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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06157/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia originaria riguardava un contratto di vitalizio alimentare avente ad oggetto un immobile: la Corte d'appello aveva riformato il primo grado, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte obbligata e ordinando la restituzione del bene. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale della controparte, il soggetto poi ricorrente in revocazione ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., un errore percettivo di fatto: la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse rimasto intimato e non si fosse costituito con controricorso, omettendo così la liquidazione delle spese in suo favore. La parte ha sostenuto di aver invece tempestivamente notificato il controricorso e di averlo depositato telematicamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato in astratto che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. può riguardare anche la mancata considerazione di un controricorso regolarmente depositato, ma ha escluso che nel caso concreto ricorresse tale errore, perché il deposito telematico non risultava perfezionato: agli atti vi erano solo le ricevute di accettazione e consegna, mancava però la cd. quarta PEC attestante l'accettazione del deposito da parte della cancelleria. Di conseguenza, era corretta l'affermazione contenuta nell'ordinanza revocanda secondo cui la controparte era rimasta intimata, con esclusione dei presupposti per una statuizione sulle spese. Non è stata pronunciata condanna alle spese nel giudizio di revocazione, perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione; nel caso, è la base processuale dell'impugnazione proposta per dedurre errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà materiale, decisiva, evidente e obiettiva, tale da determinare un contrasto tra quanto risulta dalla sentenza e dagli atti processuali.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati nel precedente giudizio di cassazione per censurare l'interpretazione del contratto; la Corte aveva rilevato che la deduzione della violazione dei criteri ermeneutici non era stata sviluppata adeguatamente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale e per il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile e decisiva, che ponga in contrasto il contenuto della decisione con gli atti di causa; non basta una diversa valutazione giuridica o processuale della vicenda.
  • L'errore revocatorio può riguardare anche la mancata considerazione di un controricorso o di difese regolarmente depositate, ma solo se il deposito processuale risulti effettivamente perfezionato secondo le regole del processo telematico.
  • Nel deposito telematico, la sola ricevuta di accettazione e consegna non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento del deposito: occorre anche l'esito positivo dei controlli di cancelleria attestato dal relativo messaggio di accettazione.
  • Se il deposito telematico non risulta perfezionato, la parte può essere considerata intimata e la Corte può legittimamente omettere la liquidazione delle spese in suo favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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