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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, in persona del Direttore Centrale p.t. del 9 aprile 2025, pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario 1/17, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 4 aprile 2024; 2. del successivo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, in persona del Direttore Centrale p.t. del 8 maggio 2025, pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario 1/23, di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 4 aprile 2024; 3. della scheda Valutazione Titoli del ricorrente, resa visibile in Intranet sull'area riservata ai concorrenti successivamente alla pubblicazione della Graduatoria del concorso del 12/12/2021, nella parte in cui non valuta i seguenti titoli: Incarico di Responsabile salone consegna e stampa titoli - Ufficio Passaporti Napoli conferito 23.11.2020; Incarico di Responsabile del Settore passaporti commissariati città e provincia Questura di Napoli conferito il 13.09.2021; Incarico di Vice Agente contabile per la divisione Amministrativa e sociale conferito il 23.11.2023; Incarico di trattamento dei dati personali e sensibili del Settore Passaporti di Napoli conferito il 13.06.2019; 4. del verbale n. 51 del 19/12/2024 della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, mai comunicato e mai notificato, relativo alla valutazione dei titoli del ricorrente, i cui estremi sono indicati nella scheda valutazione titoli; 5. ove esistente, dell'eventuale provvedimento di riesame della posizione del ricorrente, reso in seguito alla segnalazione di errori valutativi da parte del ricorrente; 6. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso. E per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi e pertanto nella impugnata graduatoria, l'ulteriore punteggio di 2,0 afferente ai seguenti titoli: Incarico di Responsabile salone consegna e stampa titoli - Ufficio Passaporti Napoli conferito 23.11.2020; Incarico di Responsabile del Settore passaporti commissariati città e provincia Questura di Napoli conferito il 13.09.2021; Incarico di Vice Agente contabile per la divisione Amministrativa e sociale conferito il 23.11.2023; Incarico di trattamento dei dati personali e sensibili del Settore Passaporti di Napoli conferito il 13.06.2019; Conseguentemente vedersi attribuito il punteggio finale nella impugnata graduatoria di 18,116 rispetto a quello attuale di 16,116, con ogni conseguenza ai fini della nomina a vincitore ed invio al corso di formazione con assegnazione della sede di servizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 dicembre 2025 per l’annullamento: 1. del verbale n. 105 del 24/09/2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024, nella parte afferente al riesame della posizione del ricorrente, in ritenuto adempimento dell’Ordinanza Collegiale n. 3625/2025 e che ha confermato il precedente punteggio attribuito; verbale mai notificato, mai processualmente comunicato e rinvenuto nel fascicolo informatico quale atto depositato dall’Amministrazione in data 03/10/2025; 2. del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, in persona del Direttore Centrale p.t. del 23 ottobre 2025, pubblicato il 27 ottobre 2025 sul Bollettino Ufficiale del Persona, Supplemento Straordinario 1/46, di parziale rettifica della graduatoria di merito, e dichiarazione dei vincitori del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024, determinata del Decreto del 9 aprile 2025 e successivamente rideterminata con Decreto del 08 maggio 2025; 3. della nota difensiva del Servizio Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per gli affari Generali e le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno N333CAL/C/4380, priva di data e numero di protocollo, inoltrata all’Avvocatura Generale dello Stato, afferente al contenzioso in oggetto ed all’Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3625/2025, mai notificata, mai processualmente comunicata e rinvenuta nel fascicolo informatico quale atto depositato dall’Amministrazione in data 03/10/2025; 4. di ogni eventuale altro provvedimento di riesame della valutazione dei titoli del ricorrente nel concorso in oggetto; 5. per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso e per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi e pertanto nella impugnata graduatoria, l’ulteriore punteggio di 2,0 afferente ai seguenti titoli: ➢ Incarico di Responsabile salone consegna e stampa titoli – Ufficio Passaporti Napoli conferito 23.11.2020; ➢ Incarico di Responsabile del Settore passaporti commissariati città e provincia Questura di Napoli conferito il 13.09.2021; ➢ Incarico di Vice Agente contabile per la divisione Amministrativa e sociale conferito il 23.11.2023; ➢ Incarico di trattamento dei dati personali e sensibili del Settore Passaporti di Napoli conferito il 13.06.2019 e conseguentemente vedersi attribuito il punteggio finale nella impugnata graduatoria di 18,116 rispetto a quello attuale di 16,116, con ogni conseguenza ai fini della nomina a vincitore ed invio al corso di formazione con assegnazione della sede di servizio.

Giustizia amministrativa202507042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti di valutazione dei titoli del concorso interno alla Polizia di Stato per 959 posti da vice ispettore, nonché il successivo riesame che ha confermato il punteggio attribuito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito iniziale e le successive rettifiche del concorso interno per titoli a 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, contestando la mancata attribuzione di complessivi 2 punti per quattro incarichi svolti presso l'Ufficio Passaporti e la Questura di Napoli. Ha chiesto l'annullamento degli atti di graduatoria, della scheda di valutazione e dei verbali della commissione, nonché il riconoscimento del punteggio complessivo di 18,116, con conseguente nomina a vincitore e ammissione al corso di formazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale di riesame adottato in esecuzione della precedente ordinanza cautelare, la successiva parziale rettifica della graduatoria e gli ulteriori atti connessi, deducendo la persistente mancata valutazione dei medesimi titoli. Nel presente incidente cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha richiamato la precedente ordinanza cautelare n. 3625/2025, con la quale aveva disposto il riesame della posizione del ricorrente, e ha ritenuto che, alla luce del bilanciamento degli interessi già operato nella valutazione del periculum in mora, non sussistessero i presupposti per una nuova misura cautelare. Le esigenze del ricorrente sono state ritenute adeguatamente tutelate dalla celere fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR non ha definito la controversia né si è pronunciato in via definitiva sulla spettanza dei due punti o sulla legittimità della valutazione dei titoli. Ha inoltre ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio, anche per i motivi aggiunti, nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di un sunto degli atti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei graduati. L'incombente deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni. L'udienza pubblica di merito è stata rinviata al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il Tribunale ha respinto la nuova domanda cautelare ritenendo non integrati i presupposti, anche in ragione dell'adeguata tutela assicurata dalla celere trattazione del merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando una precedente misura ha già disposto il riesame della posizione dell'interessato e le sue esigenze risultano adeguatamente tutelate dalla prossima udienza di merito, il giudice può respingere una nuova domanda cautelare senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • Nelle controversie concorsuali aventi ad oggetto una graduatoria finale, il ricorrente deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria quando l'eventuale accoglimento possa incidere sulle rispettive posizioni.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, indicando modalità, contenuti e termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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