Risposta n. 787 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante propone che non sia dovuta una dichiarazione integrativa in mancanza di previsione normativa e che, in assenza di specifico codice tributo, sia utilizzabile il codice "1070" previsto per i PIR per il versamento dell'imposta sostitutiva.
Casse di previdenza obbligatoria: ripresa a tassazione ("recapture") per decadenza dal regime di esenzione per gli "investimenti qualificati" (art.1, commi 88 e ss., L.232/2016) in caso di partecipazioni qualificate
Il quesito
La Cassa ha percepito dividendi esenti da investimenti qualificati su partecipazioni non qualificate (2017-2019). Successivamente (2021) la partecipazione è divenuta "qualificata" superando le soglie TUIR. Si chiede se sia obbligatoria una dichiarazione integrativa (art.2, c.8 DPR 322/1998) per i redditi esenti percepiti prima della decadenza e quali sono le modalità/il codice per il versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla ripresa a tassazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il requisito di partecipazione non qualificata deve sussistere per tutto il periodo minimo di 5 anni; se durante il periodo la partecipazione diventa qualificata decade l'agevolazione e i redditi medio tempore percepiti sono soggetti a imposta sostitutiva corrispondente all'aliquota IRES. Il versamento deve essere effettuato dalla Cassa entro il 16 del secondo mese successivo alla decadenza, con interessi dal termine ordinario senza sanzioni, tramite F24 e con possibilità di compensazione; in mancanza di un codice specifico si può utilizzare il codice tributo "1070". Non è richiesta la dichiarazione integrativa, ma va mantenuta la separata evidenza degli investimenti qualificati.
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