Decreto dirigenziale n. 37 del 12/05/2023
Qualifica della Società RINA SERVICES S.p.A. con sede legale in Via Corsica, 12 – 16128 - Genova e sede operativa in Via Renata Bianchi 44L, Area Campi, 16152 Genova, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastrutture, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica RINA SERVICES S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, per una serie di sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali e per la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. La qualifica è rilasciata sulla base del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012 e ha efficacia dal 6 luglio 2023 al 5 luglio 2027, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento. Il provvedimento disciplina anche obblighi di mantenimento dei requisiti, conservazione documentale, comunicazioni al Ministero e ad ANSFISA, vigilanza, rinnovo e ipotesi di diffida, sospensione e revoca.
Qualifica di RINA SERVICES S.p.A. come organismo AsBo ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di RINA SERVICES S.p.A. come organismo AsBo ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013
Il decreto dispone il rinnovo/nuovo rilascio della qualifica di RINA SERVICES S.p.A. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) nel settore ferroviario. L’atto si colloca nel quadro della disciplina europea e nazionale su sicurezza, interoperabilità e accreditamento degli organismi che operano nel metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama il Reg. (CE) n. 765/2008, il Reg. (UE) n. 402/2013, il Reg. (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità per la qualifica degli organismi di valutazione della conformità e del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario. Viene inoltre richiamata la Convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e la comunicazione ministeriale alla Commissione europea e all’ERA sulle modalità di qualifica attraverso accreditamento.
La decisione è assunta dopo l’istanza presentata da RINA SERVICES S.p.A. il 28 aprile 2023, l’integrazione documentale richiesta dal Ministero e il rinnovo dell’accreditamento deliberato da ACCREDIA il 31 marzo 2023, con emissione del certificato n. 00069ISP Rev. 001 ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012. Il Ministero dà atto della completezza della documentazione e della sua conformità al DD n. 37/2019.
Oggetto della qualifica
RINA SERVICES S.p.A., con sede legale e operativa a Genova, è qualificata come AsBo per i seguenti sottosistemi ferroviari:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento a bordo;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione.
La qualifica riguarda anche la valutazione della loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Obblighi operativi dell’organismo qualificato
L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità previste dal Reg. (UE) n. 402/2013. Deve inoltre mantenere invariati, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali, incluse le scelte su laboratori e consulenti esterni.
Sono previsti specifici obblighi documentali e informativi:
- conservazione per almeno dieci anni degli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova;
- messa a disposizione della documentazione per il Ministero e per ANSFISA;
- comunicazione al Ministero di ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- comunicazione di qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- comunicazione di eventuali richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato;
- trasmissione, su richiesta, delle attività svolte nell’ambito della notifica, incluse attività transfrontaliere e in subappalto.
Vigilanza, durata e rinnovo
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37/2019; l’istanza va presentata almeno due mesi prima della scadenza.
Diffida, sospensione e revoca
Il decreto disciplina un regime sanzionatorio in caso di difformità dalle disposizioni vigenti o perdita dei requisiti:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o quando sia già stata inflitta la diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la qualifica ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento posto a base della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e informare immediatamente il Ministero e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche a ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e durata
La qualifica decorre dal 6 luglio 2023, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica rilasciata con Decreto Direttoriale n. 63 del 22 novembre 2019. La validità è fissata fino al 5 luglio 2027, data di scadenza dell’allegato CSAAR del certificato di accreditamento n. 00069ISP Rev. 001.
Pubblicazione
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello di ANSFISA.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto è adottato dal Capo Dipartimento competente in materia di programmazione strategica e sistemi infrastrutturali ferroviari. Si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria: Reg. (CE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 402/2013, Reg. (UE) 2016/796, direttive 2016/798 e 2016/797, d.lgs. n. 50/2019 e d.lgs. n. 57/2019, nonché sul DD n. 37/2019 che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione dei rischi.
Qualifica di RINA SERVICES S.p.A.
RINA SERVICES S.p.A., con sede legale a Genova e sede operativa a Genova, è qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) per i sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento a bordo, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico e manutenzione, oltre che per la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Presupposti istruttori e accreditamento
La qualifica è rilasciata dopo l’istanza del 28 aprile 2023, l’integrazione documentale richiesta dal Ministero e il rinnovo dell’accreditamento deliberato da ACCREDIA il 31 marzo 2023, con emissione del certificato di accreditamento n. 00069ISP Rev. 001 ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012. Il Ministero attesta la completezza e conformità della documentazione al DD n. 37/2019.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo il Reg. (UE) n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come risultanti agli atti e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Deve conservare gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, per almeno dieci anni e metterli a disposizione del MIT e di ANSFISA. Inoltre deve comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze che incidano sull’ambito della notifica, richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, comprese quelle transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, durata e regime sanzionatorio
La vigilanza è attribuita ad ACCREDIA. La notifica resta valida per il periodo di validità del certificato di accreditamento. Il rinnovo va richiesto secondo le modalità del DD n. 37/2019, almeno due mesi prima della scadenza. In caso di difformità o perdita dei requisiti sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca; se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e informare immediatamente MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e pubblicazione
La qualifica decorre dal 6 luglio 2023, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica rilasciata con Decreto Direttoriale n. 63 del 22 novembre 2019, e dura fino al 5 luglio 2027, data di scadenza dell’allegato CSAAR del certificato di accreditamento n. 00069ISP Rev. 001. Il decreto è pubblicato sui siti del Ministero e di ANSFISA.
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