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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31202/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta per ottenere la demolizione di porzioni di edificio realizzate sul fondo confinante in asserita violazione delle distanze legali dalla proprietà dell'attrice, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti come conseguenza dell'asservimento di fatto del proprio fondo a quello della società convenuta. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che l'attrice non avesse provato il titolo di acquisto della proprietà su cui fondava l'azione e, dall'altro, che la c.t.u. avesse accertato che la porzione immobiliare interessata dalle lamentate violazioni non apparteneva all'attrice ma a un terzo estraneo al giudizio, mentre l'attrice era proprietaria di un immobile posto sul lato opposto del fabbricato della convenuta. In appello l'attrice aveva insistito sulla mancata contestazione della legittimazione attiva da parte della convenuta e sulla non necessità di una prova rigorosa della proprietà nell'actio negatoria servitutis. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché i motivi non censuravano la ratio decisiva della sentenza di primo grado, cioè l'accertato difetto di titolarità del diritto in capo all'attrice sulla porzione di immobile asseritamente lesa. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. per la mancata contestazione della titolarità/proprietà; violazione dell'art. 949 c.c. e dell'art. 113 c.p.c. per non avere riconosciuto la prova della titolarità del diritto azionato anche per presunzioni e per non avere considerato che l'azione negatoria spetta anche al titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i due motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure si limitassero a riproporre questioni di merito già discusse, senza aggredire la preliminare ratio della decisione di appello, fondata sull'inammissibilità dell'impugnazione per mancata contestazione specifica della statuizione di primo grado relativa al difetto di titolarità del diritto sulla porzione immobiliare asseritamente servente. Poiché l'appello non aveva censurato la base decisoria del rigetto di primo grado, il giudizio di legittimità non poteva riesaminare il merito. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso deve individuare specificamente il vizio denunciato; la mancata precisa indicazione rafforza l'inammissibilità delle censure

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la mancata contestazione dei fatti allegati

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere una erronea valutazione della prova

  • art. 167 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata contestazione del convenuto

  • art. 949 c.c.

    richiamato come base dell'actio negatoria servitutis; la Corte non mette in discussione in astratto che l'azione possa spettare al titolare del diritto sul fondo, ma rileva che non era stata censurata la ratio dell'inammissibilità dell'appello

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'erronea applicazione della norma di diritto da parte del giudice d'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di merito già esaminate nei gradi precedenti.
  • Se la sentenza d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione perché non sono state censurate le decisive argomentazioni del primo giudice, il ricorso per cassazione deve attaccare proprio quella ragione processuale, non il merito della controversia.
  • L'azione negatoria servitutis presuppone comunque la titolarità del diritto sul bene asseritamente leso; non è sufficiente invocare in astratto la disciplina dell'azione se nel caso concreto non si contesta efficacemente l'accertamento di difetto di titolarità compiuto nei gradi di merito.
  • Le doglianze fondate su violazione di norme sulla prova e sulla non contestazione non sono ammissibili se, in concreto, non spiegano perché la decisione d'appello sarebbe erronea rispetto alla specifica base decisoria posta a sostegno dell'inammissibilità dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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