Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11098/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Non è stata pronunciata una decisione sulla questione relativa all'art. 131-bis, dato che l'estinzione del reato per remissione ha reso inutile ogni ulteriore esame. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Decisione del 12 dicembre 2024.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti proponevano due ricorsi identici avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ferrara (20/09/2017) per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Denunciavano violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. I ricorsi erano stati assegnati alla procedura de plano per tardività; successivamente il difensore ha depositato memoria comunicando l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa (20/11/2024) e la relativa accettazione (26/11/2024).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    I ricorrenti invocavano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale causa perché ha ritenuto estinto il reato per remissione di querela.

  • remissione di querela (istituto)

    La remissione di querela, validamente intervenuta e accettata, ha estinto il reato perseguibile a querela della persona offesa; per tale motivo la sentenza è stata annullata senza rinvio.

Massime di principio

  • Se la persona offesa in un reato procedibile a querela rilascia remissione della querela e questa è accettata/regolarmente ricevuta, il reato si estingue e può determinare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
  • L'intervenuta estinzione del reato per remissione rende superfluo l'esame di altri motivi relativi a culpa, pena o cause di non punibilità (es. art. 131-bis): il processo si estingue per motivo sopravvenuto.
  • La remissione può avere efficacia anche se comunicata in fasi processuali successive, purché sia valida e acquisita agli atti; ciò può incidere anche su ricorsi già assegnati a procedura de plano.
  • L'annullamento per estinzione del reato può essere disposto senza rinvio quando non sussistono questioni residue da rinviare al giudice di merito.
  • Nonostante l'estinzione del reato, la sentenza di annullamento può comunque imporre agli imputati il pagamento delle spese processuali.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la possibilità di remissione della querela e la sua regolarità formale (data, accettazione, deposizione agli atti), perché può determinare estinzione del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.