poi consentirne la successiva vendita a terzi da parte dei soci stessi. Il documento valuta se tale sequenza possa configurare abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con riferimento alle imposte dirette.
Fatti rappresentati dalla società istante
La società ALFA svolge attività di commercio e rimessaggio di roulotte e camper e utilizza un terreno di circa 7.000 mq con un ufficio di circa 75 mq e un capannone di circa 147 mq. La società riferisce di aver ricevuto una proposta di acquisto degli immobili proprio nel momento in cui i soci intendono cessare l'attività e procedere alla vendita dei beni.
Poiché la vendita diretta da parte della società genererebbe una plusvalenza rilevante e un carico fiscale complessivo considerevole per effetto del regime fiscale delle società di persone, dei redditi personali dei soci e delle addizionali regionali e comunali, i soci ipotizzano di non accettare la proposta nell'immediato. La soluzione prospettata consiste nel:
- avviare la liquidazione della società, cedendo tutti i beni e risolvendo i contratti;
- considerare gli immobili non più strumentali per destinazione;
- procedere quindi all'assegnazione agevolata ai soci ai sensi dell'articolo 1, commi 115-120, della legge n. 208/2015;
- consentire ai soci di rivendere successivamente gli immobili all'acquirente originariamente interessato.
La società chiede se tale operazione, proprio per la correlazione tra assegnazione e successiva cessione, costituisca abuso del diritto.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che l'operazione non configuri abuso del diritto e che il risparmio fiscale sia legittimo. Pur riconoscendo che l'operazione è priva di sostanza economica nel senso che l'assegnazione ai soci avrebbe finalità essenzialmente fiscali, la società sostiene che non si tratterebbe di un vantaggio fiscale indebito, poiché l'operazione rientra nel regime agevolativo appositamente introdotto dalla legge di stabilità 2016.
Secondo la società, il fatto che l'operazione sia finalizzata al risparmio d'imposta non la rende abusiva, in quanto molti contribuenti possono legittimamente avvalersi dell'agevolazione prevista dalla norma. La questione andrebbe quindi risolta esclusivamente verificando la presenza o meno di vantaggi fiscali indebiti.
Quadro normativo richiamato
L'Agenzia richiama l'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, che disciplina l'abuso del diritto o l'elusione fiscale. Perché un'operazione sia considerata abusiva, devono concorrere congiuntamente tre presupposti:
- la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, cioè di benefici in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- l'assenza di sostanza economica, intesa come compimento di fatti, atti o contratti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- l'essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale.
Il documento precisa che l'assenza di uno solo di tali elementi esclude l'abusività. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 10-bis esclude comunque l'abuso quando l'operazione è sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di natura organizzativa o gestionale.
Regime agevolativo per assegnazione e cessione dei beni ai soci
La risoluzione richiama l'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015, che ha introdotto un regime temporaneo agevolato per:
- l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di determinati beni immobili e beni mobili registrati;
- la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
L'agevolazione consiste nella possibilità di assolvere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia osserva anzitutto che, nel caso di società in liquidazione, in cui non viene più esercitata attività d'impresa ma si è in una fase di chiusura dei rapporti con i terzi finalizzata alla cessazione dell'attività, gli immobili possono in linea generale rientrare nell'assegnazione agevolata. Ciò perché la disciplina è diretta a favorire la fuoriuscita di beni non più direttamente utilizzati nell'attività imprenditoriale. In tale senso viene richiamata la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016.
Applicando tale principio al caso concreto, l'Agenzia ritiene che, al momento dell'apertura della fase liquidatoria della società ALFA, gli immobili di proprietà potranno rientrare nel regime agevolativo.
Quanto alla successiva vendita da parte dei soci, l'Agenzia afferma che il legislatore non ha inteso vietare la cessione successiva all'assegnazione. Di conseguenza, il risparmio d'imposta che deriva dall'operazione non è sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
Ragioni della conclusione negativa sull'abuso
Secondo la risoluzione, la ratio della norma agevolativa è quella di consentire l'estromissione dal regime d'impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinarie, di immobili che non presentano più condizioni di impiego mediamente profittevoli. La Relazione illustrativa alla legge di stabilità 2016, richiamata anche dall'istante, viene interpretata nel senso che la disciplina mira a favorire la circolazione di tali beni, anche consentendo una loro successiva reimmissione sul mercato.
Ne deriva che l'operazione rappresentata dalla società ALFA, consistente nell'assegnazione dei beni ai soci seguita dalla loro cessione a terzi, è ritenuta coerente con le finalità perseguite dal legislatore e non in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
Poiché manca un vantaggio fiscale indebito, l'Agenzia dichiara di non dover proseguire nell'analisi degli ulteriori elementi dell'abuso del diritto.
Esito finale
La risoluzione conclude che:
- l'assegnazione agevolata degli immobili ai soci, nel contesto della liquidazione della società, è ammessa;
- la successiva vendita degli immobili da parte dei soci non costituisce abuso del diritto;
- il risparmio fiscale derivante dall'operazione è legittimo, perché conforme alla finalità della disciplina agevolativa.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull'applicazione dei principi espressi dal documento.
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