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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44103/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di euro 144,00 rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato. Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., poiché non vi era prova che la somma costituisse provento di reato e la sentenza impugnata non motivava la misura ablativa né richiamava la norma che la giustificava.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha motivato che: 1) la somma sequestrata (144,00 euro) rinvenuta presso l'abitazione non è riconducibile al provento della cessione contestata (la cessione contestata aveva prezzo di 14,00 euro); 2) la confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. richiede un nesso strumentale specifico, non occasionale e strutturale tra il bene e il reato, che deve emergere dalla motivazione; 3) in materia di mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro ex art. 240 non è in genere ammissibile, mancando il necessario collegamento tra denaro e reato. Per questi motivi la confisca è stata annullata e il denaro restituito.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca facoltativa richiede un nesso strumentale specifico, non occasionale e strutturale tra il bene e il reato; tale nesso deve risultare dalla motivazione. In mancanza di tale prova la confisca è illegittima.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte osserva che l'accordo sull'applicazione della pena non esclude il sindacato in Cassazione sulla illegittimità di misure di sicurezza o misure ablative prive di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'impugnazione dopo le modifiche normative: la Corte conferma che il difetto di motivazione sulla confisca integra un'ipotesi di illegittimità rilevabile in Cassazione anche per sentenze emesse dopo l'introduzione della norma.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma penale che delinea le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti contestate. La Corte distingue tra la cessione (capo A) per la quale il prezzo della singola cessione era noto (14,00 euro) e la detenzione a fini di cessione (capo B), per la quale non risultava un collegamento tra il denaro sequestrato e l'illecito.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato per affermare che l'illegalità della misura di sicurezza (qui la confisca priva di motivazione) costituisce violazione di legge rilevante in sede di legittimità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    Riferimento normativo che ha introdotto la modifica citata (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.); la Corte chiarisce che, nonostante le modifiche, il vizio di motivazione sulla confisca resta sindacabile in Cassazione.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240 cod. pen. è ammissibile solo se il bene è strumentale al reato in modo specifico, non occasionale: il giudice deve motivare chiaramente il nesso di strumentalità.
  • Il denaro rinvenuto in capo all'imputato non si presume automaticamente provento del reato; occorre prova del collegamento tra somme e attività illecita.
  • In caso di più capi (es. cessione specifica con prezzo noto e detenzione a fini di cessione), va valutato caso per caso se la somma sia riconducibile a quale fattispecie; una cessione concreta e limitata (es. 14 euro) non giustifica automaticamente la confisca di tutta la somma sequestrata.
  • La mancanza di motivazione sulla confisca è vizio rilevante e può formare oggetto di ricorso per cassazione anche quando la pena sia stata concordata su richiesta delle parti.
  • Prassi consigliata: quando si dispone la confisca il provvedimento deve indicare dettagliatamente le ragioni del nesso tra il bene e il reato (tempi, modalità, specificità dell'utilizzo), altrimenti la misura è destinata a essere annullata e il bene restituito.

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