L.R. Toscana 30/2005
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Toscana, competenze, uffici, procedure e spese delle espropriazioni per pubblica utilità nel rispetto del d.P.R. 327/2001. Regola anche la delega di funzioni, la Commissione provinciale espropri e alcune deroghe per opere strategiche. Diverse disposizioni originarie sono state abrogate nel 2016; restano norme transitorie per procedimenti già avviati o già vincolati.
Disposizioni regionali toscane in materia di espropriazione per pubblica utilità
Disposizioni regionali toscane in materia di espropriazione per pubblica utilità
La legge disciplina, per il territorio della Regione Toscana, l’organizzazione e lo svolgimento delle procedure espropriative connesse a opere pubbliche o di pubblica utilità, nel rispetto del d.P.R. 327/2001. Il testo consolidato contiene sia regole ancora operative sia numerose abrogazioni e norme transitorie, rilevanti soprattutto per i procedimenti già avviati.
Ambito di applicazione e rapporto con la normativa statale
La disciplina regionale si applica alle espropriazioni, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi a immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire nel territorio toscano. Sono escluse le opere connesse a materie di competenza esclusiva statale e quelle la cui realizzazione spetta comunque allo Stato. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge regionale, continua ad applicarsi il d.P.R. 327/2001.
Competenza espropriativa e autorità espropriante
L’autorità competente alla realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità è, di regola, competente anche a emanare gli atti della procedura espropriativa necessari alla sua realizzazione. Sono autorità esproprianti, in particolare, la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni e ogni altro ente titolare del potere espropriativo secondo la normativa vigente.
La legge ricomprende espressamente tra le autorità esproprianti anche:
- i consorzi di bonifica, per le opere da essi realizzate ai sensi della normativa regionale di settore;
- l’autorità idrica toscana, per le opere e gli interventi previsti nel piano di ambito.
Per le espropriazioni finalizzate a opere private, l’autorità espropriante è:
- il comune in cui l’opera si realizza;
- la provincia o la Città metropolitana di Firenze se l’opera interessa il territorio di più comuni;
- la Regione.
Delega delle funzioni espropriative della Regione
Le funzioni relative ai procedimenti espropriativi per opere pubbliche di competenza regionale possono essere delegate, con deliberazione della Giunta regionale e previo assenso del soggetto delegato:
- al comune interessato;
- alla provincia o alla Città metropolitana di Firenze per opere che interessino più comuni;
- ai consorzi di bonifica.
La delega può riguardare singoli interventi oppure una pluralità di interventi, purché ciò sia previsto negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.
Ufficio per le espropriazioni e collaborazione tra enti
La Regione e gli altri enti pubblici competenti all’emanazione degli atti di esproprio devono individuare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, un ufficio per le espropriazioni che svolga tutte le funzioni attribuite dalla normativa all’autorità espropriante.
La Regione può adempiere a tale obbligo anche mediante uffici per le espropriazioni istituiti presso strutture di massima dimensione. Gli enti locali possono invece costituire un ufficio comune per le espropriazioni o avvalersi di altre forme associative previste dalla legge.
La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono inoltre utilizzare l’ufficio per le espropriazioni istituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o convenzione.
Elenchi degli atti di pubblica utilità
L’ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati. Riceve anche le comunicazioni relative alle procedure espropriative previste dal d.P.R. 327/2001.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
- le modalità e gli adempimenti per la tenuta degli elenchi;
- l’ufficio regionale competente agli adempimenti, nei casi in cui la Regione si avvalga di uffici di massima dimensione.
Procedura espropriativa: regole speciali ancora vigenti
La legge prevede alcune deroghe al regime statale per la determinazione urgente dell’indennità e per l’occupazione anticipata nei casi di opere di infrastrutture a rete e di opere di interesse strategico regionale previste da piani o programmi regionali. In tali casi, oltre alle ipotesi già contemplate dal d.P.R. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, e può essere emanato ed eseguito anche il decreto che determina provvisoriamente l’indennità e dispone l’occupazione anticipata dei beni necessari.
Nei casi in cui l’autorità espropriante sia diversa dalla Regione e l’espropriazione sia prevista nell’ambito della delega regionale, il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria è adottato previa acquisizione di un nulla osta della struttura regionale competente per materia, che verifica la coerenza con le finalità del progetto. L’autorità espropriante trasmette alla struttura regionale gli atti corredati dal tipo di frazionamento e dal piano particellare, quindi cura gli adempimenti di trascrizione e voltura e trasmette alla Regione le note relative.
Cessione volontaria, trascrizione e voltura
Quando la Regione è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante stipula con il proprietario l’atto di cessione volontaria previsto dal d.P.R. 327/2001 e lo trasmette alla Regione.
Le operazioni di trascrizione e voltura catastale e nei libri censuari devono essere eseguite senza indugio dall’autorità espropriante, a spese del beneficiario dell’esproprio. Successivamente, l’autorità espropriante trasmette al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.
Spese e comunicazioni del procedimento
Le spese della procedura espropriativa, da includere nei costi dell’opera, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l’espropriazione è effettuata.
Le comunicazioni e notificazioni previste dal d.P.R. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante i messi comunali e provinciali.
Commissione provinciale espropri
Ogni provincia deve istituire la Commissione espropri, alla quale sono attribuiti i compiti della commissione prevista dall’articolo 41 del d.P.R. 327/2001. La Commissione è composta da:
- Presidente della provincia, che la presiede;
- un tecnico designato dall’Agenzia del territorio;
- un tecnico esperto in materia di espropri designato dalla provincia;
- un tecnico esperto in materia di espropri designato dal comune capoluogo;
- un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Regione e da essa designato;
- un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato;
- tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Per ciascun componente è nominato un supplente. La Commissione dura in carica cinque anni e i membri non possono essere confermati più di una volta.
Le province dovevano istituire la Commissione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; decorso tale termine, la Commissione è istituita appena possibile con almeno cinque componenti. Fino alla sua istituzione resta in carica la Commissione nella composizione prevista dal d.P.R. 327/2001.
Le province disciplinano con regolamento:
- il funzionamento della Commissione, che delibera validamente con almeno cinque componenti e a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità;
- l’indennità dei componenti, non superiore a 50 euro per seduta;
- le forme di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.
Le province provvedono inoltre alla sede, alla segreteria e al personale necessario. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento con uno stanziamento definito dalla legge di bilancio, ripartito in egual misura tra tutte le province.
Regime transitorio
La legge non si applica ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per le quali, alla data di entrata in vigore, risultavano già apposti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.
Un’ulteriore norma transitoria stabilisce che le modifiche introdotte dalla legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni previste dall’articolo 16 del d.P.R. 327/2001, salvo diverse disposizioni contenute in specifici atti regionali richiamati dalla legge.
Disposizioni abrogate e assetto attuale
Sono state abrogate le precedenti leggi regionali in materia di delega dell’esercizio delle funzioni regionali di espropriazione e le loro modifiche del 1986. Nel testo consolidato risultano inoltre abrogate varie disposizioni originarie, tra cui quelle su vincoli preordinati all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, edificabilità di fatto e misure compensative, non più operative nel testo vigente.
Disposizione finanziaria
Per il finanziamento degli oneri connessi al funzionamento della Commissione provinciale espropri era autorizzata, per il triennio 2005/2007, una spesa annua di 60.000 euro. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
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