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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13909/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte del ricorrente, di un terreno destinato a costituire il "secondo lotto" di una procedura concorsuale. Il terreno era raggiungibile attraverso un sedime di proprietà della società resistente, rispetto al quale tra le parti era intervenuta una scrittura privata del 4 ottobre 2007 che riconosceva una servitù di passaggio a favore del fondo del ricorrente. Il ricorrente ha sostenuto che la resistente, sostituendo il cancello carraio e opponendosi all'uso della stradina, aveva impedito l'esercizio della servitù, provocando anche il recesso della promissaria acquirente Co.Abit da una promessa di vendita del terreno a prezzo più elevato e impedendo, di fatto, la edificazione del fondo. In primo grado era stata accertata l'esistenza della servitù e rigettata la domanda risarcitoria; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi circa le minacce rivolte alla promissaria acquirente e la rilevanza della scrittura del 4 ottobre 2007; contraddittorietà della motivazione sulla validità del titolo della servitù e sul giudicato formatosi; omesso esame della questione della plusvalenza perduta; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ravvisato una mutatio libelli nella domanda di danno per impossibilità di edificare; omesso esame del periodo di protrazione del danno; vizi motivazionali sulla c.t.u.; violazione dell'art. 1227 c.c. e delle norme sull'inadempimento per non avere la Corte considerato che il danno derivava dalla mala fede della resistente nell'esecuzione della scrittura privata e che il ricorrente aveva agito per non aggravare la posizione della debitrice. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo motivo inammissibili, il secondo parzialmente infondato e per il resto inammissibile, e il settimo infondato. In particolare ha affermato che il primo, terzo, quarto e sesto motivo erano colpiti dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c.; che la motivazione d'appello era adeguata e non affetta da anomalia costituzionalmente rilevante; che la censura sulla mutatio libelli era inammissibile perché non attaccava tutte le rationes decidendi; che la doglianza relativa alla c.t.u. e al danno da impossibilità di edificare era infondata poiché, secondo la Corte territoriale, il ricorrente avrebbe dovuto formulare un'autonoma domanda risarcitoria fondata sulla mala fede della resistente nell'adempimento della scrittura privata; e che l'ultimo motivo era inammissibile per difetto di specificità, cumulando in modo promiscuo diversi vizi di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accertato l'esistenza della servitù, ma aveva negato il risarcimento dei danni richiesti dal proprietario del fondo dominante. La Corte ha rilevato, tra l'altro, che molte censure erano inammissibili per il regime della doppia conforme, per carenza di specificità o perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto; il secondo motivo è stato respinto nel merito nella parte relativa alla pretesa contraddittorietà della motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con altresì l'onere dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5; comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi; il ricorso deve essere formulato con specificità e ricondotto correttamente alle ipotesi tipiche di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto e la portata delle censure, anche rispetto all'eventuale diversità delle rationes decidendi dei due gradi di merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico nel delineare i limiti del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nella censura sull'ammissibilità dell'appello, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per commistione di vizi diversi.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza relativa alla pretesa omissione di esame del periodo temporale del danno, ma senza che ciò superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il creditore non avrebbe dovuto aggravare la posizione del debitore; la censura è stata ritenuta inammissibile nel contesto del motivo promiscuo.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una domanda di danno da mala fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha osservato che tale autonoma causa petendi non era stata ritualmente proposta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1375 c.c. per fondare la pretesa risarcitoria da inadempimento/mala fede; la Corte ha rilevato la mancanza di una specifica domanda su tale titolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in cosa le ragioni di fatto delle due decisioni differiscano.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentita una nuova valutazione del merito o della sufficienza del ragionamento decisorio.
  • La doglianza in cassazione deve essere specifica, univoca e riconducibile a un vizio tipizzato; la commistione di violazione di legge, omesso esame e vizio motivazionale in un unico motivo rende la censura inammissibile quando impedisce di individuare il preciso errore denunciato.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e una di esse non viene censurata, il motivo diretto contro le altre diventa inammissibile per difetto di interesse, perché l'esito della sentenza resterebbe comunque sorretto dalla ratio non impugnata.
  • Per ottenere il risarcimento di un danno diverso da quello dedotto in primo grado, occorre proporre una domanda con autonoma causa petendi; il giudice non può introdurla d'ufficio né ricavarla da allegazioni eterogenee e generiche.
  • La prova del danno da perdita di chance o da impossibilità di edificare richiede elementi idonei a dimostrare concretamente la probabilità perduta o l'effettivo pregiudizio, non essendo sufficienti meri preventivi o allegazioni indeterminate.
  • In presenza di una servitù o di un diritto reale accertato nel giudizio di merito, la pretesa risarcitoria va distinta dal titolo costitutivo del diritto: il fatto che il diritto sia stato riconosciuto non implica automaticamente l'esistenza del danno risarcibile per le sue modalità di esercizio.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, ma resta fermo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice può riqualificare il petitum o la causa petendi solo nei limiti delle allegazioni effettivamente svolte dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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