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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11699/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Emissione di avvisi di accertamento IRES e IRAP per gli anni 2005 e 2006 sulla base di elementi emersi in una verifica nel 2007; la contribuente ha impugnato sostenendo la nullità degli avvisi perché emessi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e per l'assenza di valide ragioni di urgenza. CTP e poi CTR avevano annullato l'avviso (per il 2005 la decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che il termine di 60 giorni è perentorio e che l'approssimarsi del termine decadenziale non costituisce di per sé ragione di urgenza giustificativa dell'emissione anticipata dell'atto, essendo un evento prevedibile e prevenibile con adeguata programmazione. Perciò, in mancanza di fatti esterni e non imputabili all'Amministrazione che giustifichino l'urgenza, l'avviso emesso ante tempus è nullo. L'Agenzia non ha fornito elementi che dimostrassero tali fattori esterni; pertanto il ricorso è stato respinto e le spese regolate a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    Stabilisce un termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione dell'atto impositivo; tale termine è perentorio e la violazione determina la nullità dell'atto salvo la sussistenza di una "particolare e valida" ragione di urgenza riferita al singolo rapporto tributario

  • art. 43, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nella contestazione sulle modalità di accertamento; nel caso la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata normativa rispetto alla questione centrale dell'urgenza e del termine dilatorio, insistendo sulla necessità che l'urgenza sia determinata da fattori esterni all'Amministrazione

  • Sentenza SS.UU. n. 18184 del 29/07/2013

    Affermata la perentorietà del termine di 60 giorni e la possibilità di deroga solo per "valide e particolari" ragioni di urgenza specificamente riferite al singolo contribuente/rapporto; l'urgenza deve essere giustificata da elementi concreti che esulano dalla sfera dell'Amministrazione

  • Cass. n. 22786/2015 (richiamata giurisprudenza successiva)

    Chiarisce che la mera prossimità del termine decadenziale non può costituire di per sé la ragione dell'urgenza; l'urgenza è giustificata solo se dipende da fatti imprevedibili o non imputabili all'Amministrazione

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 è perentorio: atti emessi prima del suo decorso sono nulli salvo la sussistenza di urgente e comprovata esigenza specifica.
  • La semplice prossimità del termine decadenziale non giustifica l'anticipazione dell'atto: si tratta di evento prevedibile e dunque imputabile alla programmazione dell'Amministrazione.
  • Per giustificare l'emissione ante tempus l'Amministrazione deve dimostrare fatti concreti, specifici e non imputabili alla sua attività organizzativa o di controllo (es. eventi esterni imprevedibili che rendono indispensabile l'azione immediata).
  • Se l'accertamento nasce da una verifica riferita ad un anno successivo (es. 2007) che porta a rilievi su anni precedenti, l'Ufficio deve comunque pianificare le attività per rispettare il termine dilatorio; l'insorgenza occasionale di rilievi non esonera dall'osservanza del termine.
  • Nella pratica, se si pretende l'urgenza occorre che questa sia espressamente documentata e dimostrabile nel fascicolo: mere affermazioni generiche non sono sufficienti a evitare la nullità dell'atto.

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