Cassazione Civile, Ordinanza n. 05213/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
Una casa di cura aveva erogato prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio in favore di una azienda sanitaria locale; il relativo credito al corrispettivo era stato ceduto a una società di factoring, poi incorporata dalla ricorrente, che agiva per il pagamento. Nel giudizio di primo grado era stata chiamata in causa anche la Regione competente, ma la domanda era stata rigettata per ritenuta inesistenza di un contratto scritto a fondamento del credito. In appello la cessionaria aveva impugnato solo contro la ASL, ottenendo conferma della decisione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della Regione, già parte del primo grado; 2) violazione dell’art. 1339 c.c. e della disciplina dei rapporti di convenzionamento/accreditamento, sostenendo che nell’accreditamento provvisorio il rapporto contrattuale e l’obbligo di pagamento sorgerebbero senza necessità di un contratto scritto, essendo sufficiente l’accettazione delle tariffe da parte della struttura privata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la dedotta nullità ex art. 331 c.p.c., rilevando che l’omessa evocazione in appello della Regione era stata causata dalla stessa ricorrente, ma che la deduzione della nullità non era spendibile perché non si trattava di litisconsorzio necessario originario né di litisconsorzio imposto dal giudice; in tale ipotesi, infatti, non opera la deroga che consente alla parte che ha causato la violazione di dolersene. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la tesi dell’accreditamento come fonte implicita del contratto: anche nel regime di accreditamento provvisorio permane l’obbligo di stipulare un apposito contratto scritto con la ASL competente, contratto che regola tariffe, limiti e modalità di pagamento; l’accreditamento è solo presupposto per la stipula e non sostituisce il titolo contrattuale. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატale.
Norme richiamate
La violazione per mancata integrazione del contraddittorio in appello non è deducibile dalla parte che l’abbia causata, salvo che ricorra un litisconsorzio necessario originario o imposto dal giudice, ipotesi nelle quali la nullità è rilevabile d’ufficio.
La regola per cui la nullità non può essere eccepita da chi vi ha dato causa non opera nelle ipotesi di litisconsorzio necessario originario o processuale rilevabile d’ufficio.
È richiamato come ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale, che consente la rilevabilità officiosa della nullità.
È richiamato come ipotesi di litisconsorzio necessario processuale determinato dall’ordine del giudice.
È invocato per sostenere l’inserzione automatica di clausole/effetti nel rapporto di accreditamento, ma la Corte esclude che l’accreditamento provvisorio integri da sé il contratto di pagamento.
È richiamata solo per la disciplina della titolarità dei debiti verso farmacie, medici e strutture convenzionate, ma non come regola sul litisconsorzio necessario nel processo.
legge n. 2440 del 1923
È richiamata come normativa di contabilità pubblica che impone la forma scritta del contratto nei rapporti con la P.A.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancata evocazione di un soggetto già parte del primo grado non è deducibile da chi abbia determinato l’omissione, salvo che il litisconsorzio necessario sia originario oppure sia stato imposto dal giudice; in tali casi la nullità è rilevabile d’ufficio.
- Nei crediti per prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio permane la necessità di un contratto scritto con la ASL competente, che costituisce il titolo del rapporto obbligatorio e disciplina tariffe, limiti e modalità di pagamento.
- L’accreditamento provvisorio non coincide con il contratto e non può essere considerato, da solo, fonte implicita dell’obbligazione di pagamento della pubblica amministrazione; esso è soltanto il presupposto per la stipula del contratto.
- La deduzione di una questione come "nuova" va verificata sul contenuto effettivo degli atti e della sentenza impugnata: se il tema era già stato introdotto e trattato in appello, la censura può essere esaminata nel merito.
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