Cassazione Penale, Sentenza n. 26365/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che confermava le condanne di primo grado. Hassen Bel Ami deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto) in relazione al reato di danneggiamento, sostenendo che il danno fosse esiguo e che la Corte d'appello non avesse effettuato la valutazione complessa richiesta dall'art. 133 cod. pen. Chetioui Sabeur proponeva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'integrazione del reato di oltraggio (mancanza del requisito della pluralità di persone, essendo presenti solo pubblici ufficiali e un infermiere intervenuto in servizio); (2) vizio di legge e di motivazione sul reato di danneggiamento per difetto della condizione di procedibilità a querela, richiamando la modifica normativa del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che avrebbe reso procedibile a querela il danneggiamento previsto dall'art. 635 cod. pen. se riferito a determinate categorie di cose.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul motivo di Hassen Bel Ami, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il dedotto errore circa l'applicabilità dell'art. 131-bis: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego della tenuità richiamando il numero e l'irreparabilità dei beni distrutti, sicché l'apprezzamento discrezionale resta insindacabile in Cassazione. Quanto ai motivi di Chetioui Sabeur: (1) sul reato di oltraggio, la Corte ha osservato che la pluralità di persone richiesta ai fini dell'art. 341-bis non può comprendere soggetti intervenuti nello svolgimento delle loro funzioni (es. infermiere in servizio), ma la presenza di altri detenuti non è esclusa e, dato il contesto di sommossa carceraria, la loro presenza è ritenuta verosimile; pertanto il motivo è infondato; (2) sul danneggiamento, la Corte ha escluso che la procedibilità a querela si applichi ai beni «esistenti in uffici o stabilimenti pubblici» (come quelli nella cella, di proprietà dell'amministrazione penitenziaria), per cui non era richiesto il mancato esperimento di querela da parte della persona offesa e il motivo è manifestamente infondato. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale richiede la presenza di almeno due persone 'estranee' alla pubblica amministrazione o di persone che, pur pubblici ufficiali, siano presenti per motivo diverso rispetto all'atto d'ufficio oggetto dell'offesa; non si computano i soggetti intervenuti nello svolgimento delle proprie funzioni
art. 337 cod. pen.
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale rilevato nei fatti per l'opposizione all'operato dell'agente
art. 635, comma 2, cod. pen.
Danneggiamento aggravato; la norma punisce chi distrugge o rende inservibili beni pubblici o di proprietà dell'amministrazione, e trova applicazione anche ai beni presenti in uffici o stabilimenti pubblici, i quali non rientrano tra le categorie per le quali la procedibilità è stata riservata a querela
art. 625, n. 7, cod. pen.
Elenca le categorie di cose 'esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede' per le quali il danneggiamento può essere regolato con particolari profili di procedibilità; la Corte ha distinto tali beni da quelli esistenti in uffici o stabilimenti pubblici
art. 131-bis cod. pen.
Esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto; la valutazione richiede il riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., ma non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti: è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti; nel caso la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego
art. 133 cod. pen.
Parametri per il giudizio di tenuità della condotta rilevanti ai fini dell'art. 131-bis; la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva, ma non necessariamente l'esame di ogni singolo elemento
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)
Ha disposto la procedibilità a querela per il reato di danneggiamento indicato all'art. 625, n. 7, ma la Corte ha ritenuto che la previsione non estenda la procedibilità a querela ai beni esistenti in uffici o stabilimenti pubblici quali quelli danneggiati in carcere
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1
«per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, con legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
Disposizione transitoria che disciplina la procedibilità per i delitti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma; la Corte ha comunque ritenuto che la riserva a querela prevista si riferisca limitatamente a cose esposte per necessità/consuetudine/destinazione alla pubblica fede
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato nella disposizione transitoria; disciplina termini e modalità correlati alla procedibilità, ma la Corte ha applicato la lettura restrittiva in combinato con l'art. 635 c.p.
art. 331 cod. pen.
Citi come eccezione alla procedibilità a querela prevista dall'art. 635, ultimo comma; menzionato come non applicabile al caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende per le spese del procedimento; applicata dalla Corte per le spese
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) il giudice d'appello deve effettuare una valutazione motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133: non è necessario elencare tutti gli elementi, ma è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti in concreto.
- Per il delitto di oltraggio (art. 341-bis) è richiesto che l'offesa sia percepita in presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione o di pubblici ufficiali presenti per motivo diverso da quello cui attiene l'atto offeso; i soggetti intervenuti nello svolgimento delle loro funzioni non sono computabili nella pluralità.
- In contesti carcerari o di sommossa, la presenza di altri detenuti può essere desunta come verosimile dal contesto fattuale; l'assenza di prova contraria nel ricorso rende difficile rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito.
- La modifica della procedibilità del reato di danneggiamento richiede attenzione alla specifica categoria di beni coinvolti: la procedibilità a querela prevista per cose 'esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede' non si estende automaticamente ai beni esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (es. beni della pubblica amministrazione).
- In presenza di disposizioni transitorie introdotte da decreti legislativi, occorre verificare la data del fatto e la portata della norma transitoria per stabilire se e come la procedibilità a querela si applichi retroattivamente; la mera entrata in vigore della norma non cancella automaticamente la perseguibilità se la categoria di beni non rientra nella fattispecie che richiede querela.
- La Cassazione sindaca solo la correttezza della motivazione e la conformità a principi di diritto; gli apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità.
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