Sentenza del 04/05/2018 n. 10634 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, contestando principalmente l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale su due motivi d'appello riguardanti la violazione dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente. In particolare, l'avviso era stato notificato l'8 agosto 2008, mentre le operazioni di accesso si erano concluse il 18 luglio 2008 e non era stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni previsto per consentire al contribuente di presentare osservazioni. La società contestava inoltre l'assoggettamento a IRAP dei contributi regionali di esercizio. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso incidentale per ottenere l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Commissione regionale avesse omesso di pronunciarsi su una questione decisiva. Ha rilevato che, dopo un accesso presso i locali della contribuente, l'avviso di accertamento era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L'inosservanza del termine comporta, salvo specifiche e provate ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando la pretesa impositiva. Sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi della società e il ricorso incidentale dell'Agenzia sulle sanzioni. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 1
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
La disposizione si applica anche agli accessi presso i locali del contribuente. Quando le operazioni di controllo si protraggono, deve essere redatto e consegnato un processo verbale di chiusura delle operazioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento
Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di sessanta giorni, salvo specifiche ragioni di urgenza. La violazione del termine determina l'illegittimità dell'atto, se l'urgenza effettiva non è dimostrata dall'ufficio.
Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni sottoposte al suo esame. L'omessa decisione su una questione decisiva integra omessa pronuncia e comporta la nullità della sentenza.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Nullità della sentenza o del procedimento
Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza presenta un vizio processuale, quale l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione.
Art. 384 c.p.c.
Poteri della Corte di cassazione
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel caso concreto, dopo aver rilevato la violazione del termine dilatorio, ha accolto direttamente il ricorso introduttivo.
Art. 111, comma 2, Cost.
Ragionevole durata del processo
È richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono alla Corte di cassazione di correggere la motivazione o decidere nel merito quando la questione è esclusivamente giuridica.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3
La disposizione riguardava il trattamento ai fini IRAP dei contributi ricevuti dalla società, ma la questione è stata dichiarata assorbita perché l'accertamento è stato annullato per violazione del termine dilatorio.
Legge regionale Lombardia n. 13 del 1995, art. 13
La norma regionale disciplinava i contributi regionali destinati al servizio di trasporto pubblico e il loro possibile rilievo ai fini IRAP. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito, essendo divenuta assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184
Ha stabilito che l'emissione dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni è illegittima, salvo effettive ragioni di urgenza, la cui sussistenza deve essere provata dall'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria effettua un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'impresa, il contribuente ha diritto a ricevere il verbale di chiusura delle operazioni e, di regola, a un termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- Il termine decorre dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, non necessariamente dal primo verbale di accesso. Se le operazioni proseguono, occorre verificare quale atto documenti effettivamente la loro conclusione.
- Un avviso emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è normalmente illegittimo, anche se l'atto contiene una motivazione adeguata, salvo che l'ufficio dimostri concrete e specifiche ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
- L'onere di provare l'urgenza grava sull'amministrazione finanziaria; la semplice indicazione generica di esigenze urgenti non è sufficiente.
- Il giudice tributario deve esaminare e decidere tutti i motivi di ricorso o di appello rilevanti. L'omessa pronuncia su una questione decisiva può comportare la cassazione della sentenza.
- Quando l'atto impositivo è annullato per un vizio procedurale decisivo, le questioni sostanziali, come l'imponibilità dei contributi ai fini IRAP, possono essere dichiarate assorbite e non vengono esaminate.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la data dell'accesso, la data e il contenuto del verbale di chiusura, la data di notifica dell'avviso e l'eventuale presenza di una motivazione concreta sull'urgenza.
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