Ordinanza ingiunzione o revoca n. 445 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un medico non ha riscontrato più richieste di informazioni e documenti formulate dall’Autorità nell’ambito di un reclamo presentato da un’interessata che lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR relativa a fotografie pre e post intervento chirurgico. La condotta omissiva è stata ritenuta violativa dell’art. 157 del Codice privacy, in relazione all’art. 166, comma 2, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro e con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Dott. Roy De Vita: sanzione per mancato riscontro alle richieste di informazioni del Garante ai sensi dell'art. 157 Codice privacy
Dott. Roy De Vita: sanzione per mancato riscontro alle richieste istruttorie del Garante
Il provvedimento riguarda il mancato riscontro, da parte di un medico titolare del trattamento, a più richieste di informazioni e documenti formulate dal Garante nell’ambito di un reclamo presentato da un’interessata. Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy e si è concluso con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e con la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
Origine del caso: reclamo sull’esercizio dei diritti dell’interessata
La vicenda trae origine dal reclamo di un’interessata, che tramite il proprio difensore aveva lamentato di non aver ottenuto risposta a una richiesta di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR. La richiesta era stata rivolta al medico e riguardava la consegna di copia conforme di tutte le fotografie effettuate sulla sua persona prima e dopo un intervento chirurgico di rinosettoplastica.
Attività istruttoria e richieste del Garante
A seguito del reclamo, l’Ufficio del Garante ha invitato il titolare del trattamento, con nota PEC, ad aderire entro 20 giorni alle richieste dell’interessata e a trasmettere all’Autorità copia del riscontro. Poiché non vi è stato alcun seguito, l’Ufficio ha inviato una ulteriore richiesta di informazioni, chiedendo:
- le ragioni del mancato riscontro alla richiesta dell’interessata e al precedente invito dell’Autorità;
- il periodo di conservazione dei dati personali dei pazienti, con specifico riguardo alle fotografie pre e post intervento;
- copia dell’informativa ex art. 13 GDPR da rendere ai pazienti.
Anche tale richiesta è rimasta senza risposta.
Avvio del procedimento ex art. 166 Codice privacy
Accertata l’assenza di riscontro, l’Ufficio ha notificato al medico l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, finalizzato all’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 58, par. 2, GDPR, per la violazione dell’art. 157 del Codice. Il titolare è stato invitato a presentare scritti difensivi, documenti o a chiedere di essere sentito, ma non si è avvalso di tali facoltà.
Valutazioni del Garante sulla condotta omissiva
Il Garante ha richiamato il proprio potere di richiedere informazioni e documenti ai titolari del trattamento ai sensi dell’art. 157 del Codice e dell’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR. Ha quindi rilevato che la mancata collaborazione del titolare ha comportato un inutile aggravio dell’attività istruttoria dell’Autorità e ha ostacolato i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
È stata accertata una condotta omissiva illecita, protrattasi anche dopo la reiterazione della richiesta notificata a mezzo del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza.
Violazione accertata e norme applicate
Il provvedimento qualifica la condotta come violazione dell’art. 157 del Codice privacy, in relazione all’art. 166, comma 2, del medesimo Codice. La violazione è ricondotta alle fattispecie sanzionabili ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR.
Sono stati richiamati anche:
- gli artt. 57 e 58 GDPR, relativi ai compiti e ai poteri dell’Autorità di controllo;
- l’art. 97 Cost., per il buon andamento dell’azione amministrativa;
- il Regolamento del Garante n. 1/2019, in particolare per le procedure interne e la pubblicazione dei provvedimenti.
Quantificazione della sanzione
Nel determinare l’importo, il Garante ha applicato i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2, GDPR. Ha ritenuto la violazione grave, valorizzando:
- il carattere volontario e intenzionale dell’omissione;
- la mancata risposta sia all’invito ad aderire sia alle successive richieste istruttorie;
- la mancata cooperazione con l’Autorità.
Tra gli elementi considerati, è stato dato rilievo anche all’assenza di precedenti provvedimenti pertinenti nei confronti del titolare. In esito a tale valutazione, la sanzione pecuniaria è stata fissata in euro 4.000,00.
Dispositivo: sanzione, pagamento e pubblicazione
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento, nei termini indicati in motivazione, per violazione dell’art. 157 del Codice privacy;
- ordinato al titolare di pagare la somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- ricordato la facoltà di definizione in misura ridotta entro 30 giorni, con pagamento della metà della sanzione ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
- ingiunto, in caso di mancata definizione, il pagamento dell’intero importo entro 30 giorni dalla notificazione, con possibile attivazione delle procedure esecutive ex art. 27 l. 689/1981;
- disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice.
Impugnazione
Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo dell’interessata
La procedura nasce da un reclamo presentato da un’interessata, tramite difensore, che lamentava di non aver ricevuto riscontro alla richiesta di accesso ex art. 15 GDPR inviata al medico titolare del trattamento. La richiesta riguardava copia conforme di tutte le fotografie effettuate sulla sua persona prima e dopo l’intervento chirurgico di rinosettoplastica.
Istruttoria del Garante e reiterati inviti al riscontro
L’Ufficio ha inviato al titolare una prima nota PEC invitandolo a riscontrare puntualmente la richiesta dell’interessata entro 20 giorni e a trasmetterne copia all’Autorità. Decorso inutilmente il termine, è stata inviata una seconda richiesta di informazioni, comprendente anche chiarimenti sul periodo di conservazione dei dati fotografici dei pazienti e copia dell’informativa ex art. 13 GDPR. Anche tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
Violazione accertata
Il Garante ha ritenuto che il titolare abbia tenuto una condotta omissiva illecita, non fornendo le informazioni richieste dall’Autorità nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 57 e 58 GDPR e in violazione dell’art. 157 del Codice privacy. È stata richiamata anche la rilevanza della collaborazione con l’Autorità ai fini del buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Sanzione e criteri di quantificazione
La violazione è stata ricondotta all’art. 166, comma 2, del Codice privacy, con applicazione dell’art. 83, par. 5, GDPR. Il Garante ha valutato la gravità della condotta come elevata per la volontarietà e l’intenzionalità dell’omissione, tenendo conto dell’assenza di precedenti pertinenti ma anche della mancata cooperazione con l’Autorità. La sanzione è stata determinata in 4.000 euro.
Pubblicazione e rimedi
È stata disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice. È stato altresì ricordato che il destinatario può definire la controversia pagando, entro 30 giorni, metà della sanzione, oppure, in difetto, corrispondere l’intero importo entro 30 giorni dalla notificazione. È possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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