L.R. Calabria 40/2015
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria 19/2002 sulla pianificazione territoriale e urbanistica: introduce la Città metropolitana di Reggio Calabria, rafforza il supporto regionale alla formazione di PSC/PTCP, disciplina il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale e riscrive procedure, termini e misure di salvaguardia. Prevede anche una procedura semplificata per piccoli comuni e il principio del consumo di suolo zero.
Modifiche alla legge urbanistica della Calabria
Modifiche alla legge urbanistica della Calabria
Il provvedimento interviene in modo organico sulla legge regionale Calabria 16 aprile 2002, n. 19, aggiornandone l’assetto alla luce della Città metropolitana di Reggio Calabria, rafforzando il coordinamento regionale nella pianificazione e riscrivendo le procedure di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici. Le disposizioni si applicano nel territorio della Regione Calabria.
Ambito territoriale e raccordo con la Città metropolitana
Viene inserito tra i territori rilevanti ai fini della disciplina urbanistica il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria. La legge riconosce inoltre il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) come strumento di pianificazione territoriale di coordinamento e di pianificazione territoriale generale, con efficacia sostitutiva e di indirizzo rispetto alla pianificazione comunale nell’area metropolitana.
Fino all’entrata in vigore del PTCM resta efficace il PTCP della Provincia di Reggio Calabria. Il PTCM deve essere coerente con il QTR a valenza paesaggistica e con le linee programmatiche regionali, e viene redatto nell’ambito di una Conferenza permanente Regione–Città metropolitana.
Supporto regionale alla pianificazione e misure organizzative
Il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assume il ruolo di raccordo delle funzioni regionali coinvolte nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. La Giunta regionale deve approvare, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, un disciplinare operativo per regolare tali funzioni.
Il medesimo settore, con il contributo dei dipartimenti regionali competenti per i pareri obbligatori, certifica il quadro conoscitivo del piano, esprime il parere preliminare in conferenza di pianificazione e il parere definitivo motivato su piano e regolamento, anche in materia ambientale. Le misure organizzative non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale
La Giunta regionale istituisce un Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale con funzioni di monitoraggio delle attività di valutazione, supporto alla definizione del QTR e dei rapporti con il SITO, pareri sulle prescrizioni territoriali della pianificazione settoriale regionale e redazione di un rapporto annuale sullo stato della pianificazione regionale.
Il nucleo è presieduto dall’Assessore competente ed è composto da dirigenti regionali, rappresentanti di enti e categorie istituzionali e professionali, nonché da cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta. I componenti durano in carica per l’intera legislatura; gli oneri sono coperti dalla legge di bilancio dell’anno di costituzione.
Procedura di formazione di PSC, PTCP e PTCM
La legge riscrive in modo dettagliato la procedura di elaborazione, adozione, deposito, pubblicità, consultazione e approvazione del PTCP provinciale e del PSC comunale, con integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica. Sono previsti tempi perentori per l’adozione, la convocazione della conferenza di pianificazione, il deposito degli elaborati, la formulazione delle osservazioni e il rilascio dei pareri regionali e degli enti coinvolti.
Per PTCP e PSC, il mancato recepimento di osservazioni e prescrizioni può determinare la segnalazione di grave incoerenza e un termine ulteriore di 30 giorni per adeguare il piano; decorso inutilmente anche questo termine, il parere si intende acquisito. Il PSC entra in vigore con la pubblicazione dell’avviso nel BURC.
Regolamento edilizio, regolamento operativo e conservazione del patrimonio
Il Regolamento edilizio e urbanistico (REU), annesso al PSC/PSA, e il nuovo Regolamento operativo (RO) costituiscono la sede di disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e delle nuove trasformazioni. La legge ne definisce contenuti, criteri e obblighi, comprese prescrizioni specifiche per la tutela del patrimonio architettonico e ambientale.
Per gli interventi su determinati beni vincolati o di valore storico-documentario è richiesta una relazione tecnica obbligatoria con prescrizioni conservative, redatta da tecnico esperto abilitato. La Giunta deve inoltre adottare un documento di indirizzo per la redazione del REU e del RO entro 45 giorni.
Pianificazione semplificata per piccoli comuni e consumo di suolo zero
Per i comuni con dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti nello strumento urbanistico vigente, è prevista una procedura semplificata che consente di dotarsi del solo RO, sostitutivo di NTA e RE. La procedura segue termini ridotti, prevede il parere vincolante del Settore Urbanistica e non è soggetta a VAS, perché qualificata come adeguamento normativo cogente.
La legge introduce anche la possibilità per i comuni di aderire al principio del “consumo di suolo zero” prima dell’adozione del PSC/PSA, con riduzione della metà dei termini procedimentali e VAS subordinata a verifica di assoggettabilità. È consentito utilizzare solo le superfici già disponibili nel previgente strumento urbanistico, senza aumenti di superficie.
Regime transitorio, misure di salvaguardia e adeguamenti
Sono disciplinate le misure di salvaguardia del QTR, del PTCP, del PTCM e del PSC. In particolare, dalla data di adozione del PSC si applicano le misure di salvaguardia ex d.P.R. 380/2001; la sospensione delle domande di permesso di costruire dura fino all’approvazione e comunque non oltre tre anni, o cinque in casi specifici.
La legge stabilisce anche l’obbligo per tutti i comuni, salvo quelli che seguono la procedura semplificata, di adottare entro 12 mesi il PSC o il piano associato. Fino all’approvazione restano in vigore, in forma limitata, PRG e Programmi di fabbricazione per le zone A e B e per le previsioni e gli atti attuativi espressamente salvaguardati; sugli altri suoli si applica la destinazione agricola.
Potere sostitutivo regionale e abrogazioni
Il potere sostitutivo viene concentrato in capo alla Regione: in caso di inerzia degli enti, il Presidente della Giunta diffida a provvedere e, decorso inutilmente il termine, la Giunta può nominare un commissario ad acta. È abrogato l’articolo 70 della l.r. 19/2002 e sono aggiornate le norme di adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni della legge e del QTR.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC. Per alcune disposizioni, la formula “data di entrata in vigore della presente legge” si riferisce alla data di entrata in vigore del testo normativo indicata dalla legge stessa.
Deprecazione
Il provvedimento non è deprecato: è una modifica organica della legge urbanistica regionale, ancora rilevante per la disciplina della pianificazione territoriale in Calabria.
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