Cassazione Civile, Sentenza n. 11699/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Emissione di avvisi di accertamento IRES e IRAP per gli anni 2005 e 2006 sulla base di elementi emersi in una verifica nel 2007; la contribuente ha impugnato sostenendo la nullità degli avvisi perché emessi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e per l'assenza di valide ragioni di urgenza. CTP e poi CTR avevano annullato l'avviso (per il 2005 la decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che il termine di 60 giorni è perentorio e che l'approssimarsi del termine decadenziale non costituisce di per sé ragione di urgenza giustificativa dell'emissione anticipata dell'atto, essendo un evento prevedibile e prevenibile con adeguata programmazione. Perciò, in mancanza di fatti esterni e non imputabili all'Amministrazione che giustifichino l'urgenza, l'avviso emesso ante tempus è nullo. L'Agenzia non ha fornito elementi che dimostrassero tali fattori esterni; pertanto il ricorso è stato respinto e le spese regolate a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Stabilisce un termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione dell'atto impositivo; tale termine è perentorio e la violazione determina la nullità dell'atto salvo la sussistenza di una "particolare e valida" ragione di urgenza riferita al singolo rapporto tributario
art. 43, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nella contestazione sulle modalità di accertamento; nel caso la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata normativa rispetto alla questione centrale dell'urgenza e del termine dilatorio, insistendo sulla necessità che l'urgenza sia determinata da fattori esterni all'Amministrazione
Sentenza SS.UU. n. 18184 del 29/07/2013
Affermata la perentorietà del termine di 60 giorni e la possibilità di deroga solo per "valide e particolari" ragioni di urgenza specificamente riferite al singolo contribuente/rapporto; l'urgenza deve essere giustificata da elementi concreti che esulano dalla sfera dell'Amministrazione
Cass. n. 22786/2015 (richiamata giurisprudenza successiva)
Chiarisce che la mera prossimità del termine decadenziale non può costituire di per sé la ragione dell'urgenza; l'urgenza è giustificata solo se dipende da fatti imprevedibili o non imputabili all'Amministrazione
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 è perentorio: atti emessi prima del suo decorso sono nulli salvo la sussistenza di urgente e comprovata esigenza specifica.
- La semplice prossimità del termine decadenziale non giustifica l'anticipazione dell'atto: si tratta di evento prevedibile e dunque imputabile alla programmazione dell'Amministrazione.
- Per giustificare l'emissione ante tempus l'Amministrazione deve dimostrare fatti concreti, specifici e non imputabili alla sua attività organizzativa o di controllo (es. eventi esterni imprevedibili che rendono indispensabile l'azione immediata).
- Se l'accertamento nasce da una verifica riferita ad un anno successivo (es. 2007) che porta a rilievi su anni precedenti, l'Ufficio deve comunque pianificare le attività per rispettare il termine dilatorio; l'insorgenza occasionale di rilievi non esonera dall'osservanza del termine.
- Nella pratica, se si pretende l'urgenza occorre che questa sia espressamente documentata e dimostrabile nel fascicolo: mere affermazioni generiche non sono sufficienti a evitare la nullità dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11647/2022 del 11/04/2022
- Sentenza civile · 11 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11672/2022 del 11/04/2022
- Sentenza civile · 11 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11673/2022 del 11/04/2022
- Sentenza civile · 11 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11675/2022 del 11/04/2022
- Sentenza civile · 11 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11677/2022 del 11/04/2022
- Sentenza civile · 11 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11678/2022 del 11/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →